Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari di cui all'art. 1, comma 2, del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999

Il giorno 24 aprile 2002 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.) e le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative per la definizione del C.C.N.L. in oggetto.
Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo agli ufficiali giudiziari:

L'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni: firmato

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali: Confederazioni:

FP/CGIL CGIL
FPS/CISL firmato CISL firmato
UIL/PA firmato UIL firmato
CONFSAL/UNSA firmato CONFSAL firmato
FAS/CISAL - FAS firmato ======
RDB/PI firmato RDB - CUB firmato
(ammessa con riserva) (ammessa con riserva)
UGL-STATALI/ANDCD firmato UGL firmato
(ammessa con riserva) (ammessa con riserva)
 
Allegato CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO ALLE NORME DI
RACCORDO PER GLI UFFICIALI GIUDIZIARI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2,
DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO MINISTERI SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO
1999.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente C.C.N.L. si applica al personale con contratto a tempo indeterminato appartenente alla figura professionale dell'ufficiale giudiziario di cui al contratto integrativo sottoscritto presso il Ministero della giustizia il 5 aprile 2000.
2. Nel testo del presente contratto il Ministero della giustizia e' indicato come "amministrazione".
3. Nel presente contratto il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive integrazioni e modificazioni, e' indicato come decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959.
Titolo II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 2.
Struttura della retribuzione
1. Al personale di cui al presente C.C.N.L. competono le seguenti voci retributive:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianita', comprensiva delle maggiorazioni previste;
c) indennita' integrativa speciale;
d) sviluppo economico di cui all'art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto il 16 febbraio 1999;
e) indennita' di amministrazione;
f) 50% dell'indennita' di trasferta, ove spettante;
g) percentuale sui crediti recuperati dall'erario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959;
h) compensi di cui al Fondo unico di amministrazione ai sensi dell'art. 32 del C.C.N.L. - comparto Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999, ove spettanti.
2. Agli ufficiali giudiziari, ove spettante, e' corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni.
Art. 3.
Finanziamento del sistema di retribuzione
1. La retribuzione degli ufficiali giudiziari si finanzia:
a) stipendio tabellare e retribuzione individuale di anzianita', con le eventuali maggiorazioni, comprensivi della tredicesima mensilita', mediante i proventi costituiti dai diritti che, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad esigere sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4;
b) percentuale sui crediti recuperati dall'erario: mediante il 15% sui crediti recuperati dall'erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'erario per effetto della vendita di corpi di reato;
c) 50% indennita' di trasferta: con le modalita' previste all'art. 5.
2. L'indennita' integrativa speciale e l'indennita' di amministrazione sono a carico del bilancio dell'amministrazione.
3. Lo sviluppo economico di cui alla lettera d) dell'art. 2 ed i compensi di cui alla lettera h) del medesimo art. 2 sono regolati dalle previsioni contenute nel C.C.N.L. del 16 febbraio 1999.
4. La quota dei proventi riscossi utilizzata per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), e' quantificata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 ed e' al netto del 3% delle spese di ufficio e del 10% della tassa erariale.
Art. 4.
Minimo garantito
1. Agli ufficiali giudiziari e' garantito un trattamento economico minimo pari alla somma delle voci di cui alle lettere a) e b) del com-ma 1 dell'art. 2 del presente C.C.N.L.
2. I diritti riscossi dagli ufficiali giudiziari del singolo ufficio vengono ripartiti tra il medesimo personale sulla base dei criteri previsti dalla legislazione vigente.
3. Qualora la quota di diritti mensilmente spettanti non sia sufficiente a coprire l'importo minimo garantito, la differenza e' posta a carico del bilancio dell'amministrazione secondo le disposizioni gia' in atto.
4. Laddove la quota di diritti annualmente spettanti sia superiore all'importo minimo garantito, al singolo ufficiale giudiziario compete un importo pari al 5% della differenza tra la somma spettante a titolo di proventi e l'importo minimo garantito, comprensivo della tredicesima mensilita', cosi' come attualmente previsto dagli articoli 155 e 155-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959.
