IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla citata legge n. 64/1986; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge n. 64/1986; Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, riguardante il regolamento concernente le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie per le attivita' previste dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e dalla legge n. 64/1986; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987 che ha approvato l'Accordo di programma per l'attuazione del progetto di reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e la conseguente deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), cosi' come modificata dalla deliberazione dell'11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999), che ha disciplinato in modo organico la programmazione negoziata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e in particolare l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Vista la deliberazione CIPI 16 luglio 1986, n. 192 (Gazzetta Ufficiale n. 192/1986), contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attivita' produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge n. 64/1986, richiamata dall'art. 1, comma 3, della succitata legge n. 488/1992; Vista la propria deliberazione 22 novembre 1994, (Gazzetta Ufficiale n. 9/1995), con la quale e' stato approvato l'atto recante modificazioni e integrazioni del predetto Accordo di programma; Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 140/1995), concernente il riparto delle disponibilita' di bilancio del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 e delle risorse della legge n. 488/1992, che assegna ai contratti di programma complessivamente L. 8.100 miliardi; Vista la propria deliberazione 30 giugno 1999, n. 120 (Gazzetta Ufficiale n. 253/1999), con la quale la somma non utilizzata nell'ambito della seconda fase del programma di reindustrializzazione Val Basento, pari a L. 212.144,7 milioni, viene resa disponibile per l'intesa istituzionale di programma regione Basilicata; Vista la propria deliberazione 3 maggio 2001, n. 68 (Gazzetta Ufficiale n. 183/2001), con la quale il termine per la presentazione dell'assetto finale di spesa e' stato prorogato al 31 dicembre 2001 per i progetti industriali e confermato alla stessa data per i progetti infrastrutturali inseriti nel citato Accordo di programma; Visto il decreto dirigenziale 29 novembre 1995, n. 171, con il quale, nell'ambito delle risorse assegnate da questo Comitato con la citata deliberazione 27 aprile 1995, viene concessa la somma di L. 250 miliardi per la realizzazione degli investimenti industriali inseriti nella seconda fase dell'Accordo di programma Val Basento; Vista la nota n. 1.167.544 del 20 dicembre 2001, con la quale il Ministero delle attivita' produttive dopo aver presentato una relazione ricognitiva aggiornata al 30 novembre 2001 sugli interventi industriali e infrastrutturali inseriti nel citato Accordo di programma, propone di prorogare al 31 marzo 2002 il termine per il completamento degli interventi infrastrutturali tuttora in corso e al 30 giugno 2002 il termine per la presentazione dell'assetto finale, sia per la parte industriale sia per la parte infrastrutturale; Tenuto conto che, con verbale del 25 ottobre 2001, sono state definite le modalita' di trasferimento delle attivita' in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attivita' produttive; Considerato che la sopra citata relazione ricognitiva evidenzia che, per quanto riguarda le iniziative industriali, rimangono da completare i lavori di un'unica commissione di accertamento della spesa; Considerato che detta relazione evidenzia investimenti per interventi infrastrutturali pari a L. 204 miliardi; Considerato, altresi', che per le opere infrastrutturali dell'area attrezzata Val Basento i lavori risultano completati relativamente a otto convenzioni su nove, ma devono essere predefiniti gli atti necessari per la chiusura delle convenzioni; Considerato che, per quanto riguarda le opere infrastrutturali del parco tecnologico, il 60% di esse sono in fase di ultimazione e il 40% sono ancora in corso d'opera, pur se in avanzato stato di attuazione; Considerato che, per la complessita' delle vicende intervenute nel corso dell'attuazione dell'accordo, si rende opportuno prevedere una limitata proroga del termine per la presentazione degli assetti finali, relativi sia agli interventi industriali sia agli interventi infrastrutturali; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. Il termine per il completamento degli interventi infrastrutturali e' prorogato al 31 marzo 2002. 2. Il termine per la presentazione a questo Comitato dell'assetto finale relativo ai piani progettuali, sia di natura industriale, sia di natura infrastrutturale inseriti nell'Accordo di programma Val Basento, e' prorogato al 30 giugno 2002. Roma, 21 dicembre 2001 Il Presidente delegato: Tremonti Registrata alla Corte dei conti il 22 aprile 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 297 |