Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 20 marzo 2002, n. 95
Regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori di telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo e dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che ha recepito la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita';
Considerato che l'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 269 del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro delle comunicazioni il compito di disciplinare le modalita' con le quali gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni e rendono pubbliche le specifiche tecniche delle interfacce;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 230/2002, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 gennaio 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM/129779/4562/DL/BP del 20 febbraio 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modalita'
1. Prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti attraverso le interfacce offerte in Italia, gli operatori di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, mettono tempestivamente a disposizione degli interessati copia su supporto cartaceo delle specifiche tecniche delle interfacce stesse con i contenuti indicati dal comma 4 del predetto articolo 4 e le pubblicano sul proprio sito internet.
2. Gli operatori trasmettono nel contempo al Ministero delle comunicazioni il testo delle specifiche di cui al comma 1.
3. Le medesime modalita' indicate nei commi 1 e 2 sono seguite in caso di aggiornamento delle interfacce.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione
della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature
radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed
il reciproco riconoscimento della loro conformita'", e' il
seguente:
"2. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla
Commissione europea i tipi da interfaccia offerti in Italia
dagli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazione.
Con uno o piu' regolamenti da adottare con decreto del
Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalita' con le quali gli operatori
informano il Ministero delle comunicazioni e rendono
pubbliche le specifiche tecniche di tali interfacce prima
di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti
mediante dette interfacce nonche' i relativi
aggiornamenti.".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione
della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature
radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed
il reciproco riconoscimento della loro conformita'" si
vedano note alle premesse.
- Il testo dell'art. 4, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e' il seguente:
"3. Sono soggetti all'obbligo di comunicazione al
Ministero delle comunicazioni e di pubblicazione delle
interfacce:
a) i gestori diretti, cioe' gli operatori che
forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni
attraverso una rete a cui i terminali possano essere
connessi o attraverso una interfaccia di rete fisica o
attraverso una interfaccia radio;
c) i gestori indirettamente connessi, cioe' quegli
operatori di rete pubblica che forniscono servizi a terzi
mediante contratto, ma che non offrono una interfaccia
diretta di rete;
d) i fornitori di servizi pubblici, cioe' gli
operatori che forniscono servizi pubblici di
telecomunicazioni mediante uno o piu' apparecchi connessi
alla rete pubblica ma che non gestiscono in proprio la
rete.
4. Le informazioni riguardano tutte le interfacce al
pubblico; in particolare le specifiche:
a) fanno esplicito riferimento alle norme armonizzate
e a quelle nazionali utilizzate interamente o parzialmente
e, se del caso, indicano quali opzioni, aggiunte o
modifiche sono state adottate;
b) contengono informazioni sufficienti a consentire
la progettazione degli apparecchi in modo tale che possano
interoperare con le reti pubbliche di telecomunicazioni
allo scopo di stabilire, modificare, tariffare, mantenere e
liberare una connessione fisica o virtuale per ottemperare
ai requisiti di cui all'art. 3; le specifiche devono
inoltre fornire dettagli sui servizi supplementari o sulle
caratteristiche di livello superiore forniti dalla rete,
necessari per la progettazione ed il funzionamento dei
terminali; devono essere fornite inoltre informazioni
sufficienti sulle modalita' di verifica della conformita'
dei terminali ai requisiti di cui all'art. 3;
c) sono disponibili anche in formato elettronico".



 
Art. 2.
Documentazione
1. Il Ministero delle comunicazioni provvede a raccogliere ed a conservare, secondo l'ordine temporale e per impresa, il testo delle specifiche tecniche. La relativa documentazione e' riportata sul sito del Ministero ed e' possibile ottenerne copia su supporto cartaceo dietro rimborso delle relative spese.
 
Art. 3.
Sospensione
1. Il Ministero delle comunicazioni, previa diffida e dopo aver ascoltato l'interessato entro i trenta giorni dalla diffida stessa, sospende la licenza o l'autorizzazione degli operatori inadempienti fino al momento in cui gli operatori stessi ottemperino a quanto richiesto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 marzo 2002
Il Ministro: Gasparri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 157
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone