Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 26 aprile 2002
Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, con il quale e' stato emanato il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto l'art. 12, commi 2 e 3 del decreto presidenziale sopra richiamato, nonche' il comma 4 il quale prevede che per la produzione di sfarinati e di paste alimentari destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del regolamento, e' necessario il rilascio di una autorizzazione con modalita' da fissare con apposito decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita';
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1969 del Ministro per l'agricoltura e le foreste emanato di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro della sanita' recante modalita' per il rilascio dell'autorizzazione a produrre sfarinati, pane e paste alimentari destinati all'esportazione con requisiti diversi da quelli previsti dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, successivamente modificato con decreto ministeriale 5 novembre 1971, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1970 e n. 145 del 7 giugno 1972;
Considerata la necessita' di approvare una modulistica uniforme finalizzata a semplificare il compito delle imprese per quanto attiene le informazioni da indicare nella richiesta di autorizzazione e di assicurare all'Amministrazione il trattamento di dati omogenei codificati con modalita' prevalentemente informatizzate;
Ritenuta l'opportunita', ai fini di una piu' efficace gestione del sistema, di prevedere specifici modelli mirati a monitorare i quantitativi di pasta alimentare esportati e a dare continuita' alla serie statistica sul commercio estero attualmente disponibile nell'ambito del sistema informativo del Ministero, nonche' a consentire ai soggetti interessati, attraverso un pratico sistema a scalare, di conoscere l'esatta situazione delle operazioni doganali relative all'autorizzazione;
Ritenuto necessario che nei documenti doganali vengano riportate informazioni atte a evidenziare che si tratta di merce avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle nome del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
Tenuto conto che per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari destinati all' esportazione aventi requisiti diversi da quelli prescritti, e' necessario svolgere regolari e tempestivi accertamenti da parte degli organi di controllo circa la lavorazione delle materie prime, le sostanze impiegate e il loro magazzinaggio;
Tenuto conto che le singole materie prime di base con requisiti difformi da quelli prescritti, nonche' le sostanze delle quali non e' autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del regolamento emanato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001 sono indicate in appositi registri di carico e scarico;
Considerata l'opportunita' di venire incontro alle mutate e specifiche esigenze degli operatori del settore della pasta alimentare secca in materia di magazzinaggio dei prodotti finiti;
Decreta:
Art. 1.
1. L'autorizzazione prevista dall'art. 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, con il quale e' stato emanato il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari e' rilasciata, di volta in volta, dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 2.
1. l soggetti che intendono produrre sfarinati e paste alimentari secche ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001, devono inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio rilascio autorizzazioni, con sede in via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, domanda in carta libera compilando lo schema di cui all'Allegato l (Mod. PT/1) riproducibile anche in fotocopia; in alternativa, la domanda puo' essere presentata alla predetta Direzione generale.
2. Le disposizioni in merito alle modalita' di compilazione del modello di domanda, sulla data di inizio di lavorazione e durata della medesima, sulla eventuale richiesta di proroga, nonche' sul numero delle confezioni da allegare all'istanza sono contenute nelle "Istruzioni per la compilazione" riportate nell'Allegato l (Mod. PT/1) di cui al comma 1.
 
Art. 3.
1. All'atto dell'operazione doganale di esportazione, l'impresa interessata, di volta in volta, esibisce alla dogana competente l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1. L'impresa provvede ad annotare sul documento doganale previsto dall'art. 205 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che reca disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario - regolamento (CEE) n. 2913/92 - (Documento amministrativo unico - D.A.U.) gli estremi dell'autorizzazione con il corrispondente quantitativo a scarico della quantita' autorizzata; nel caso in cui il predetto documento sia cumulativo di piu' autorizzazioni vanno indicati i singoli quantitativi da attribuire a ciascuna di esse. Nel predetto documento doganale va specificato, nell'apposita casella, che si tratta di "pasta alimentare avente requisiti diversi da quelli prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001".
2. I competenti uffici doganali, a comprova delle esportazioni effettuate, appongono il visto e il timbro ufficiale su un foglio di scarico conforme all'Allegato 2 (Mod. PT/2).
3. Al completo utilizzo del quantitativo autorizzato ed entro trenta giorni dall'ultima operazione doganale di esportazione, l'impresa intestataria invia al Ministero delle politiche agricole e forestali la fotocopia dell'Allegato 2 (Mod. PT/2), nonche' l'originale dell'Allegato 3 (Mod. PT/3) relativo ai quantitativi esportati ripartiti per Paese di destinazione. La predetta modulistica puo' essere inviata anche durante il corso di validita' dell'autorizzazione con riferimento ad utilizzi parziali.
 
