Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 11 marzo 2002 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FOMB Fonderie Bongioanni, unita' di Fossano. (Decreto n. 30837). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno2000; Visto il decreto direttoriale del 1 ottobre 2001 n. 30349 con il quale e' stata autorizzata, ai sensi del citato art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.r.l. FOMB Fonderie Bongioanni, per il periodo dall'11 giugno 2001 al 10 giugno 2002; Visto il provvedimento in data 4 luglio 2001 con il quale il tribunale di Cuneo ha concesso, nella misura di mesi tre, una proroga del programma di cessione della societa' FOMB Fonderie Bongioanni, fino al 27 settembre 2001; Vista l'istanza in data 27 settembre 2001 prodotta dal commissario straordinario al tribunale di Cuneo per la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, non essendosi verificate le condizioni per la cessione della suddetta societa'; Vista la sentenza n. 25 del 31 ottobre 2001 emessa dal tribunale di Cuneo, che ha decretato la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' tesa ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 31 ottobre 2001; Acquisito il prescritto parere; Ritenuto sulla base di detti elementi di annullare il sopra richiamato decreto direttoriale del 1 ottobre 2001 n. 30349, emesso ai sensi del suindicato art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993, limitatamente al periodo dal 28 settembre 2001 al 10 giugno 2002, e di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 223/1991 dal 31 ottobre 2001 al 30 ottobre 2002; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' annullato il decreto direttoriale del 1 ottobre 2001 n. 30349, con il quale e' stata autorizzata ai sensi dell'art. 7 comma 10-ter, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale della S.r.l. FOMB Fonderie Bongioanni con sede ed unita' produttiva in Fossano (Cuneo) limitatamente al periodo dal 28 settembre 2001 al 10 giugno 2002; |
| Art. 2. E' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art 3 comma 1 della legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FOMB Fonderie Bongioanni, con sede in Fossano (Cuneo), unita' di Fossano, per un massimo di 111 unita' lavorative per il periodo dal 31 ottobre 2001 al 30 ottobre 2002. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 11 marzo 2002 Il direttore generale: Achille |
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