Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2002 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 18 aprile 2002 |
Riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese di distribuzione del gas per gli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali. (Deliberazione n. 64/02). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 aprile 2002; Premesso che: ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481/1995 (di seguito: legge n. 481/1995), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) controlla che vengano rispettati i provvedimenti da essa emanati; con la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), l'Autorita' ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas e per la fornitura ai clienti del mercato vincolato e all'art. 11, comma 11.2, ha previsto che, fino alla determinazione dei tassi di variazione Y1, Y2 e Y3, sono riconosciuti nelle tariffe i costi sostenuti dall'impresa di distribuzione del gas per interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali (di seguito richiamati anche come interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali) mediante un tasso di variazione Y che sostituisce i precedenti tassi di variazione Y1, Y2 e Y3 fino alla loro determinazione da parte dell'autorita'; Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti; la legge n. 481/1995; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001 recante individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nel supplemento ordinario, n. 125 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001; la deliberazione n. 237/00; Considerato che: in data 29 giugno 2001 e' stata pubblicata, mediante deposito in segreteria, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 13 giugno 2001, n. 4659/01, di annullamento parziale della deliberazione dell'Autorita' n. 237/00; e che la parte richiamata in premessa della presente deliberazione non e' stata oggetto della predetta pronuncia ed e', pertanto, valida; sono giunte all'Autorita' da parte di numerose imprese di distribuzione del gas richieste di riconoscimento in tariffa dei costi relativi ad interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali; la maggior parte di tali richieste non era corredata da documentazione giustificativa idonea ai sensi della deliberazione n. 237/00; i costi di cui le imprese di distribuzione del gas hanno richiesto il riconoscimento in tariffa sono stati calcolati dalle stesse imprese su base previsionale; con nota del 2 agosto 2001 (prot. n. CDM/M01/1642) gli uffici dell'Autorita' hanno richiesto alle imprese di distribuzione del gas di cui al primo alinea informazioni circa gli interventi predisposti, le modalita' di realizzazione e la determinazione dei relativi costi; Considerato che, ai sensi della deliberazione n. 237/00, i costi relativi agli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali sono riconosciuti nelle tariffe relative all'anno termico 2001-2002 qualora: possa essere resa disponibile, in seguito a richiesta dell'Autorita', adeguata documentazione relativa a modalita', contenuti e costi degli interventi effettuati; gli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali siano stati realizzati nell'anno termico 2001-2002; gli interventi riguardino esclusivamente la sicurezza di impianti gas dei clienti finali; gli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali siano conformi alle regole e norme tecniche vigenti; i costi siano attestati da fatture o documenti contabili chiaramente riconducibili agli interventi stessi; dai costi siano stati detratti di eventuali contributi di soggetti terzi, sia privati che pubblici; Ritenuto che sia opportuno: fornire criteri ai fini del riconoscimento in tariffa dei costi degli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali di cui in premessa e fissare modalita' di registrazione e comunicazione degli stessi costi; conguagliare i soprarichiamati costi, se inferiori a consuntivo a quelli approvati dall'Autorita', con quelli effettivamente sostenuti dalle imprese di distribuzione; e che, in tali circostanze, si renda necessaria, la definizione di modalita' di conguaglio;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nella deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito richiamata come deliberazione n. 237/00) e le seguenti definizioni: a) intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali e' l'intervento di promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali, ivi compreso il finanziamento anche parziale dei costi di sostituzione di apparecchi di utilizzazione a gas alimentati dagli impianti dei clienti finali o il finanziamento anche parziale dei costi sostenuti per la messa a norma degli impianti dei clienti finali; b) impianto del cliente finale e', ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori, considerato dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove e' installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; c) tipo di intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali e' il tipo di intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali in base agli effetti sull'impianto del cliente finale; ai fini del presente provvedimento sono previsti due tipi di intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali: (i) diretto sull'impianto del cliente finale, che consiste in operazioni di verifica della conformita' dell'impianto del cliente finale alle norme tecniche vigenti Uni-Cig e Cei (di seguito richiamate come norme tecniche vigenti) o in altre operazioni che comportano il finanziamento anche parziale dei costi di sostituzione di apparecchi utilizzatori a gas dei clienti finali con apparecchi utilizzatori a gas aventi caratteristiche superiori ai fini della sicurezza e della messa a norma degli impianti dei clienti finali; (ii) indiretto, quando l'intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali non e' compreso nel precedente tipo; d) titolare di ambito e' l'esercente che svolge l'attivita' di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato in tutte le localita' dell'ambito tariffario o, in caso di piu' esercenti operanti nello stesso ambito, l'esercente con il maggior numero di clienti finali o l'esercente al quale piu' enti locali affidano l'attivita' di cui sopra. |
| Art. 2.
Criteri di riconoscimento degli interventi di promozione per la sicurezza di impianti dei clienti finali
2.1 Ai fini del riconoscimento dei costi secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n. 237/00, gli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali proposti dal titolare di ambito devono: a) essere realizzabili nell'anno termico a cui si riferisce la proposta tariffaria; b) riguardare esclusivamente la sicurezza degli impianti dei clienti finali; c) essere conformi alle norme tecniche vigenti; d) essere documentabili attraverso fatture o documenti contabili che dimostrino l'attuazione dei medesimi interventi. |
| Art. 3.
Modalita' di richiesta di riconoscimento degli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali
3.1 Ai fini dell'approvazione preventiva degli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali proposti, il titolare di ambito presenta all'Autorita', contestualmente alla proposta tariffaria, una relazione concernente gli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali nella quale il titolare indica le modalita' previste per la loro realizzazione e determina in via preventiva i costi per i quali viene richiesto il riconoscimento in tariffa. |
| Art. 4.
