Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 18 aprile 2002 |
Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, recante "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura", che, nell'art. 14, comma 5, prevede il transito del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"; Vista la legge 1 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, recante "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, riguardante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, riguardante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, riguardante il riordino dei ruoli e la modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, riguardante il riordino dei ruoli e la modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 2000/2001; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego. 2. Il giudizio di inidoneita' e' espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermita' accertata. |
| Art. 2. Modalita' di transito 1. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa e' disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare. 2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneita', per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrera' alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare. 3. La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento. 4. L'amministrazione e' tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta. 5. Il personale trasferito e' inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianita' assoluta riferita al predetto grado, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. 6. Il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale, fino al riassorbimento del soprannumero. 7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale e' considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'. 8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi. 9. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non puo' essere riammesso nel ruolo di provenienza. |
| Art. 3. Norme transitorie e finali 1. Per il personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, e l'adozione del presente decreto, il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Sono fatte comunque salve le domande gia' presentate alla competente Direzione generale per le quali il termine di cui all'art. 2, comma 4, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il personale di cui al comma 1 nel periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e il transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa e' considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'. Roma, 18 aprile 2002 Il Ministro della difesa Martino Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro per la funzione pubblica Frattini |
| Tabella A
================================================================== Livelli Posizioni Retributivi corrispondenti Ruolo Grado del personale nei ruoli del militare personale civile ------------------------------------------------------------------ Ufficiale (1) Tenente colonello IX C3 Maggiore IX C3 Capitano VIII C2 Tenente VIII C2 Sottotenente VII bis C1 ------------------------------------------------------------------ Marescialli (2) Luogotenente VII bis C1 1° Maresciallo VII bis C1 Maresciallo Capo VII B3 Maresciallo Ordinario VI bis B3 Maresciallo VI B3 ------------------------------------------------------------------ Sergenti (2) Sergente maggiore capo VI bis B3 Sergente maggiore VI B3 Sergente VI B3 ------------------------------------------------------------------ Volontari (2) Caporal maggiore capo scelto V B2 Caporal maggiore capo V B2 Caporal maggiore scelto V B2 1° Caporal maggiore V B2 ------------------------------------------------------------------
(1) e gradi equipollenti (compresi gli aspiranti ed i frequentatori dei corsi); (2) e gradi equipollenti (compresi musicisti ed i frequentatori dei corsi). |
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