Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 22 aprile 2002 |
Adozione di un modello informatizzato e indicazioni operative per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338 e 23 dicembre 2000, n. 388. (Decreto n. 65). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari"; Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 118, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 338/2000, sono stati definiti gli standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari previsti dalla medesima legge; Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 338/2000 sono state definite le procedure e le modalita' per la presentazione delle richieste relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso art. 1, commi 1 e 2, e dall'art. 144, comma 18, della legge n. 388/2000; Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 116, il quale prevede che le richieste di cofinanziamento devono essere "formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto ad una valutazione in parte automatizzata della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per ammissione, selezione, graduatoria priorita'. Tale modello, con le note per la compilazione, e' adottato con separato decreto ministeriale, e' reso disponibile presso il sito Internet del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (www.murst.it) e deve essere spedito debitamente compilato ... per posta elettronica al Ministero..."; Visto l'art. 7, comma 4, lettera b) di tale decreto, il quale prevede che gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A4, B, C, dello stesso decreto vanno cofinanziati con mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti con ammortamento a carico dello Stato, a tal fine utilizzando i limiti di impegno quindicennali previsti dall'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 4, comma 5, di tale decreto, il quale prevede che la documentazione da presentare in allegato alle richieste di cofinanziamento "include inoltre quanto necessario per l'accesso al finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, secondo le modalita' da essa definite"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, con il quale e' stata tra l'altro prevista l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Ritenuto di provvedere, con il presente decreto, ad adottare il modello informatizzato da utilizzare ai fini della formulazione delle richieste relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti uni-versitari, nonche' a fornire indicazioni in ordine alle modalita' di invio automatico del predetto modello - atteso che per attuare una procedura informatizzata piu' efficiente si rende necessario utilizzare il sito internet invece della posta elettronica, come inizialmente previsto - alla nuova denominazione del Ministero ed ai mutui della Cassa depositi e prestiti destinati al cofinanziamento di tali interventi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreta: Art. 1. 1. Ai fini della presentazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116, delle richieste di cofinanziamento degli interventi indicati all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale, e' adottato il modello informatizzato, con le note per la compilazione, allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. 2. Tale modello, da utilizzare per ciascun intervento per il quale viene formulata richiesta di cofi-nanziamento, sara' disponibile, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, presso il sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca all'indirizzo "www.miur.it", alla voce "residenze universitarie". Come previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 116, per interventi che comprendano due o piu' tipologie, come definite all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto ministeriale, devono essere compilati distinti modelli con diversi numeri progressivi, che potranno eventualmente fare riferimento a progetto e ad allegati in unico esemplare, ove questi siano validi per tutti gli interventi. 3. Il completamento della procedura di compilazione del modello informatizzato comporta l'invio automatico dello stesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la comu-nicazione dell'adempimento al legale rappresentante del soggetto richiedente. Tale modalita' e' l'unica consentita per l'invio automatico del modello informatizzato relativo alla richiesta di cofinanziamento. Secondo quanto indicato dagli articoli 4 e 5 del predetto decreto ministeriale n. 116 il completamento di tale procedura (che, come detto, comporta il contestuale invio automatico del modello compilato al Ministero) deve essere effettuato entro e non oltre tre mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, nella quale viene altresi' pubblicato il decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 118, relativo agli standard minimi qualitativi, come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338. 4. Secondo quanto disposto dall'art. 4 e dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 116, a pena di esclusione, il corrispondente modello cartaceo compilato, completo di progetto e documentazione, sottoscritto pagina per pagina dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato, entro il termine indicato al precedente comma 3, per raccomandata, al Ministero dell'istruzione, dell'uni-versita' e della ricerca - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma. A tal fine si considera valida la data dell'ufficio postale accettante. La busta contenente quanto sopra deve riportare la dicitura "Richiesta di cofinanziamento per alloggi e residenze per studenti universitari". 5. Copia del medesimo modello cartaceo compilato (senza progetto e documentazione) deve essere trasmessa, entro gli stessi termini e con le medesime modalita' indicate al precedente comma, alla regione o provincia autonoma competente per territorio in relazione alla localizzazione degli interventi per i quali viene formulata la richiesta di cofinanziamento. 6. La documentazione integrativa prevista dall'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 116 deve essere inviata nei termini ivi stabiliti, pena l'esclusione, allo stesso indirizzo e con le medesime modalita' di cui al precedente comma 4. 7. Per ogni altra indicazione si fa rinvio a quanto previsto nei decreti ministeriali 10 maggio 2001, n. 116 (procedure e modalita' per la presentazione dei progetti) e 10 maggio 2001, n. 118 (standard minimi dimensionali e qualitativi) pubblicati nella presente Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 2. 1. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A4, B, C, del decreto ministeriale n. 116, secondo quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettera b) dello stesso decreto, vanno cofinanziati con i mutui della Cassa depositi e prestiti con ammortamento a carico dello Stato, utilizzando i limiti di impegno quindicennali previsti dall'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. L'ammortamento dei mutui con la Cassa depositi e prestiti di cui al comma precedente decorre dal 1 gennaio ovvero dal 1 luglio successivi alla data di concessione dei mutui stessi. 3. Sulle somme erogate in conto mutuo anteriormente alla data di decorrenza dell'ammortamento sono dovuti gli interessi di preammortamento al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al giorno antecedente la decorrenza dell'ammortamento. Tali interessi di preammortamento sono a carico del richiedente ed a copertura degli stessi la Cassa depositi e prestiti puo' richiedere idonea garanzia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2002 Il capo del Dipartimento: D'ADDONA
Il presente decreto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. |
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