Art. 4.
1. La lavorazione degli sfarinati e delle paste alimentari destinati all'esportazione, aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme per il consumo interno, e' effettuata in modo da renderne possibile il diretto e immediato controllo da parte degli organi di controllo, specie se tale lavorazione si effettua contemporaneamente a quella dei prodotti aventi caratteristiche conformi a quelle stabilite dal regolamento n. 187/2001.
2. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo interno, nonche' i prodotti destinati all'esportazione aventi i requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme per il consumo interno, sono immagazzinate in appositi locali sulla porta dei quali e' affisso un cartello recante, a caratteri ben visibili, la scritta: "Deposito di materie prime e di prodotti finiti non destinati al mercato nazionale". In presenza di magazzini automatizzati, limitatamente ai prodotti finiti, e' sufficiente poterli individuare tramite il sistema informatico del magazzino stesso.
 
Art. 5.
1. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001, e le sostanze che si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari con caratteristiche difformi destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, sono annotate in un apposito registro di carico e scarico che deve contenere le seguenti indicazioni minime:
1.1. Per gli sfarinati:
a) nella parte "carico":
1. la data di introduzione nel molino, la qualita', la quantita' e la specifica denominazione merceologica delle materie prime e/o sfarinato, se ha caratteristiche difformi da quelle previste dal decreto n. 187/2001 e delle sostanze che si intendono additivare o miscelare allo stesso, nonche' il nome e l'indirizzo del fornitore e gli estremi dei documenti di acquisto e di accompagnamento dei prodotti;
2. la denominazione e la quantita' dello sfarinato prodotto con l'indicazione delle caratteristiche difformi da quelle prescritte dal decreto n. 187/2001, nel caso in cui non sia stato additivato o miscelato; con l'indicazione percentuale quantitativa delle sostanze aggiunte, qualora sia stato additivato o miscelato;
b) nella parte "scarico":
1. la quantita' delle sostanze additivate o miscelate nel prodotto finito;
2. la data dell'esportazione, il quantitativo e il tipo dello sfarinato esportato, il nome e l'indirizzo del destinatario della merce.
1.2. Per le paste alimentari:
a) nella parte "carico":
1. la data di introduzione nel pastificio, la quantita', il tipo dello sfarinato, nonche' il nome e l'indirizzo del fornitore e degli estremi dei documenti di acquisto e di accompagnamento;
2. la data di introduzione nel pastificio, la qualita', la quantita' e la specifica denominazione merceologica delle sostanze che si intendono impiegare nell'impasto, nonche' il nome e l'indirizzo dei fornitori e gli estremi dei documenti di acquisto e di accompagnamento;
b) nella parte "scarico":
1. la data di fabbricazione e la quantita' del prodotto finito, con l'indicazione della composizione qualitativa e quantitativa percentuale;
2. la data dell'esportazione, il quantitativo e il tipo di pasta esportata, il nome e l'indirizzo del destinatario della merce.
2. Le annotazioni relative al carico sono effettuate all'atto della introduzione negli appositi depositi previsti al secondo comma dell'art. 4 del presente decreto delle materie prime e delle sostanze da additivare o da miscelare; quelle relative allo scarico, all'atto dell'uscita dai predetti depositi e della esportazione delle materie e sostanze stesse e dei prodotti finiti.
3. I registri di carico e scarico di cui al presente articolo, ordinati in pagine progressivamente numerate, sono vidimati dall'ufficio regionale dell'agricoltura competente per territorio e tenuti dall'impresa interessata per essere esibiti ad ogni richiesta delle autorita' preposte al controllo.
 
Art. 6.
1. Per le autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto, restano ferme le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 9 agosto 1969 e 5 novembre 1971.
2. Sono abrogati i decreti ministeriali 9 agosto 1969 e 5 novembre 1971.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2002
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro della salute
Sirchia
 
Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 40 a pag. 43 <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato alla pag. 44 <----
 
Allegato 3

----> Vedere allegato alla pag. 45 <----
 
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