Richiedente: comune di Montebelluna e comune di Rosa'. Riferimento normativo: art. 90, comma 7, D.P.R. n. 554/1999. IL CONSIGLIO
Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici appresso riportata;
Considerato in fatto
I comuni sopra evidenziati hanno fatto pervenire alcuni quesiti riguardanti problematiche relative al calcolo della media dei ribassi e alla eventualita' di errori nella compilazione della lista prezzi, da parte dei concorrenti alle gare d'appalto. In particolare viene richiesto: 1) quale numero di cifre decimali deve essere considerato dopo la virgola, per il calcolo della soglia di anomalia, nel caso in cui le offerte dei concorrenti non si presentano in modo univoco; 2) se la verifica dei conteggi esposti nella lista debba essere effettuata sul solo concorrente aggiudicatario e non anche sugli altri concorrenti, nel caso in cui, in sede di apertura e lettura delle offerte, la commissione di gara rilevi errori materiali o di calcolo ancor prima della formulazione della graduatoria di gara; 3) se, nell'offerta prezzi dell'aggiudicatario, debba procedersi alla rideterminazione dei prezzi unitari secondo la percentuale di discordanza rilevata fra prezzo complessivo offerto e corrispondente ribasso percentuale, anche quando detta rideterminazione comporta un aumento dei prezzi contrattuali e comunque uno stravolgimento della effettiva volonta' dell'impresa aggiudicataria, espressa nei prezzi unitari offerti; 4) se debba essere applicata la procedura di cui all'art. 90, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nel caso in cui si rilevi che la discordanza fra prezzo complessivo offerto e corrispondente ribasso percentuale sia dovuta ad un erroneo inserimento, da parte del concorrente, nella somma offerta sulla quale calcolare il corrispondente ribasso, dell'importo degli oneri di sicurezza.
Ritenuto in diritto:
Per quanto attiene al primo quesito, riguardante entrambi i sistemi di aggiudicazione, massimo ribasso e prezzo piu' basso mediante offerta a prezzi unitari, riguardante il numero di cifre decimali da prendere in considerazione per il calcolo della soglia di anomalia, si sottolinea che l'Autorita', nei c.d. "bandi tipo", ha evidenziato la necessita' che i bandi di gara contengano esplicita disciplina in tal senso, prevedendo, nel disciplinare di gara e nella lettera di invito, che "le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unita' superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque ..." e comunque disponendo che siano fissati i decimali e le modalita' di arrotondamento. Nel caso in cui il bando di gara non preveda esplicita disciplina in tal senso, non sembra possano essere posti limiti alle offerte proposte dai concorrenti con la conseguenza che il calcolo della media dovra' essere effettuato con un numero di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti. Per quanto attiene invece agli altri quesiti, tutti riguardanti il sistema di aggiudicazione mediante offerta a prezzi unitari, si precisa che la disciplina e' contenuta nell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, il quale: al comma 2 dispone che il concorrente debba indicare nella lista prezzi, compilata secondo le istruzioni nello stesso comma specificate, il prezzo complessivo offerto "unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere"; al comma 3 dispone che nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere; al comma 7 prevede che la verifica dei conteggi esposti nella lista prezzi dall'aggiudicatario sia effettuata dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, "tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.". Dal quadro normativo sopra delineato emerge pertanto che, contrariamente alla previgente disciplina, contenuta nell'art. 5 della legge n. 14/1973, abrogata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999: la verifica dei conteggi deve essere effettuata dopo l'aggiudicazione definitiva; e' consentita la correzione dei prezzi unitari, peraltro nel solo caso in cui venga rilevata una discordanza fra prezzo complessivo e ribasso percentuale. La procedura dettata dal regolamento, e' evidentemente tesa a lasciare a carico dell'offerente il rischio di errori di calcolo nella compilazione della lista prezzi, ponendo sullo stesso l'onere di indicare, oltre al prezzo complessivo, anche il conseguente ribasso percentuale, sul quale, peraltro, si andra' a basare il calcolo della soglia di anomalia e quindi la formulazione della graduatoria di gara; graduatoria di gara che costituira' la base per l'aggiudicazione provvisoria e definitiva, senza che la commissione di gara proceda ad alcuna verifica ne' di conteggi ne' di calcolo di ribasso corrispondente al prezzo complessivo offerto. Quanto al quesito relativo all'erroneo inserimento, da parte del concorrente, nella somma da prendere in considerazione per il calcolo del corrispondente ribasso, dell'importo degli oneri di sicurezza, sembra che detta fattispecie debba essere inquadrata nell'ambito della prescrizione di cui all'art. 31, comma 2 della legge n. 109/1994, secondo la quale gli oneri di sicurezza "vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta". Da quanto sopra ne deriva, pertanto, che l'erroneo inserimento, da parte del concorrente, dell'importo degli oneri di sicurezza nella somma sulla quale calcolare il corrispondente ribasso offerto, costituisce motivo di esclusione dalla gara. Qualora la stazione appaltante riscontri detto errore in fase di verifica, dopo l'aggiudicazione definitiva, dovra' procedere all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla rideterminazione della soglia di anomalia. In base a quanto sopra considerato;
IL CONSIGLIO
Accerta che e' opportuno che la lex specialis contenga esplicita disciplina relativa al numero di cifre decimali che saranno considerate dopo la virgola nel calcolo della soglia di anomalia, prevedendo, nel disciplinare di gara e nella lettera di invito una indicazione del seguente contenuto: "le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unita' superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque ...", o, comunque, fissando il numero di decimali e le modalita' di arrotondamento; Accerta che, nel caso in cui il bando di gara non preveda esplicita disciplina, non possono essere posti limiti alle offerte proposte dai concorrenti con la conseguenza che il calcolo della media dovra' essere effettuato con un numero di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti; Accerta che il rischio di errori di calcolo nella compilazione della lista prezzi resta a carico del concorrente, in quanto l'art. 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, pone sul concorrente stesso l'onere di verificare la coerenza fra le quantita' della lista prezzi e quelle ricavabili dal progetto nonche' di indicare, mediante formulazione dell'offerta a prezzi unitari, oltre al prezzo complessivo, anche il conseguente ribasso percentuale; Accerta che la verifica dei conteggi esposti nella lista prezzi secondo le modalita' di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, va effettuata sul solo concorrente aggiudicatario dopo l'aggiudicazione definitiva; Accerta che deve procedersi alla rideterminazione dei prezzi unitari secondo la percentuale di discordanza rilevata fra prezzo complessivo offerto e corrispondente ribasso percentuale, anche quando detta rideterminazione dovesse comportare un aumento o una riduzione dei prezzi contrattuali e comunque anche quando detta rideterminazione sembri comportare uno stravolgimento della volonta' dell'impresa aggiudicataria; L'erroneo inserimento dell'importo degli oneri di sicurezza nella somma sulla quale calcolare il corrispondente ribasso offerto costituisce motivo di esclusione dalla gara; qualora la stazione appaltante riscontri detto errore in fase di verifica dei conteggi esposti nella lista prezzi, dopo l'aggiudicazione definitiva, dovra' procedere all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla rideterminazione della soglia di anomalia con la conseguente nuova aggiudicazione; Manda all'ufficio affari giuridici perche' comunichi la presente deliberazione ai soggetti istanti. Roma, 29 aprile 2002 Il presidente: Garri |