Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 9 maggio 2002 |
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), dello stesso art. 2 ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'art. 3, e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero, per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, ed ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalita' della legge stessa, nonche' dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'art. 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Vista la circolare 28 marzo 2002, n. 603072 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2002) con la quale sono state fissate le modalita' per la presentazione delle domande di contributo, a seguito della delibera adottata dalla V Commissione CIPE in data 28 marzo 2002; Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, ed in particolare l'art. 4, comma 2, relativo al termine di presentazione delle domande di ammissione al contributo; Tenuto conto che il termine posto a disposizione dei potenziali interessati per la predisposizione dei progetti e l'acquisizione della documentazione necessaria per la presentazione delle domande di contributo appare oggi insufficiente e penalizzante; alla luce delle ripercussioni sui mercati delle note vicende che hanno recentemente colpito la comunita' internazionale; Valutato, altresi', che la concessione di un periodo ulteriore consentirebbe la presentazione di domande da parte di una platea piu' vasta di interessati e permetterebbe di evitare esclusioni di domande presentate con documentazione incompleta a causa del poco tempo disponibile; Considerato che il semplice spostamento del termine di scadenza costituisca una misura tecnica di interesse generale; Ritenuta, pertanto l'opportunita' di prorogare per l'anno in corso il termine del 30 aprile, stabilito dall'art. 4 del decreto 19 aprile 2001, n. 171;
Decreta:
Art. 1. Il termine per la presentazione delle domande di contributo, a valere sulla legge 26 febbraio 1992, n. 212, fissato dal decreto 19 aprile 2001, n. 171, al 30 aprile 2002, e' prorogato al 15 giugno 2002. Conseguentemente il termine per la presentazione delle domande di contributo, indicato nella circolare n. 603072 del 28 marzo 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2002) deve intendersi anch'esso prorogato al 15 giugno 2002. |
| Art. 2. Le domande gia' presentate sono considerate valide a tutti gli effetti e possono essere oggetto di eventuale integrazione di documentazione entro il nuovo termine del 15 giugno 2002. |
| Art. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2002 Il Ministro: Marzano |
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