Art. 5.
Indennita' di trasferta
1. Per ogni atto compiuto fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno nelle misure e con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959, in tutte le ipotesi ivi previste.
2. Le somme complessivamente riscosse dagli ufficiali giudiziari a titolo di indennita' di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascun ufficiale giudiziario e detraibili ai sensi di legge, nella misura del 50%, sono distribuite con le modalita' previste dagli articoli 133 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959.
Art. 6.
Percentuale sui crediti recuperati dall'erario
1. La percentuale pari al 15% sui crediti recuperati dall'erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'erario per effetto della vendita dei corpi di reato, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), viene distribuita su base nazionale tra tutti gli ufficiali giudiziari dell'ufficio inquadrati nella posizione economica B3 e nelle posizioni economiche dell'area C, tenendo conto sia dei parametri ottenuti rapportando gli stipendi tabellari delle singole posizioni economiche allo stipendio tabellare della posizione economica B3, sia della presenza in servizio.
Titolo III
Art. 7.
Tempo di lavoro
1. Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilita' alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi loro affidati.
Art. 8.
Disposizioni particolari
1. Gli ufficiali giudiziari, nel rispetto dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, continuano a svolgere le attivita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959, e da specifiche disposizioni di legge.
2. Sono confermate per tutta la durata del presente contratto le modalita' di corresponsione dei compensi derivanti da tali attivita', ove spettanti.
Art. 9.
Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente C.C.N.L., il rapporto di lavoro del personale di cui all'art. 1 rimane regolato dalle pertinenti norme speciali contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959, e dalle disposizioni dei Contratti collettivi nazionali per il personale del comparto dei Ministeri, la cui disciplina sia compatibile con il citato decreto e con la normativa di settore.
2. In sede di amministrazione verra' sottoscritto con i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 un apposito protocollo di intesa riguardante la ricognizione delle norme speciali del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 che risultano essere disapplicate dai contratti collettivi nazionali. Tale protocollo d'intesa verra' inviato all'Aran per essere inserito in un apposito C.C.N.L. sulle disapplicazioni ai sensi degli articoli 69 e 71 del decreto legislativo n. 165/2001. NORME DI RACCORDO PER GLI UFFICIALI GIUDIZIARI DICHIARAZIONE A
VERBALE DELLA FPCGIL
La FPCGIL non firma le norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari perche' le stesse non risolvono nessun problema di queste lavoratrici e di questi lavoratori.
La parte pubblica con queste norme di raccordo anziche' percorrere la via, gia' tracciata, della contrattualizzazione del rapporto di lavoro degli ufficiali giudiziari, ha scelto di fare un passo indietro riproponendo la desueta formula secondo la quale i contratti si applicherebbero a questo personale soltanto in quanto compatibili con le norme oggi firmate e con quelle di un ordinamento di oltre quaranta anni fa.
In queste norme di raccordo non vi e' alcun riconoscimento della funzione degli ufficiali giudiziari, nessuna risposta alle problematiche economiche e normative.
Si e' scelta la continuita' con il passato, cioe' il disinteresse.
Si mantiene inalterato un sistema di retribuzione che non valorizza le professionalita' e che e' per la sua farraginosita' fonte di contenzioso, si tace sulle questioni legate all'introduzione delle nuove tecnologie, si rimanda ad una fumosa procedura per verificare le disapplicazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959.
Il modo in cui e' trattata la problematica dell'orario di lavoro di questo personale e' esemplificativo del disinteresse della parte pubblica e della leggerezza delle organizzazioni sindacali firmatarie di questo accordo. E' del tutto inammissibile trincerarsi dietro le particolarita' del servizio per impedire che questi lavoratori e queste lavoratrici abbiano un regolare orario di lavoro.
La firma di questo accordo significa la rinuncia al sistema di diritti derivante dal C.C.N.L., tali diritti sono per la FPCGIL indisponibili.
 
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