Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 marzo 2002
Proroga della concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale art. 10, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tor di Valle Costruzioni, unita' di Olbia. (Decreto n. 30821).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10 recante norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia;
Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10;
Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto ministeriale datato 1 marzo 2002 con il quale e' stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 15 novembre 1999, dipendenti dalla societa' Tor di Valle costruzioni S.p.a.;
Vista l'istanza della suddetta ditta, inviata per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tendente ad ottenere la proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni per il periodo decorrente dal 14 febbraio 2000 e fino al reintegro dei lavoratori interessati, avvenuto in data 22 maggio 2000;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione della proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni, in favore dei lavoratori edili in questione, per un arco temporale massimo comunque complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari al completamento dell'opera;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 15 novembre 1999, dipendenti della Tor di Valle costruzioni S.p.a., con sede in Roma, impegnata nei lavori di completamento dell'allacciamento del porto di Olbia alla viabilita' esterna, cantiere di Olbia (Sassari), per il periodo dal 14 febbraio 2000 al 13 maggio 2000.
 
Art. 2.
Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al precedente art. 1 e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 13 maggio 2000 al 22 maggio 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2002
Il direttore generale: Achille
 
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