Realizzazione degli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali proposti
4.1 Il titolare di ambito sceglie i clienti finali ai quali destinare gli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali in modo non discriminatorio. 4.2 Nel caso di interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali diretti, il titolare di ambito non puo' richiedere in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 anche l'eventuale riconoscimento dei costi relativi a interventi per la promozione dell'efficienza energetica di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinano n. 125 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001. 4.3 Nel caso di interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali diretti, il titolare di ambito non puo' richiedere in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 anche l'eventuale copertura dei costi prevista dal regolamento che l'Autorita' intende emanare ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00. |
| Art. 5.
Obblighi di registrazione degli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali realizzati
5.1 Il titolare di ambito predispone strumenti, anche informatici, al fine di registrare i dati e le informazioni concernenti gli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali. 5.2 Il titolare di ambito per ogni intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali realizzato registra: a) il codice identificativo del tipo di intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali; b) gli elementi dei documenti contabili, che consentono di identificare l'intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali, e di accertare l'impegno finanziario sostenuto nella sua realizzazione; c) nel caso di finanziamento dei costi di sostituzione di apparecchi utilizzatori a gas dei clienti finali, gli elementi che attestano l'effettuazione degli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali nel rispetto delle norme tecniche vigenti; d) gli elementi atti ad individuare gli eventuali contributi ricevuti da terzi; e) nel caso di intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali diretto: (i) gli elementi atti ad identificare il cliente finale; (ii) gli elementi atti ad identificare l'ubicazione dell'impianto del cliente finale; (iii) la data di effettuazione dell'intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali; (iv) nel caso di verifica della conformita' dell'impianto del cliente finale alle norme tecniche vigenti, la copia del verbale rilasciato al cliente finale dopo la verifica dal personale incaricato della verifica stessa da parte del titolare di ambito; f) nel caso di intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali indiretto: (i) la data o il periodo di realizzazione dell'intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali; (ii) nel caso di opuscoli, inserzioni su organi di stampa, o in generale nel caso di testi scritti o di audiovisivi, la copia del materiale fatto pervenire ai clienti o comunque diffuso; (iii) nel caso di utilizzo di supporti informatici o telematici, la copia materiale del diffuso; (iv) nel caso di corsi di aggiornamento ad operatori esterni, la copia del materiale didattico utilizzato; (v) nel caso di intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali indiretto e non compreso in una delle lettere precedenti, gli elementi informativi atti ad individuare la natura dello stesso intervento. 5.3 Il titolare di ambito mantiene aggiornate le informazioni e i dati di cui al comma 5.2, ne assicura la verificabilita' e l'accessibilita' per un periodo non inferiore a cinque anni successivi a quello della registrazione. |
| Art. 6.
Obblighi di comunicazione degli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali realizzati
6.1 In relazione agli interventi di cui al precedente art. 4, il titolare di ambito che abbia proposto interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3.1, trasmette all'Autorita' entro il 30 settembre successivo all'anno termico di competenza una dichiarazione che: a) attesti per ogni tipo di intervento l'ammontare complessivo a consuntivo dei costi sostenuti; b) attesti per gli interventi di cui alla precedente lettera il pieno rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 2.1. 6.2 I costi di cui al precedente comma 6.1, devono essere depurati di eventuali contributi di terzi, pubblici e privati. |
| Art. 7.
Modalita' di conguaglio dei costi riconosciuti in via preventiva
7.1 Nel caso in cui l'ammontare complessivo a consuntivo dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali di cui all'art. 6, comma 6.1, sia superiore all'importo indicato dal titolare di ambito in via previsionale nella proposta tariffaria, i maggiori costi sostenuti per la realizzazione degli interventi restano a carico del titolare medesimo. 7.2 Nel caso in cui l'ammontare complessivo a consuntivo dei costi sostenuti di cui all'art. 6, comma 6.1 sia inferiore all'importo indicato dal titolare di ambito in via previsionale nella proposta tariffaria, il titolare di ambito provvede, entro il 30 settembre successivo all'anno termico di competenza, ad accreditare a ciascun cliente finale attivo un importo pari al prodotto di un coefficiente D, come di seguito definito, per il volume di gas consumato dal cliente stesso nell'anno termico al quale si riferiscono gli interventi. D e' espresso in euro/MJ, ed e' calcolato come: VRD(P) - VRD(F) D= ---------------- V}
dove VRD(P) e' il valore del vincolo sui ricavi di distribuzione calcolato in via preventiva per l'anno termico di competenza, VRD(F) e' il valore del vincolo sui ricavi di distribuzione ricalcolato, con riferimento allo stesso anno termico di competenza, per tenere conto dei costi a consuntivo di cui all'art. 6, comma 6.1, e V e' il volume totale di gas venduto, espresso in MJ, nell'anno termico precedente a quello di competenza. 7.3 Per l'anno termico 2001-2002 il coefficiente vale: VRD(P) 2001 - VRD(F) 2001 D 2001= ------------------------- V
dove VRD(P) 2001 e' il valore del vincolo sui ricavi di distribuzione calcolato in via preventiva per l'anno termico 2001-2002, VRD(F) 2001 e' il valore ricalcolato, con riferimento all'anno termico 2001-2002, per tenere conto dei costi a consuntivo di cui all'art. 6, comma 6.1, e V e' il volume totale del gas venduto, espresso in MJ, nell'anno base. |
| Art. 8.
Norme transitorie e finali
8.1 Il presente provvedimento vale fino all'anno termico precedente a quello per il quale l'Autorita' definisce i tassi di variazione Y1, Y2 e Y3 di cui all'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n. 237/00. 8.2 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione. Milano, 18 aprile 2002 Il presidente: Ranci |
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