Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 aprile 2002
Ricostituzione del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Pesaro e Urbino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Pesaro e Urbino

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, gli articoli 1, 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica stesso;
Esaminata la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 13/3PS/127644 del 29 agosto 1970, con la quale vengono impartite direttive per la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. e forniti criteri per quanto attiene il rapporto proporzionale e la ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;
Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, divisione I, protocollo n. 1/538 AG 8/47 del 1 settembre 1987, con la quale vengono forniti elementi e impartite istruzioni circa la individuazione del requisito della "maggiore rappresentativita'";
Viste le note del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione III - protocollo n. 14073/8P/RS.EV.40 del 28 giugno 1989 e n. 13840/91 RS.EV.40 del 20 maggio 1991, con le quali vengono forniti dati sulla consistenza a livello nazionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;
Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione III, protocollo n. 0l42556/95/RS. EV.30 del 6 settembre 1995, con la quale vengono forniti dati sulla consistenza a livello nazionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei dirigenti d'azienda, dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti, quali elementi di giudizio in ordine al grado di rappresentativita' delle organizzazioni stesse;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale previdenza e assistenza sociale, divisione III, n. 31/89 del 14 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni circa la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. di cui alla legge n. 88/1989 succitata;
Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro di Pesaro n. 2/98 del 23 gennaio 1998 di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro e Urbino, e rilevata la necessita' di dover procedere alla ricostituzione del detto comitato ai sensi della normativa sopra richiamata;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 23 maggio 1991 di attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 241/1990;
Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:
Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.) di Pesaro;
Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) di Pesaro;
Unione italiana del lavoro (U.I.L.) di Pesaro;
Unione generale del lavoro (U.G.L.) di Pesaro;
Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA-FNDAI)
Assindustria di Pesaro e Urbino;
Associazione piccole e medie industrie Pesaro-Urbino (A.P.I.);
Associazione sindacale Intersind;
Confederazione nazionale artigianato di Pesaro (C.N.A.);
Confartigianato di Pesaro e Urbino;
Confederazione autonoma sindacati artigiani di Fano (C.A.S.A.);
Associazione commercio turismo servizi Pesaro (Confcommercio);
Confesercenti Pesaro;
Associazione bancaria italiana (A.B.I.);
Federazione provinciale coltivatori diretti di Pesaro;
Confederazione produttori agricoli di Pesaro (COPAGRI);
Unione provinciale degli agricoltori di Pesaro;
Confederazione italiana agricoltori Pesaro (C.I.A.);
Attesa l'esigenza di assicurare la piu' ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali interessate;
Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita' delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione che detti criteri vengono individuati nei seguenti:
1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata, stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;
2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;
4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
5) partecipazione all'attivita' di assistenza sociale svolta dai patronati in favore dei lavoratori;
Tenuto conto dei dati forniti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Pesaro e Urbino, in ordine ai settori economici interessati all'attivita' dell'I.N.P.S. e, in particolare, alle funzioni del comitato provinciale in relazione ai tre elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 del succitato decreto presidenziale e rilevato che tali settori possono essere individuati in agricoltura, industria, commercio e servizi;
Tenuto conto delle notizie e dei dati acquisiti in merito da questo ufficio;
Visto che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti nella provincia;
Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:
per i lavoratori dipendenti:
Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.) di Pesaro;
Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) di Pesaro;
Unione italiana del lavoro (U.I.L.) di Pesaro;
Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);
per i datori di lavoro:
Assindustria della provincia di Pesaro e Urbino;
Unione provinciale agricoltori di Pesaro;
Confartigianato della provincia di Pesaro e Urbino;
per i lavoratori autonomi:
Federazione provinciale coltivatori diretti di Pesaro;
Confcommercio della provincia di Pesaro e Urbino;
Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.) associazione provinciale di Pesaro e Urbino;
Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti nella provincia di Pesaro e Urbino;
Considerato che fanno parte del comitato provinciale dell'I.N.P.S.:
il direttore della direzione provinciale del lavoro;
il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;
il dirigente della sede provinciale dell'Istituto;

Decreta:

Art. 1.
E' ricostituito, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S., il comitato provinciale di cui al primo comma, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:
rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda:
Spaccazzocchi Riccardo;
Gambarara Maria;
Longhin Loredana;
Mengucci Lino;
Simoncini Gabriele;
Taddei Leo;
Fucili Sabina;
Rossi Dante;
Morena Angelo;
Pierpaoli Melezio;
Capoccia Enrico;
rappresentanti dei datori di lavoro:
Ottaviani Michele;
Bernabucci Denis;
Bastianelli Learco;
rappresentanti dei lavoratori autonomi:
Bracci Falzetti Teresa;
Giovanetti Liviano;
Dolci Alberto;
membri di diritto:
direttore della direzione provinciale del lavoro di Pesaro e Urbino;
direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;
dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 
Art. 2.
Il comitato, composto come sopra, ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 3.
La seduta di insediamento dovra' essere convocata dal membro piu' anziano di eta', entro quindici giorni dalla predetta pubblicazione.
Pesaro, 11 aprile 2002
p. Il direttore provinciale: Della Santina
 
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