Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle norme di raccordo per il personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art. 1, comma 2, del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999.

Il giorno 24 aprile 2002 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.) e le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative per la definizione del CCNL in oggetto.
Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria:
L'A.RA.N nella persona del presidente avv. Guido Fantoni, firmato; e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali:
EP/CGIL, firmato;
FPS/CISL, firmato;
UIL/PA, firmato;
CONFSAL/UNSA, firmato;
FAS/CISAL - FAS;
RDB/PI (ammessa con riserva);
UGL - Statali/ANDCD (ammessa con riserva), firmaro.
Confederazioni:
CGIL, firmato;
CISL, firmato;
UIL, firmato;
CONFSAL, firmato;
RDB - CUB (ammessa con riserva);
UGL (ammessa con riserva), firmato.
 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO ALLE NORME DI
RACCORDO PER IL PERSONALE DIRETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL CCNL DEL COMPARTO
MINISTERI SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999.
Titolo I
Parte normativa
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente accordo si applica al personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria in attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 4, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo, a decorrere dal 1 gennaio del 2000.
2. Nel testo del presente contratto, il Ministero della giustizia Amministrazione penitenziaria - e' indicato come "Amministrazione", il CCNL per il comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, e' indicato come "CCNL".
Art. 2.
Applicazione degli istituti del CCNL
1. Al personale di cui all'art. 1 si applica la disciplina contrattuale prevista per il comparto Ministeri, ad eccezione di quanto stabilito dalle disposizioni del presente contratto che modificano gli articoli del CCNL del 16 febbraio 1999 indicati tra parentisi nella titolazione.
Capo II
NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 3.
Norma transitoria
(Art. 16)
1. Il personale di cui al presente CCNL viene inserito nell'area C del nuovo sistema classificatorio previsto per il personale del comparto dei Ministeri ai sensi del CCNL, dalla data del 5 aprile 2000, senza incremento di costi, mediante l'attribuzione della relativa posizione economica, secondo la tabella B di corrispondenza del CCNL medesimo.
2. Le dotazioni organiche di ciascuna posizione economica restano invariate ed i relativi contingenti sono attribuiti con i medesimi criteri e senza incremento di spesa, nelle nuove posizioni economiche ed aree in base alla tabella B del CCNL.
3. Ai fini dell'attuazione del sistema classificatorio, la contrattazione integrativa stabilisce i criteri per le selezioni interne, secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 20 del CCNL. Fino alla stipulazione del contratto integrativo di amministrazione di cui al comma 1 sono portate a compimento tutte le procedure selettive interne all'amministrazione penitenziaria da adottare in base alle previgenti disposizioni. I dipendenti che acquisiscono la posizione economica superiore sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura di cui sopra.
4. Al personale assunto dall'esterno a seguito delle procedure di cui all'art. 14 del CCNL e' attribuito il trattamento tabellare previsto per la posizione economica cui si riferisce il profilo professionale della selezione.
5. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi dell'art. 15 del CCNL le amministrazioni comunicano per iscritto ai dipendenti interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonche' le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate.
Titolo II
Trattamento economico
Capo I
Art. 4.
Struttura della retribuzione
(Art. 28)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, la struttura della retribuzione del personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria e' composta dalle seguenti voci retributive:
a) stipendio tabellare iniziale, nella misura prevista per il personale del comparto inquadrato nella corrispondente posizione economica, secondo le tabelle previste dal CCNL per il biennio economico 2000-2001 sottoscritto in data 21 febbraio 2001;
b) assegno personale stipendiale pensionabile riassorbibile di cui al comma 2;
c) retribuzione individuale di anzianita', comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;
d) indennita' integrativa speciale;
e) sviluppo economico di cui all'art. 17 del CCNL, ove spettante;
f) indennita' di amministrazione comprensiva dei sessenni e dei ratei maturati;
g) assegno personale pensionabile riassorbibile di cui al comma 4;
h) compensi di cui all'art. 32 del CCNL, ove spettanti;
i) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
j) altre indennita' previste da specifiche disposizioni di legge, ove spettanti.
2. Il valore economico del differenziale tra lo stipendio tabellare di cui al comma 1, lettera a), e quello in godimento al 31 dicembre 1999 derivante dall'applicazione dell'art. 40 della legge n. 395 del 1990, costituisce un assegno mensile personale, di cui al comma 1, lettera b), da cui viene detratto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 3 della legge n. 449/1997, un importo percentuale, nelle misure previste nell'allegata tabella A, degli incrementi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro a partire dal CCNL sottoscritto in data 21 febbraio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001.
3. L'importo dell' assegno mensile personale, di cui al comma 2, e' comprensivo delle maggiorazioni stipendiali in godimento, attribuite ai dipendenti aventi titolo al compimento dei 15 e 25 anni di effettivo servizio senza demerito, in applicazione dell'art. 40 della legge n. 395 del 1990. Le stesse sono corrisposte fino al 31 dicembre 1999, ancorche' attribuite con atti adottati successivamente.
4. Il valore economico del differenziale tra l'indennita' di amministrazione di cui al comma 1, lettera f) e l'indennita' di istituto pensionabile in godimento al 31 dicembre 1999 derivante dall'applicazione dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1990 costituisce l'assegno mensile personale pensionabile, di cui al comma 1, lettera g), da cui viene detratto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 3 della legge n. 449/1997, un importo percentuale degli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a partire dal biennio economico 2000-2001, nelle misure previste nell'allegata tabella A.
Titolo III
Capo I
Art. 5.
Norme finali
1. Al personale di cui al presente CCNL e' fatto salvo il diritto al congedo ordinario riferito all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, sulla base dell'anzianita' maturata alla data del 31 dicembre 1999.
2. Con riferimento all'art. 17, comma 10, del CCNL integrativo del 16 maggio 2001, in caso di trasferimento d'ufficio e per ragioni di servizio, il personale di cui al presente CCNL continua ad essere destinatario dell'art. 1, punto 5 della legge n. 100 del 1987, e successive modificazioni ed integrazioni.
Allegato A
Tabella A
Percentuali di riassorbimento degli incrementi contrattuali

