Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 2 maggio 2002 |
Revisione dei presidi medico-chirurgici contenenti clorpirifos. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 189 del testo unico delle LL.SS. approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici; Vista la legge n. 317 del 3 agosto 2001 concernente l'organizzazione del Governo, che prevede la ridenominazione del Ministero della sanita' in Ministero della salute; Considerate le azioni restrittive adottate dall'Agenzia americana per l'ambiente (EPA) nei confronti di tutti gli impieghi non agricoli del clorpirifos; Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' in data 26 marzo 2001 che ha indicato l'opportunita' di limitare l'uso domestico del principio attivo clorpirifos quale insetticida per impieghi non agricoli; Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' in data 20 luglio 2001 che a seguito dell'esame delle controdeduzioni della ditta produttrice del principio attivo clorpirifos ha ritenuto confermare il citato parere del 26 marzo 2001; Visto altresi' il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' in data 16 gennaio 2001 in seguito all'esame di ulteriori controdeduzioni fornite dalla ditta produttrice del principio attivo clorpirifos; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 26 febbraio 2002; Considerato il possibile rischio di manifestazioni di neurotossicita' ritardata legate all'inalazione di clorpirifos da parte dei bambini; Ritenuto che sussistano le condizioni previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;
Decreta:
Art. 1. E' fatto divieto di commercializzare prodotti insetticidi contenenti clorpirifos registrati come presidi medico-chirurgici per uso domestico. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti sopra specificati si intendono revocate e le confezioni in commercio devono essere ritirate a cura delle ditte titolari delle autorizzazioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. |
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Art. 2. E' fatto divieto di commercializzare prodotti insetticidi contenenti clorpirifos registrati come presidi medico-chirurgici per impiego civile in formulati concentrati da diluire o pronti all'uso che non riportino negli stampati le seguenti avvertenze: a) l'uso e' consentito solo da parte di personale specializzato; b) va rispettato un intervallo minimo di sei ore di ventilazione dei locali trattati tra l'effettuazione del trattamento e l'agibilita' dei locali; c) non trattare superfici assorbenti quali tappeti, moquettes ed altro materiale che puo' assorbire il prodotto; d) prima della applicazione in ambienti frequentati da bambini (come scuole, asili) rimuovere gli oggetti solitamente usati dai bambini (come giocattoli, libri). |
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Art. 3. Le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti di cui all'art. 2 che intendano mantenere in vigore l'autorizzazione devono modificare gli stampati conformemente alle suddette disposizioni inviandone copia al Ministero della salute entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le autorizzazioni all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici i cui stampati non risultano aggiornati nei modi e nei tempi sopra previsti si intendono revocate e le confezioni in commercio devono essere ritirate a cura delle ditte titolari delle autorizzazioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. |
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Art. 4. I comandi dei Carabinieri per la sanita' (NAS) e le aziende sanitarie locali (ASL) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto ministeriale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione. Roma, 2 maggio 2002 Il Ministro: Sirchia |
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