Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 aprile 2002
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scarl DI.CO.VI SA., unita' di Assemini. (Decreto n. 30912).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Viste le istanze della societa' cooperativa DI.CO.VI.SA. a r.l. tendenti ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, di cui quelle relative alle proroghe semestrali dal 2 maggio 1999 al 1o novembre 1999 e dal 2 novembre 1999 al 1 maggio 2000, sono state rispettivamente presentate in data 20 dicembre 1999 e 17 maggio 2000, e, pertanto, oltre il termine fissato dall'art. 7, comma 1, della sopra richiamata legge n. 236/1993, che, in applicazione dell'art. 7, comma 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164, prevede la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in caso di presentazione tardiva della domanda di integrazione salariale;
Considerato che il consiglio di Stato, con sentenza n. 2491/2000, ha stabilito che - ferma restando l'applicabilita' della sopra citata previsione legislativa a qualsiasi tipo di istanza attinente alla procedura di cassa integrazione guadagni - la decorrenza del termine ivi previsto deve individuarsi in un momento successivo alla conoscenza dell'esito della domanda ed, in ossequio a tale principio, ha respinto i ricorsi proposti da questa amministrazione avverso l'annullamento, deciso dai tribunali amministrativi regionali, di provvedimenti con i quali, in applicazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, era stato decurtato il periodo di concessione del trattamento CIGS in caso di presentazione tardiva delle domande di proroga di detto trattamento;
Visto il decreto n. 28335 del 30 maggio 2000, con il quale non e' stato approvato il programma per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 2 novembre 1998 della societa' sopra indicata;
Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 2002, con il quale, sulla base delle motivazioni recate in premessa dallo stesso decreto, e' stato approvato il suddetto programma;
Considerato, quindi, che, nella fattispecie, le istanze tardivamente presentate, sono state comunque inoltrate antecedentemente al decreto in data 30 maggio 2000 di mancata approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, notificato all'azienda con nota dell'8 giugno 2000;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'intero periodo richiesto dalla societa' di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 aprile 2002 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' cooperativa DI.CO.VI.SA. a r.l. con sede in Assemini - localita' Grogastu (Cagliari), unita' di Assemini - localita' Grogastu, per un massimo di diciotto unita' lavorative per il periodo dal 2 novembre 1998 al 1 maggio 1999.
Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1998 con decorrenza 2 novembre 1998.
 
Art. 2.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' ulteriormente prorogata per il periodo dal 2 maggio 1999 al 1 novembre 1999 per un massimo di sette unita' lavorative.
Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1999 con decorrenza 2 maggio 1999.
 
Art. 3.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2 e' ulteriormente prorogata per il periodo dal 2 novembre 1999 al 1 maggio 2000 per un massimo di undici unita' lavorative.
Istanza aziendale presentata il 17 maggio 2000 con decorrenza 2 novembre 1999.
 
Art. 4.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 3 e' ulteriormente prorogata per il periodo dal 2 maggio 2000 al 31 ottobre 2000 per un massimo di dieci unita' lavorative.
Istanza aziendale presentata il 17 maggio 2000 con decorrenza 2 maggio 2000.
L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2002
Il direttore generale: Achille
 
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