Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 8 maggio 2002
Revoca della somma di Euro 69.294,57 di cui all'ordinanza n. 2125 dell'11 aprile 1991 recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Calabria. (Ordinanza n. 3210).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile;
Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2125 dell'11 aprile 1991, con la quale, in particolare all'allegato prospetto B, e' statodisposto il finanziamento di L. 150.000.000 (Euro 77.468,53), a favore del comune di Rocca Imperiale in provincia di Cosenza;
Vista la nota n. 2844 del 14 giugno 2001, con la quale il comune di Rocca Imperiale ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di attuazione degli interventi dalla quale risulta che l'impresa aggiudicataria, pur avendo unilateralmente abbandonato i lavori, ha chiesto il pagamento della somma di L. 15.827.000 (Euro 8.173,96), relativa alla trivellazione di un pozzo;
Considerato che, l'amministrazione comunale, con atto di giunta n. 23 del 25 gennaio 1994, ha deliberato la rescissione del contratto;
Considerato che l'importo di L. 150.000.000 (Euro 77.468,53) risulta erogato al comune di Rocca Imperiale per L. 30.000.000 (Euro 15.493,71), di cui L. 15.827.000 (Euro 8.173,96) necessari per il pagamento della somma inerente i lavori di trivellazione di un pozzo;
Considerato altresi', che l'importo di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83) risulta invece tuttora disponibile sul pertinente capitolo aggiunto per i residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di Euro 69.294,57, pari alla differenza tra il finanziamento (Euro 77.468,53) e la, somma occorrente per il pagamento dei lavori inerenti alla trivellazione di un pozzo (Euro 8.173,96), assegnata al comune di Rocca Imperiale con ordinanza n. 2125 dell'11 aprile 1991.
2. La somma residua sull'importo di Euro 15.493,71 gia' erogato al comune di Rocca Imperiale, pari a Euro 7.319,75 e' versata dallo stesso sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante versamento al conto corrente postale n. 31617004 intestato alla Tesoreria centrale dello Stato, riportando nello apposito spazio per la causale la seguente dicitura "Somma da accreditare sul conto corrente n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per l'applicazione dell'art. 6-bis del decreto-legge n. 343/2001".
3. La somma complessiva di cui al comma 1 sara' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2002
Il Ministro: Scajola
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone