Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2002 (vai al sommario)
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 10 maggio 2002, n. 13
Aiuto alla produzione olio di oliva - Applicazione GIS oleicolo (reg. CE n. 2366/98, art. 22 e successivi).

All'UNAPROL

Al CNO

All'AIPO

All'UNASCO

All'UNAPOL

All'ASO

All'APO

LAPOC DI RC.

CASO RC

Al Ministero per le politiche
agricole - Direzione generale
politiche comunitarie ed
internazionali - Ufficio materie
grasse

All'Agecontrol

A tutti i produttori non
appartenenti alle associazioni
olivicole

A tutti gli operatori del settore

1) Premessa.
In virtu' di quanto disposto dall'art. 22 e successivi del reg. CE n. 2366/98 (Sistema d'informazione geografica nel settore oleicolo - GIS oleicolo), l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) invieraˆ tramite cartolina a/r, ai produttori per i quali permane la condizione di discordanza fra i dati dichiarati nell'ambito delle procedure di rinnovo delle dichiarazioni di coltura (reg. CE n. 2366/98 - art. 3) e i dati rilevati dall'Amministrazione, una lettera di convocazione con allegata scheda aziendale contenente le informazioni registrate nelle proprie banche dati, relative ai dati dichiarati (identificativi catastali delle particelle e relativo numero di piante) nonche' ai dati accertati da questa amministrazione.
D'intesa con le Unioni/Associazioni di appartenenza per quanto riguarda i produttori associati, si procederaˆ alla programmazione delle attivitaˆ e verranno fissate le date per gli incontri in contraddittorio da svolgersi presso le sedi indicate dall'AGEA. Ove ricorressero le condizioni i produttori saranno convocati presso la sede della propria associazione.
Le comunicazioni ai produttori non associati verranno trasmesse tramite cartolina a/r direttamente al domicilio del produttore, con l'indicazione della data e della sede dove si svolgera' l'incontro in contraddittorio.
Le attivita' di verifica dei dati dichiarati e di incontro con il produttore seguiranno le linee indicate dal regolamento CE n. 2366/98 secondo quanto indicato nei successivi paragrafi. 2) Attivita' di verifica.
Le attivita' di controllo interne da parte dell'amministrazione si svolgeranno attraverso la verifica delle particelle non rilevate o discordanti, con un dato rilevato - non consolidato come "dato di base" - tramite fotointerpretazione ed eventuale controllo in campo dei casi non risolvibili tramite contraddittorio nelle sedi AGEA. 3) Elaborazione esito aziendale.
Al termine delle verifiche di cui al punto 2) i dati verranno elaborati a livello di singola azienda, al fine di analizzarne la situazione dopo i controlli effettuati.
Qualora si constati che il numero di olivi dichiarati dal produttore, con riferimento ad una determinata campagna olivicola si discosta di oltre il 3% dal numero di olivi determinato secondo le procedure previste dal reg. CE n. 2366/98 art. 25, comma 1, il produttore considerato discordante per quella determinata campagna. La discordanza, in termini percentuali, verificata applicando la seguente formula:

(N pd - N pr)* 100/N pr>3%

rm con N pd= numero piante dichiarate

N pr= numero piante accertate

Pertanto qualora l'azienda, a seguito della applicazione dei succitati criteri, rientrasse entro le tolleranze previste, i dati riscontrati ad essa relativi verranno considerati "dati di base" e saranno inviati all'archivio informatico centrale per aggiornarne la consistenza aziendale. 4) Convocazione del produttore.
Ai produttori che, a seguito dei controlli effettuati, risultassero ancora discordanze superiori alle tolleranze previste dalla normativa comunitaria, verra' inviata, tramite lettera a/r, la comunicazione descritta al punto 1, riportante i dati relativi alla consistenza aziendale a livello di particella (prima notifica di discordanza). Tali produttori verranno convocati, mediante la medesima comunicazione, presso una sede periferica opportunamente attrezzata al fine di definire, in contraddittorio, la reale consistenza aziendale.
Nella suddetta comunicazione verranno pertanto indicati il luogo, la data dell'incontro e la documentazione richiesta al fine di risolvere eventuali disallineamenti catastali (certificati catastali, estratti di mappa, ecc.).
La scheda aziendale sara' corredata di tutte le informazioni di dettaglio esplicative delle eventuali situazioni di discordanza (ad esempio particelle non trovate sui fogli di mappa), necessarie all'individuazione di eventuali errori dichiarativi o di mancati aggiornamenti dei materiali catastali (frazionamenti, nuovi comuni, nuove sezioni, etc...).
Tale comunicazione, da intendersi come prima notifica di discordanza, avraˆ anche valore di convocazione per lo svolgimento dell'incontro in contraddittorio.
In sede di convocazione presso le sedi periferiche o in fase di sopralluogo, i produttori possono essere accompagnati dai rappresentanti delle associazioni cui aderiscono.
Si prega assicurare, da parte delle organizzazioni, la massima collaborazione per garantire il miglior espletamento delle attivita'. 5) Attivita' di incontro con il produttore.
A seguito della suddetta comunicazione, il produttore ha la facoltaˆ, qualora lo ritenga opportuno:
a) accettare integralmente i dati rilevati dall'amministrazione come dati dichiarati validi per la campagna in corso di accertamento. In tal caso il produttore dovraˆ restituire alla associazione di appartenenza ovvero direttamente all'AGEA nel caso di produttore non associato, la scheda firmata, barrando la casella di conferma dei dati rilevati. L'accettazione dei dati rilevati come dati dichiarati a tutti gli effetti una rettifica della denuncia di coltivazione;
b) Nel caso di non accettazione totale o parziale dei dati rilevati indicati nella notifica, presentarsi all'incontro in contraddittorio presso la sede periferica indicata nella comunicazione al fine di definire la reale consistenza aziendale.
Per i produttori che non si presenteranno all'incontro, i dati accertati dall'amministrazione diventeranno "dati di base" e pertanto utilizzati ai fini del pagamento dell'aiuto a partire dalla campagna in corso di accertamento.
Per i produttori che non si presenteranno all'incontro, ma restituiranno la scheda debitamente compilata e firmata, i dati derivanti dalle verifiche effettuate assumeranno il valore di dati dichiarati.
Nel caso in cui il produttore non si presenti all'incontro, ne' restituisca la scheda aziendale secondo le modalitaˆ descritte nel successivo capoverso, resteraˆ inalterata la situazione di discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato da questa amministrazione. Tale evenienza determineraˆ l'applicazione delle decurtazioni sull'importo dell'aiuto previste all'art. 15 del reg. CE n. 2366/98, nonche' l'esclusione della possibilita' di modificare la dichiarazione per le campagne indicate nella scheda inviata al produttore, come previsto all'art. 25, par. 3.
La scheda aziendale, debitamente compilata e firmata, dovraˆ essere restituita entro il termine ultimo di quindici giorni dalla data di ricezione della presente, tramite raccomandata a/r, alla associazione di appartenenza se trattasi di produttore associato o direttamente all'Agea per i produttori non associati.

5.1 Accertamento definitivo della consistenza aziendale.

Per tutti i produttori che si presenteranno alla convocazione si procederˆa' all'incontro in sede periferica e, se esplicitamente richiesto dal produttore, in campo, ai fini di definire la reale consistenza aziendale.
Ai fini dell'effettuazione dell'incontro i produttori potranno incaricare un loro rappresentante munito di apposita delega sottoscritta nonche' della fotocopia del documento del delegante. I tecnici incaricati dall'amministrazione devono procedere alla archiviazione, nel fascicolo aziendale, della fotocopia del documento del produttore unitamente alla delega.
Nel corso dell'incontro verranno verificate, in contraddittorio con il produttore, tutte le particelle con dati discordanti determinati dalla precedente fase di controllo e, ove necessario, tutte le particelle che il produttore richieda esplicitamente di investigare al fine della determinazione della propria consistenza aziendale (particelle inserite, variate, frazionate, ecc.) comprese quelle concordanti.
Le particelle dichiarate come uso civico (quota di possesso "999") verranno considerate nell'ambito del calcolo degli esiti aziendali, assumendo come numero di piante definito, il minore tra il numero di piante dichiarato ed il numero di piante rilevato.

5.2 Variazione dei dati di natura dichiarativa.

In sede di incontro e' consentita la variazione del numero di piante dichiarato per particella secondo quanto previsto dal reg. CE n. 2366/98 art. 25, par. 3 nel caso si tratti della prima notifica di discordanza. Tale eventuale variazione, registrata mediante il verbale d'incontro con relativa scheda aziendale, vale a tutti gli effetti come rettifica della denuncia di coltivazione a partire dalla campagna olivicola in corso di accertamento.
Eventuali inserimenti di nuove particelle dovranno essere validati dalla associazione a cui il produttore aderisce, previa acquisizione e verifica dei relativi titoli di conduzione.
Per consentire la validazione i tecnici AGEA faranno pervenire, con cadenza settimanale, alle associazioni, copia dei verbali definiti in fase di incontro con i produttori, dai quali si evincano le nuove particelle inserite.
Solo a seguito delle attivita' delle associazioni, da concludersi entro il 10 ottobre 2002, il dato saraˆ considerato valido ai fini del calcolo dell'aiuto.
Per i casi in cui non ricevano dai produttori la idonea documentazione di dimostrazione della titolarietaˆ di conduzione, entro la data di cui sopra, le associazioni, dovranno procedere ad accantonare, agli effetti della corresponsione dell'aiuto comunitario, le nuove particelle non documentate.
Nel caso di produttori non associati i titoli di conduzione dovranno essere inviati all'AGEA secondo le norme previste per la compilazione delle denunce di coltivazione.
In ogni caso i dati variati/accertati in sede di contraddittorio dovranno essere riportati sul verbale e sulla scheda aziendale post incontro, controfirmati sia da parte dell'amministrazione che da parte del produttore (o suo delegato).
La documentazione (verbale, scheda aziendale, ecc.) elaborata nel corso dell'incontro, controfirmata dalle parti, avrˆa' valore dichiarativo oltre che tecnico e verra' consegnata al produttore e alla associazione come documentazione comprovante la rettifica della denuncia di coltivazione nella campagna in corso di accertamento.
La modulistica (verbale, scheda aziendale, ...) verra' prodotta in tre copie; una andra' al produttore, una alla associazione di appartenenza ed una all'amministrazione.

6) Recupero delle spese.

Qualora al termine delle procedure previste dal reg. CE n. 2366/98 art. 25, par. 3, non siano confermati i dati dichiarati, con le eccezioni e secondo quanto specificato nei successivi paragrafi, il produttore tenuto a rimborsare all'AGEA le spese occasionate e connesse ai controlli svolti.
Per il recupero delle spese verranno utilizzati gli importi, attualizzati all'euro, riportati nella delibera commissariale del 27 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1996 e gia' utilizzati per le precedenti campagne di accertamento definitivo dei dati del settore oleicolo.
Il recupero delle spese verraˆ effettuato dall'AGEA sull'aiuto alla produzione a decorrere dalla campagna 2000/2001 e successive.
L'importo delle spese da pagare da parte del produttore interessato verraˆ calcolato in sede di incontro e riportato sul verbale al termine dello stesso.

6.1 Riconoscimento spese occasionate.

I produttori che richiedessero la verifica in campo di una o piu' particelle dichiarate per le quali si conferma (uguale o minore) il dato rilevato determinato nel corso dell'incontro presso la sede periferica, dovranno riconoscere Euro 222,08 ad azienda piu Euro 0,62 per il numero di piante di olivo effettivamente esistenti in ciascuna delle particelle verificate.
Nel caso in cui sulla scheda aziendale esistano particelle contrassegnate nella colonna NOTE con il valore X, ovvero sussista il caso di inserimento di particelle nuove, il produttore dovrˆa' munirsi di idonea documentazione catastale riportante i titoli di possesso nonche' la geometria di tali particelle (estratti di mappa, stralci planimetrici, ...).
A seguito dell'esplicita richiesta del produttore affinche' direttamente l'AGEA acquisisca le informazioni catastali necessarie ad individuare un'eventuale particella non riscontrata sui fogli di mappa giaˆ in possesso dell'Agea stessa, nel caso in cui risultasse l'inesistenza della particella in oggetto, il produttore dovraˆ sostenere le spese di Euro 40,28 per particella non trovata.

6.2 Non riconoscimento delle spese.

a) Non e' previsto alcun riconoscimento di spesa ad eccezione dei casi di cui al precedente punto 6.1.
b) Ai produttori non presentatisi all'incontro non verrˆa' applicato nessun recupero spese.
In tutti i casi il tecnico dell'amministrazione dovra' procedere alla stampa ed all'archiviazione dei documenti d'incontro negli appositi fascicoli aziendali.

Il direttore area organismo pagatore: Migliorini
 
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