Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2002 |
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri". |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto in particolare l'art. 7 del decreto legislativo n. 303/1999; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000, e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto in particolare, gli articoli 12 e 12-bis del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, che disciplinano rispettivamente il Dipartimento per gli affari economici e il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2001, con cui e' stato confermato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione; Visto in particolare l'art. 2 del suddetto decreto del 10 ottobre 2001, il quale colloca il citato Comitato e l'Ufficio per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, che costituisce la struttura di supporto del Comitato, presso il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali; Ritenuto opportuno rendere le strutture organizzative maggiormente rispondenti alle competenze assegnate al Dipartimento per gli affari economici e al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, senza peraltro che cio' comporti un aumento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne' oneri aggiuntivi per il bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione; Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1. l. L'Ufficio per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione e' soppresso. Le attivita' di supporto tecnico al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione che opera presso il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali sono assicurate da un servizio di tale Dipartimento. 2. Al comma 2 dell'art. 12-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, le parole "non piu' di quattro servizi" sono sostituite dalle parole "non piu' di sei servizi". |
| Art. 2. 1. Al comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, le parole "non piu' di sei servizi" sono sostituite dalle parole "non piu' di cinque servizi". |
| Art. 3. 1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto e' trasmesso per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2002 p. Il Presidente: Frattini |
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