IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza con la quale il dott. Cerin Gheorghe, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 26 marzo 2002; Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente; Considerato che il richiedente e' iscritto in qualita' di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Milano; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di specializzazione in cardiologia, rilasciato nell'anno 1987 dal Ministero della sanita' rumeno al dott. Cerin Gheorghe, nato a Niculitel (Romania) il 3 maggio 1953, e' riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti della vigente legislazione in materia. 2. L'esercizio professionale in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 aprile 2002 Il direttore generale: Mastrocola |