Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2002 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 14 febbraio 2002
Adeguamento limiti di reddito per l'accesso ai programmi di edilizia agevolata gestiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Deliberazione n. 1/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante "Norme per l'edilizia residenziale", che all'art. 2, comma 2, demanda al CIPE il compito di deliberare, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), la misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante "Norme per l'edilizia residenziale pubblica", che, all'art. 6, ha disposto che i valori dei contributi di edilizia agevolata siano stabiliti ed aggiornati dal CER in funzione del reddito dei beneficiari e della destinazione degli interventi ammessi a contributo;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, in attuazione della citata legge n. 59/1997, ha, fra l'altro, trasferito alle regioni le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato ed espressamente elencate all'art. 59, prevedendo, in concomitanza con detto trasferimento, la soppressione del CER e del segretariato generale del CER e disponendo che l'intesa sulle procedure di trasferimento venga raggiunta in sede di Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e province autonome;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione";
Vista la delibera 8 aprile 1987, n. 197 (Gazzetta Ufficiale n. 116/1987), con la quale questo Comitato ha proceduto alla determinazione dei tassi agevolati per l'edilizia residenziale;
Vista la delibera 30 luglio 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 190/1991), con la quale questo Comitato ha, da ultimo, stabilito i massimali di mutuo ed i nuovi limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata, confermando la misura dei tassi agevolati previsti dalla delibera n. 197/1987;
Vista la nota n. 452 del 10 ottobre 2001, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel sottolineare che, secondo l'intesa raggiunta in sede di conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 112/1998, i programmi di edilizia residenziale gia' attivati dal CER vengono completati a cura dell'amministrazione centrale, propone di rideterminare, per detti programmi, i limiti massimi di reddito stabiliti con la delibera sopra menzionata, facendo riferimento ai limiti massimi di reddito previsti dalle singole regioni per gli interventi di edilizia agevolata gestiti dalle stesse;
Vista la nota n. 2638 del 21 dicembre 2001, con la quale il citato Ministero ha trasmesso le indicazioni sui limiti di reddito per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale agevolata fornite dalle regioni che hanno evaso la richiesta formulata al riguardo dal Ministero stesso, nonche' dalle province autonome di Trento e Bolzano;
Preso atto che i programmi di edilizia agevolata, tuttora gestiti a livello centrale, sono di entita' limitata rispetto a quelli gestiti dalle regioni;
Preso atto che la rilevazione effettuata dal Ministero di settore non evidenzia scostamenti particolarmente significativi tra i parametri fissati dalle varie regioni, che spesso applicano ancora i limiti di reddito fissati dalla richiamata delibera o i limiti rivalutati sulla base dell'inflazione nel frattempo maturata;
Considerato che la proposta di cui trattasi e' coerente con il piu' deciso orientamento federalista segnato dalla legge n. 3/2001 e che la medesima, pur portando a trattamenti non del tutto allineati a livello nazionale, risponde all'esigenza di assicurare un trattamento uniforme dei beneficiari dei programmi di edilizia agevolata in un medesimo ambito territoriale, quale che sia l'ente finanziatore;
Delibera:
1. I limiti massimi di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata relativi ai programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, all'art. 4 della legge 25 marzo 1982, n. 94, all'art. 3, comma 7-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono adeguati ai limiti massimi di reddito attualmente vigenti nelle singole regioni per gli interventi di edilizia agevolata gestiti dalle stesse ed ai successivi aggiornamenti che le regioni intenderanno adottare. Restano ferme le misure dei tassi agevolati previste nella delibera di questo Comitato in data 8 aprile 1987, n. 197.
2. I limiti di reddito di cui al punto 1 si applicano alle assegnazioni, nonche' agli atti preliminari e definitivi di acquisto effettuati successivamente alla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 14 febbraio 2002
Il Presidente delegato: Tremonti Registrata alla Corte dei conti il 22 aprile 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 298
 
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