=====================================================================
| % ===================================================================== Personale con trattamento economico da dirigente superiore.... | 90 Personale con trattamento economico da I dirigente.... | 90 Direttori coordinatori.... | 25 Direttori.... | 25 Collaboratori di istituto penitenziario.... | 25 Tot. Media . . . | 40

F.A.S./CISAL-FAS Oggetto: contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle norme
di raccordo per il personale direttivo dell'Amministrazione
penitenziaria di cui all'art. 1, comma 2 del CCNL del personale
del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999.
In occasione della sottoscrizione delle "norme di raccordo" in oggetto, questa Federazione ribadisce la sua insoddisfazione per il testo proposto da codesta Agenzia e scaturito dal confronto successivamente svoltosi con le organizzazioni sindacali.
Infatti, questa Federazione fin dalla seduta del 25 giugno 2001 e negli incontri successivi ha rimarcato la necessita' che dette norme consentissero al personale dell'Amministrazione penitenziaria gia' destinatario dell'art. 40 della legge n. 395/1990, il mantenimento delle specifiche situazioni soggettive acquisite durante la vigenza di quella particolare normativa caducata con l'art. 41 della legge n. 449/1997, e relative:
alla totale applicabilita' delle disposizioni recate dalla legge n. 100/1987, e successive modificazioni ed integrazioni in caso di trasferimento d'ufficio;
alla attribuzione del maggiore congedo ordinario previsto dal previgente ordinamento;
al riconoscimento ai fini pensionistici dell'aumento di 1/5 del servizio prestato;
alla attribuzione di sei bienni convenzionali all'atto del pensionamento;
al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle malattie contratte.
Questa Federazione sosteneva, inoltre, la necessita' che le norme di raccordo garantissero una futura adeguata progressione economica al personale interessato.
I motivi della totale insoddisfazione in particolare riguardano:
il "riassorbimento" delle maggiori somme percepite ad personam dal personale interessato, da operarsi in occasione degli incrementi stipendiali contrattuali, fissato in misura percentuale tanto elevata (fino al 90%) che di fatto impedisce, in specie al personale con maggiore anzianita' e quindi con piu' elevato assegno personale, di godere per intero degli aumenti contrattuali fino al loro collocamento in pensione;
L'applicazione della legge n. 100/1987, nella sola parte relativa al diritto al trasferimento del coniuge, escludendo l'attribuzione del particolare trattamento economico fissato dalla stessa normativa e novellata, per il personale appartenente alle Forze armate ed a quelle di Polizia, dalla legge 29 marzo 2001, n. 86;
Il riconoscimento del maggior congedo ordinario limitatamente a quello in godimento alla data del 31 dicembre 1999, impedendo la sua maturazione in favore del personale che a quella data ancora non abbia maturato 15 e 25 anni di servizio;
La decorrenza delle stesse norme di raccordo pretestuosamente fissata al 1 gennaio 2000 (e al 5 aprile 2000 in relazione all'inquadramento nel nuovo sistema di classificazione previsto dal CCNL integrativo per il Ministero della giustizia) impedendo la maturazione fino alla data di sottoscrizione delle norme o, almeno, fino al 16 maggio 2001, data di sottoscrizione del CCNL integrativo di quello del 16 febbraio 1999, dei benefici giuridici ed economici previsti dal previgente ordinamento.
Si ribadisce che la richiesta di fissare alla data di sottoscrizione delle "norme di raccordo" la loro entrata in vigore trovava un suo fondamento logico nell'analoga previsione contenuta nell'art. 39 del contratto per la separata area dirigenziale stipulato nel corrente anno che, in relazione ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, livelli apicali del personale direttivo della medesima amministrazione destinatari delle odierne norme di raccordo, interpreta l'art. 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel senso che "esso trova applicazione con l'entrata in vigore di norme di raccordo".
La mancata applicazione dello stesso criterio al personale direttivo, oltre ad apportare concreti danni ai destinatari delle norme di raccordo, costituisce una ingiustificata disparita' di trattamento fra i soggetti gia' destinatari dell'art. 40 della legge n. 395/1990.
Per tutti i motivi sopra esposti questa Federazione non sottoscrive il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle norme di raccordo per il personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art. 1, comma 2 del CCNL del personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e si riserva di intraprendere azioni di protesta a sostegno dei legittimi interessi del personale direttivo penitenziario.
Roma, 24 aprile 2002
NOTA A VERBALE
La sottoscritta O.S. RdB, denuncia la sperequazione di trattamento tra personale appartenente al medesimo ruolo.
Rivendica lo stesso trattamento previsto dall'"accordo relativo al personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art. 1, comma 2, del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999", per tutto il personale del comparto Ministeri dipendente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Non firma, per questi motivi, l'accordo.
Roma 7 dicembre 2001
p. RdB: D'ottavi
 
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