Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO RETTORALE 18 aprile 2002
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Viste le delibere n. 20 del 27 novembre 2001, e n. 74 del 15 gennaio 2002, con le quali il senato accademico approva modifiche agli articoli 21, 26-bis, 27, 28 e 49 dello statuto;
Vista la delibera n. 25 del 29 gennaio 2002, con la quale il consiglio di amministrazione esprime parere favorevole sulle modifiche approvate dal senato accademico;
Vista la nota del 27 marzo 2002, ns. prot. n. 12945 dell'8 aprile 2002, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare sulle suddette modifiche di statuto;
Accertato che nelle more del completamento dell'iter procedurale previsto dalla legge n. 168/1989 si e' reso necessario dare attuazione alle modifiche statutarie sopracitate, in considerazione delle esigenze correlate all'attivazione ed alla gestione dei nuovi corsi di studio attivati ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999; Emana le seguenti modifiche allo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, cosi' come successivamente modificato ed integrato:
Art. 1.
1. 1. Il testo dell'art. 21 (Le facolta) e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Le facolta). - 21.1. Le facolta' sono strutture dell'Universita' caratterizzate da una sostanziale omogeneita' culturale, che hanno come fine primario lo sviluppo scientifico e professionale dei rispettivi ambiti, perseguito mediante l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' didattiche e la gestione dei posti di ruolo di professore e di ricercatore.
21.2. Per i corsi di studio costituiti col concorso di piu' facolta', nel seguito indicati come corsi di studio interfacolta', il regolamento didattico di ateneo prevede specifiche norme, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al consiglio di corso di studio.
Le suddette norme regolano i rapporti del corso di studio interfacolta', sia in fase di prima attivazione che a regime, con le facolta' che concorrono al corso di studio stesso ed ogni altra materia che richieda regolamentazione didattica ed amministrativa specifica, ivi compresi i criteri per l'utilizzazione delle risorse e il coordinamento dell'attivita' didattica.
21.3. Ciascun consiglio di facolta' attiva gli opportuni rapporti con i dipartimenti che forniscono il supporto scientifico ed organizzativo alle attivita' dei corsi di studio".
 
Art. 2.
2.1. Dopo l'art. 26 (Commissione didattica di facolta) e' aggiunto il seguente:
"Art. 26-bis (Garanti dei corsi di studio). - 26-bis.1. Al fine di garantire con continuita' la qualita' culturale e organizzativa di un corso di studio e' istituita la figura del garante.
26-bis.2. I garanti di un corso di studio sono i professori e i ricercatori dell'ateneo che si assumono la responsabilita' del corso.
26-bis.3. Nessun professore o ricercatore puo' essere garante di piu' di un corso di studio per ogni livello della formazione universitaria.
26-bis.4. Ferme restando le competenze statutarie nell'assegnazione dei compiti didattici e nel rispetto dello stato giuridico degli interessati, ciascun garante si impegna a svolgere per periodi almeno triennali insegnamenti del corso di studio, o comunque attivita' formative comprese nel relativo regolamento didattico, salvo deroghe deliberate dal senato accademico.
26-bis.5. Le norme che regolano l'istituto del garante e, in particolare, le procedure per assumere o recedere dalla posizione di garante sono contenute in un regolamento deliberato dal senato accademico sulla base dei principi del presente statuto.
26-bis.6. Ciascun corso di studio, pena la sua disattivazione, deve poter contare continuativamente su un numero di garanti stabilito nel regolamento di cui al comma 5 del presente articolo e comunque non inferiore a dodici per i corsi di laurea ed a otto per i corsi di laurea specialistica.
26-bis.7. E' consentita l'assunzione della posizione di garante anche da parte di professori e ricercatori di altre istituzioni universitarie o di enti pubblici di ricerca, purche' sulla base di convenzioni di collaborazione didattica con l'Universita' di Pisa".
 
Art. 3.
3.1. Il testo dell'art. 27 (Consigli dei corsi di studio) e' sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Consigli dei corsi di studio). - 27.1. Spetta ai consigli dei corsi di studio:
a) organizzare e coordinare le attivita' di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;
b) esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;
c) sperimentare nuove modalita' didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
d) avanzare proposte di professori a contratto, ai fini della programmazione didattica della facolta';
e) approvare la relazione annuale sull'attivita' didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalita' dei servizi didattici disponibili;
f) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
g) presentare al consiglio di facolta' le proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impegno dei docenti, alla individuazione di una efficace offerta didattica;
h) formulare per il consiglio di facolta' proposte e pareri in merito alle modifiche statutarie attinenti al corso di studio, alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata di professori di ruolo per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;
i) deliberare il regolamento didattico del corso di studio;
l) approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;
m) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.
27.2. Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
27.3. Ai sensi dell'art. 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e dell'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e' istituita in ciascun corso di studio una commissione didattica paritetica formata dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di studio, da un pari numero di garanti e dal presidente del corso di studio che la presiede. La commissione ha funzioni analoghe a quelle previste per le commissioni didattiche di facolta' di cui all'art. 26 e, in particolare, esprime parere sulla programmazione didattica annuale e sulla compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi del corso di studio determinati nel regolamento didattico di ateneo e di corso di studio.
In caso di mancata elezione della componente studentesca, le funzioni della commissione sono assorbite dalla commissione didattica di facolta' ovvero, nel caso dei corsi di studio interfacolta', da una commissione didattica di ateneo nominata dal senato accademico.
27.4. Il consiglio del corso di studio e' costituito:
a) dai garanti del corso di studio;
b) dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati specificamente per le esigenze del corso e dai ricercatori che svolgono la loro attivita' didattica istituzionale nell'ambito del corso stesso, anche se non garanti;
c) dal responsabile tecnico-amministrativo dell'organizzazione didattica del corso e dal responsabile della segreteria didattica del corso, ove costituita;
d) da sei studenti eletti in rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio; tale numero e' elevato ad otto qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'elezione sia superiore a mille.
27.5. I professori ufficiali di insegnamenti destinati in comune a piu' corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli.
Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi professori ufficiali possono essere invitati o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corsi di studio mutuanti.
27.6. Un ricercatore che svolge attivita' didattica istituzionale in piu' di un corso di studio fa parte solo del consiglio del corso di studio di cui e' garante, ovvero, se non e' garante di alcun corso di studio, e' tenuto ad optare per la partecipazione al consiglio di un solo corso di studio.
27.7. Nel regolamento del consiglio di un corso di studio puo' essere prevista la partecipazione con voto consultivo dei responsabili tecnici di centri bibliotecari, informatici, linguistici o comunque di centri di servizi didattici che il regolamento medesimo definisca di interesse per il corso di studio.
27.8. I rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di studio durano in carica due anni.
27.9. La componente docente della commissione didattica paritetica rimane in carica per quattro anni e comunque e' rinnovata insieme al presidente del corso di studio. Se al momento del rinnovo della componente studentesca ne cambia il numero, la componente docente e' immediatamente adeguata per mantenere la pariteticita'.
27.10. In fase di istituzione e attivazione di un corso di studio, fino all'inizio delle attivita' didattiche, le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate dai garanti e, fino alla prima elezione della rappresentanza studentesca, da sei rappresentanti degli studenti designati dalle commissioni didattiche delle facolta' interessate".
 
Art. 4

4.1. Il testo dell'art. 28 (Presidente del consiglio del corso di studio) e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Presidente del consiglio del corso di studio). - 28.1 Ciascun consiglio di corso di studio elegge un presidente al quale spetta:
a) convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l'attivita' e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
c) partecipare alle riunioni del comitato di presidenza della facolta', se istituito;
d) predisporre la relazione annuale sull'attivita' didattica, di cui all'art. 27.1, sub e);
e) sovrintendere alle attivita' del corso di studio e vigilare, su eventuale delega del preside, al regolare svolgimento delle stesse;
f) proporre al preside la commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare, su proposta dei professori ufficiali, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.
28.2. Il presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
28.3. Il presidente e' eletto a scrutinio segreto dai membri del consiglio fra i garanti del corso di studio che siano professori di ruolo della facolta' cui il corso appartiene o di una delle facolta' interessate qualora il corso di studio sia interfacolta'.
28.4. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Ogni turno di votazione e' valido solo se vi abbiano partecipato almeno i due terzi dei garanti.
28.5. Il presidente puo' avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i garanti che siano professori di ruolo.
Il vicepresidente supplisce il presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
28.6. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal rettore con proprio decreto.
28.7. Il presidente dura in carica quattro anni.
28.8. Nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, il presidente e' sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del corso di studio. Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.
28.9. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del presidente, il decano dei professori di ruolo subentra al titolare dell'organo nella totalita' delle sue funzioni".
 
Art. 5.
5.1. Il testo dell'art. 29 (Aggregazione di consigli di corso di studio) e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 (Aggregazione di consigli di corso di studio). - 29.1. Due o piu' consigli di corso di studio, sin dall'attivazione dei corsi o con delibere adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano e la composizione che consegue ai sensi dell'art. 27.4 considerando i corsi aggregati come un unico corso di studio.
29.2 Il consiglio dei corsi di studio aggregati e' costituito con delibera del senato accademico, che puo' contenere norme specifiche sulla rappresentanza degli studenti anche in deroga a quanto previsto dal precedente art. 27.4, lettera d). L'aggregazione di consigli di corso di studio puo' essere revocata dal senato accademico sulla base di documentati motivi".
 
Art. 6.
6.1. All'art. 49 (Validita' delle adunanze e delle deliberazioni), e' apportata la seguente modifica:
Dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma 2-bis: "Nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli di corso di studio si tiene conto dei docenti che non siano garanti del corso di studio soltanto se intervengono all'adunanza".
 
Art. 7.
7.1. Il testo dell'articolo e' sostituito dal seguente:
"Art. 58 (Norme transitorie conseguenti all'autonomia didattica). - 58.1. L'Universita' assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli agli studenti gia' iscritti ai corsi di laurea e di diploma che risultano ancora attivi alla scadenza dei termini previsti dai decreti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
58.2. Fino alla disattivazione definitiva dei corsi di studio attivati ai sensi della normativa antecedente a quella del decreto ministeriale n. 509/1999, i relativi consigli di corso di studio continuano ad essere costituiti e regolati dalle norme statutarie in vigore alla data del 31 ottobre 2001.
58.3. L'aggregazione tra consigli dei nuovi corsi di studio attivati ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 e consigli dei vecchi corsi di studio attivati ai sensi della normativa precedente si attua secondo quanto previsto dall'art. 29; esclusivamente per la gestione delle materie residuali concernenti i vecchi corsi di studio il senato accademico, su proposta dei consigli di corso di studio interessati, puo' adottare specifiche norme integrative, anche in deroga all'art. 27, relativamente alla composizione e al funzionamento del consiglio aggregato".
 
Art. 8.
8.1. Le modifiche di Statuto di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, del presente decreto, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa.
Pisa, 18 aprile 2002
Il rettore: Modica
 
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