Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 marzo 2002, n. 36
Testo del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 20 marzo 2002), coordinato con la legge di conversione 17 maggio 2002, n. 96 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono le modalita' per il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;
b) articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
c) articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459;
d) articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84;
e) articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
2. Le modalita' di recupero stabilite con il presente decreto costituiscono esecuzione di quanto disposto con le decisioni della Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999.
3. In ragione della natura del credito che consegue alle decisioni ed alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese disponibili a favore degli autotrasportatori a parziale copertura dell'incremento dei costi da essi subiti nei periodi di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, l'attivita' di recupero delle predette somme e' affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi:

- L'art. 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261,
recante: "Disposizioni fiscali urgenti in materia di
finanza locale, di accertamenti in base ad elementi
segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il
contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1990, n.
219, e convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge
12 novembre 1990, n. 331 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 1990, n. 267, cosi' recita:
"Art. 9. - 1. In aggiunta al limite di spesa prevista
dall'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165 e' prevista la spesa di lire 122 miliardi per l'anno
1990, di lire 275 miliardi per l'anno 1991 e di lire 275
miliardi per l'anno 1992.
2. Per l'anno 1990 il decreto indicato nell'art. 13,
comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1 e' integrato
con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Alla copertura dell'onere, recato dal presente
articolo, pari a lire 122 miliardi per l'anno 1990, a lire
275 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 275 miliardi per
l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori
entrate previste dal presente decreto.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- L'art. 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,
recante: "Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto
di cose per conto di terzi", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 marzo 1993, n. 73, e convertito, in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1993, n. 123,
cosi' recita:
"Art. 15. - 1. Per l'anno 1993 e' autorizzata la spesa
di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite
di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento
dei costi di trasporto, la concessione di un credito di
imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate
all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di
terzi, nonche' di un contributo per le imprese di
autotrosporto di Paesi membri della CEE, rapportato ai
consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi
effettuati nel territorio italiano.
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle
percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due
categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi
di cui al comma 1.
3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per
conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge
6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile,
come individuato dal decreto di cui al comma 2, e' adottato
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze,
allo scopo di consentire la concessione di un credito di
imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui reddti o
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' in sede di
versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti
di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui
compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge
5 febbraio 1992, n. 68.
4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CEE
e' adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al
decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze,
al fine di consentire la concessione di un contributo
rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i
percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare
e con le modalita' che saranno stabilite nello stesso
decreto.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 370 miliardi per l'anno 1993, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dallo stato di
previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
riguardante il Ministero dei trasporti.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- L'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309,
recante: "Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto
di cose per conto di terzi", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 maggio 1994, n. 119, e convertito in legge
dalla legge 22 luglio 1994, n. 459, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1994, n. 171, cosi' recita:
Art. 1. - 1. Per le finalita' di cui all'art. 15,
comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993,
n. 162, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200
miliardi per l'anno 1993.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15,
comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993,
n. 162.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto si provvede mediante utilizzo di corrispondente
quota delle maggiori entrate conseguenti dall'art. 14 della
legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dall'art. 3 del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- L'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21
recante: "Interventi per il settore dell'autotrasporto di
cose per conto di terzi", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 gennaio 1995, n. 17, e convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1995, n. 68,
cosi' recita:
"Art. 1 (Interventi per il settore dell'autotrasporto
di cose per conto terzi). - 1. Per il primo semestre
dell'anno 1994, e' concesso un credito di imposta di
complessive lire 270 miliardi a favore delle imprese
nazionali autorizzate all'esercizio dell'autatrasporto di
merci per conto di terzi, nonche' un contributo di
complessive lire 15 miliardi per le imprese di
autotrasporto di Paesi membri della CE, rapportata ai
consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi
effettuati nel territorio italiano.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo
conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano
dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto
di terzi di cui al comma 1.
3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per
conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge
6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile,
come individuato dal decreto di cui al comma 2, e'
adottato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la
concessione di un credito di imposta da valere ai fini del
pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta locale dai redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' in sede di versamento delle ritenute alla
fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni
dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.
4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CE
e' adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al
decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro
del trasporti e della navigazione, di concreto con il
Ministro delle finanze, al fine di consentire la
concessione di un contributo rapportato ai consumi di
gasolio per autotrazione per percorsi effettuati nel
territorio italiano, nell'ammontare e con le modalita' che
saranno stabilite nello stesso decreto.
All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 285 miliardi per l'anno 1994, si
provvede: quanto a lire 70 miliardi, mediante utilizzo
dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 68: quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto al capitolo 7309 dello stesso stato
di previsione per il medesimo anno, all'uopo intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di cui
all'all'articolo 17, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n.
240, quanto a lire 65 miliardi ed a lire 30 miliardi,
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in
conto residui per l'anno 1994 rispettivamente sui citati
capitoli 7294 e 7309, che sono a tal fine versare
all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotte
le autorizzazioni di spesa di cui alle rispettive citate
leggi: quanto a lire 110 miliardi a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- L'art. 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501
recante: "Interventi per il settore dell'autotrasporto di
cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto", pubblicato nella,
Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1995, n. 277, e convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n.
11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1996, n.
9, cosi' recita:
"Art. 1 (Interventi per il settore dell'autotrasporto
di cose per conto terzi). - 1. Per il secondo semestre
dell'anno 1994 e' concesso un credito d'imposta di lire 210
miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate
all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di
terzi, nonche' un contributo di lire 8 miliardi per le
imprese di autotrasporto di Paesi membri dell'Unione
europea, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione
per i percorsi effettuati nel territorio italiano.
2. Per gli autotrasportatori italiani di merci per
conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6
giugno 1974, n. 298, e' adottato, ai sensi dell'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze,
allo scopo di consentire la concessione di un credito di
imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
dell'imposta sui valore aggiunto, nonche' in sede di
versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti
di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi
da lavoro autonomo.
3. Il credito di imposta e' concesso fino ad un massimo
di cento veicoli per impresa.
4. Per gli autotrasportatori dei Paesi membri
dell'Unione europea e' adottato apposito decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con
il Ministro delle finanze, al fine di consentire la
concessione di un contributo rapportato ai consumi di
gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel
territorio italiano, nell'ammontare e con lo modalita' che
saranno stabilire nello stesso decreto.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 218 miliardi per l'anno 1995, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando,
per lire 27 miliardi, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro e, per lire 191 miliardi,
l'accantonamento relativo ai Ministero dei trasporti e
della navigazione.".
- La decisione della Commissione delle Comunita'
europee n. 97/270/CE del 22 ottobre 1996, concernente il
regime di crediti d'imposta istituite dall'Italia a favore
del settore dei trasporti di merci su strada per conto di
terzi (C 45/95 ex nn. 48/95), confermata dalla sentenza
della Corte di giustizia delle Comunita' europee del
19 maggio 1999, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee del 24 aprile 1997, n. 106.
- La decisione della Commissione delle Comunita'
europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, relativa
all'aiuto di Stato n. C 32/92 (ex nn. 67/92) Italia
(Credito d'imposta a favore degli autotrasportatori
professionisti) confermata dalla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
16 settembre 1993, n. 233.
 
Art. 2.
Individuazione dei soggetti passivi delle attivita' di recupero

1. Il recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2, e' effettuata nei confronti dei loro beneficiari ovvero, se i beneficiari non sono piu' esistenti alla data di formazione degli elenchi di cui al comma 2, pro quota nei confronti dei loro aventi causa. (( 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i soggetti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, avviando un apposito piano straordinario di attivita', anche con il supporto del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori. A tale fine, utilizzando i dati disponibili, forma appositi elenchi nominativi provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i soggetti che hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma 1, e che ancora esistono alla data di formazionedei medesimi elenchi, da quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo della relativa successione. Sono escluse dalla restituzione le imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attivita', oltre che alla cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, anteriormente alla data del 20 marzo 2002. Sono parimenti escluse le imprese acquirenti di aziende che abbiano cessato l'attivita' in conseguenza di tale vendita per atti stipulati entro il 20 marzo 2002, e le imprese che, entro la medesima data, abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l'attivita', fermo restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti limitatamente alla quota parte di competenza. Con decreto dirigenziale sono stabilite le modalita' tecniche, anche informatiche, necessarie per le attivita' di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita' per il pagamento di cui al comma 6.))
3. Negli elenchi di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascun nominativo, sono indicati gli importi da recuperare con specificazione degli importi unitari dovuti, suddivisi per anno di riferimento e del loro ammontare complessivo, nonche' con l'indicazione, in caso di non corrispondenza fra il soggetto che ha originariamente beneficiato delle somme e quello nei cui riguardi il recupero viene effettuato, dei criteri di imputazione della somma, ((anche pro quota)). A tale fine l'importo complessivo da suddividere per procedere al recupero individuale e' costituito dalle somme di cui e' stato normativamente previsto il riconoscimento con riferimento agli anni 1992, 1993 e 1994 ((con riferimento alla parte eccedente il contributo riconosciuto dalle medesime disposizioni a favore degli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea)), maggiorate degli interessi indicati negli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2. Il predetto importo e' altresi' ripartito in funzione della tipologia di massa a pieno carico superiore a 3500 chilogrammi degli autoveicoli adibiti al trasporto, in rapporto ai quali e' stato originariamente previsto il riconoscimento delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, tenuto conto del limite numerico dei veicoli introdotto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati gli elenchi di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, a rendere partecipi i soggetti iscritti negli elenchi dei dati ricostruiti ai sensi del comma 3, dando termine di ((sessanta giorni)) per eventuali osservazioni e produzione di documenti. (( 5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del comma 4 sono valutate dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle richieste di pagamento di cui al comma 6.))
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro il 15 ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento nei riguardi di ciascun soggetto interessato. Il pagamento deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termine per il pagamento, chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la rateizzazione in non piu' di quarantotto mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale.

Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n.
501/1995, convertito, con modificazioni, nella legge n.
11/1996 si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 3.

Recupero

(( 1. Decorso il termine per il pagamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone all'autorita' giudiziaria domanda di ingiunzione, ai sensi degli articoli da 633 a 656 del codice di procedura civile. In caso di rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, senza indugio, a proporre domanda di ingiunzione.))

Riferimenti normativi:

- Gli articoli del codice di procedura civile da 633 a
656 cosi' recitano:
"Art. 633 (Condizioni di ammissibilita). - Su domanda
di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una
determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha
diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il
giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di
consegna:
1. se del diritto fatto valere si da' prova scritta;
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni
giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da
avvocati, procuratori cancellieri, ufficiali giudiziari o
da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di
un processo;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi
spettanti ai notai a norma della loro legge professionale,
oppure ad altri esercenti una libera professione o arte,
per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il
diritto dipende da una controprestazione o da una
condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far
presumere l'adempimento della controprestazione o
l'avveramento della condizione.
L'ingiunzione non puo' essere pronunciata se la
notificazione all'intimato di cui all'art. 643 deve
avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti
alla sovranita' italiana".
"Art. 634 (Prova scritta). - Sono prove scritte idonee
a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e
promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi,
anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice
civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di
danaro nonche' per prestazioni di servizi fatte da
imprenditori che esercitano una attivita' commerciale anche
a persone che non esercitano tale attivita', sono altresi'
prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture
contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice
civile, purche' bollate e vidimate nelle forme di legge e
regolarmente tenute, nonche' gli estratti autentici delle
scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie,
quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite
per tali scritture".
"Art. 635 (Prova scritta per i crediti dello Stato e
degli enti pubblici). - Per i crediti dello Stato, o di
enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato,
sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica
amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato
o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle
leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni
delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.
Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti
di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai
rapporti indicati nell'art. 459, sono altresi' prove idonee
gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro e dai
funzionari degli enti".
"Art. 636 (Parcella delle spese e prestazioni). - Nei
casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda
deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e
prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e
corredata dal parere della competente associazione
professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle
spese e delle prestazioni e' determinato in base a tariffe
obbligatorie.
Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art.
640, deve attenersi al parere nei limiti della somma
domandata, salva la correzione degli errori materiali".
"Art. 637 (Giudice competente). - Per l'ingiunzione e'
competente il giudice di pace o, in composizione
monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la
domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel n. 2 dell'art. 633 e'
competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la
causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresi' proporre
domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice
competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio
dell'ordine nel cui albo sono iscritti o il consiglio
notarile dal quale dipendono".
"Art. 638 (Forma della domanda e deposito). - La
domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente,
oltre i requisiti indicati nell'art. 125, l'indicazione
delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere
altresi' l'indicazione del procuratore del ricorrente
oppure, quando e' ammessa la costituzione di persona, la
dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel
comune dove ha sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la
dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le
notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la
cancelleria.
Il ricorso e' depositato in cancelleria insieme con i
documenti che si allegano; questi non possono essere
ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel
decreto di ingiunzione a norma dell'art. 641".
"Art. 639 (Ricorso per consegna di cose fungibili). -
Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata
quantita' di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare
la somma di danaro che e' disposto ad accettare in mancanza
della prestazione in natura, a definitiva liberazione
dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma
dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla
domanda puo' invitare il ricorrente a produrre un
certificato della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura".
"Art. 640 (Rigetto della domanda). - Il giudice, se
ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone
che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente,
invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira
il ricorso oppure se la domanda non e' accoglibile, il
giudice la rigetta con decreto motivato.
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della
domanda anche in via ordinaria".
"Art. 641 (Accoglimento della domanda). - Se esistono
le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con
decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la
somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose
chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel
termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che
nello stesso termine puo' essere fatta opposizione a norma
degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione,
si procedera' a esecuzione forzata.
Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere
ridotto sino a dieci giorni oppure aumentata a sessanta. Se
l'intimato risiede nelle province libiche o in territori
soggetti alla sovranita' italiana, il termine non puo'
essere minore di trenta, ne maggiore di centoventi giorni.
Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di
titoli che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le
vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le
competenze e ne ingiunge il pagamento".
"Art. 642 (Esecuzione provvisoria). - Se il credito e'
fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare,
certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il
giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di
pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in
mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il
termine ai soli effetti dell'opposizione.
L'esecuzione provvisoria puo' essere concessa anche se
vi e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il
giudice puo' imporre al ricorrente una cauzione.
In tali casi il giudice puo' anche autorizzare
l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art.
482".
"Art. 643 (Notificazione del decreto). - L'originale
del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.
Il ricorso e il decreto sono notificati per copia
autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.
La notificazione determina la pendenza della lite".
"Art. 644 (Mancata notificazione del decreto). - Il
decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la
notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta
giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio
della Repubblica [escluse le province libiche], e di
novanta giorni negli altri casi; ma la domanda puo' essere
riproposta".
"Art. 645 (Opposizione). - L'opposizione si propone
davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il
giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione
notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638.
Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare
avviso dell'opposizione al cancelliere affinche' ne prenda
nota sull'originale del decrete.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge
secondo le norme del procedimento ordinario davanti al
giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a
meta'".
"Art. 646 (Opposizione ai decreti riguardanti crediti
di lavoro). - Quando il decreto e' stato pronunciato per
crediti dipendenti dai rapporti individuali di lavoro,
entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di
opposizione deve essere denunciato a norma dell'art. 430
all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla
quale appartiene l'opponente.
In tal caso il termine per la comparizione in giudizio
decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a
quello della notificazione dell'opposizione.
Durante il corso del termine, stabilito per il
tentativo di conciliazione, l'opponente puo' chiedere con
ricorso al giudice la sospensione dell'esecuzione
provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto
che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere
notificato alla controparte".
"Art. 647 (Esecutorieta' per mancata opposizione o per
mancata attivita' dell'opponente). - Se non e' stata fatta
opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non
si e' costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto,
su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara
esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia
rinnovata la notificazione, quando risulta o appare
probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del
decreto.
Quando il decreto e' stato dichiarato esecutivo a norma
del presente articolo, l'opposizione non puo' essere piu'
proposta ne' proseguita, salvo il disposto dell'art. 650 e
la cauzione eventualmente prestata e' liberata".
"Art. 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di
opposizione). - Il giudice istruttore, se l'opposizione non
e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo'
concedere, con ordinanza non impugnabile l'esecuzione
provvisoria del decreto, qualora non sia gia' stata
concessa a norma dell'art. 642.
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha
chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali
restituzioni, spese e danni".
"Art. 649 (Sospensione dell'esecuzione provvisoria). -
Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando
ricorrono gravi motivi, puo', con ordinanza non
impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del
decreto concesso a norma dell'art. 642".
"Art. 650 (Opposizione tardiva). - L'intimato puo' fare
opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel
decreto se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza
per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o
forza maggiore.
In questo casa l'esecutorieta' puo' essere sospesa a
norma dell'articolo precedente.
L'opposizione non e' piu' ammessa decorsi dieci giorni
dal primo atto di esecuzione".
"Art. 651. - Articolo abrogato dall'art. 1, legge
18 ottobre 1977, n. 793, sulla abolizione del deposito per
soccombenza nel processo civile".
"Art. 652 (Conciliazione). - Se nel giudizio di
opposizione le parti si conciliano, il giudice, con
ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma
l'esecutoriota' del decreto, oppure riduce, con la somma o
la quantita' a quella stabilita dalle parti. In
quest'ultimo caso, rimane ferma la validita' degli atti
esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta, fino a
concorrenza della somma o quantita' ridotta. Della
riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei
registri immobiliari".
"Art. 653 (Rigetto o accoglimento parziale
dell'opposizione). - Se l'opposizione e' rigettata con
sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva,
oppure e' dichiarata con ordinanza l'estinzione del
processo, il decreto, che non ne sia gia' munito, acquista
efficacia esecutiva.
Se l'opposizione e' accolta solo in parte il titolo
esecutivo e' costituito esclusivamente dalla sentenza, ma
gli atti di esecuzione gia' compiuti in base al decreto
conservano i loro effetti nei limiti della somma o della
quantita' ridotta.
Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla
base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle
vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e
gli onorari del decreto ingiuntivo".
"Art. 654 (Dichiarazione di esecutorieta' ed
esecuzione). - L'esecutorieta' non disposta con la sentenza
o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente e'
conferita con decreto del giudice che ha pronunciato
l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto
d'ingiunzione.
Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova
notificazione del decreto esecutivo: ma nel precetto deve
farsi menzione del provvedimento che ha disposto
l'esecutorieta' e dell'apposizione della formula".
"Art. 655 (Iscrizione d'ipoteca). - I decreti
dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648
e quelli rispetto ai quali e' rigettata l'opposizione
costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale".
"Art. 656 (Impugnazioni). - Il decreto d'ingiunzione,
divenuto esecutivo a norma dell'art. 647, puo' impugnarsi
per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6
dell'art. 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti
nell'art. 404, secondo comma".
 
Art. 3-bis.
Maggiori entrate

(( 1. Le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento affluiscono in apposita unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
 
Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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