Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2002 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

AVVERTENZA
Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23‚dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 24 maggio 2002.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

Il comune di ACQUASANTA TERME (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire per l'anno 2002, le seguenti aliquote e detrazioni:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze, con le limitazioni, per quest'ultime, di cui all'art. 3-bis del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 74/1998 e modificato dalla deliberazione n. 11/2001;
detrazione per abitazione principale e 103,29 (L. 200.000).
(Omissis).
02X00001;

Il comune di AIELLO DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 7 per mille dell'imposta comunale sugli immobili relativamente alle:
aree edificabili a scopo abitativo, con esplicita esclusione delle aree edificabili per insediamenti commerciali, industriali e artigianali;
2. di dare atto che tali aree saranno assoggettate, alla suddetta aliquota del 7 per mille sino all'inizio documentato dei lavori di edificazione; 3. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille sui fabbricati e terreni distinti da quelli di cui al suddetto art. 1, nonche' in L. 200.000 pari a e 103,29 la misura della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4. di elevare per l'anno 2002 l'aliquota al 6 per mille dell'I.C.I., relativamente alle case di civile abitazione e loro pertinenze, non destinate a prima abitazione a titolo principale.
(Omissis).
02X00002;

Il comune di ALBANO VERCELLESE(provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. (Omissis);
2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille per tutte le categorie di immobili;
3. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in e 103,29;4. di non stabilire altre agevolazioni o riduzioni o maggiori riduzioni per quanto riguarda I.C.I.;
5. di dare atto che l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni e' ridotta del 50% e la relativa inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione o in alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione o in alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968.
(Omissis).
02X00003;

Il comune di ALDENO (provincia di Trento) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002 e per le ragioni meglio espresse in premessa, le aliquote I.C.I. e segnatamente:
a) applicazione dell'aliquota del 5 per mille sulla base imponibile degli immobili calcolata ai sensi di legge;
b) aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale (e per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale) dei soggetti di cui all'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ex art. 4, primo comma, della legge 24 ottobre 1996, n. 556 (persone fisiche residenti nel comune o soci di cooperative edilizie o proprieta' indivisa residenti nel comune);
2. di fissare in euro 104,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale anche per gli effetti dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).
02X00004;

Il comune di ALGUA(provincia di Bergamo) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I.:
6 per mille per abitazione principale;
7 per mille altri fabbricati;
detrazione per abitazione principale e 103,29 (pari a L. 200.000).
02X00005;

Il comune di ALIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; di confermare l'aliquota ridotta I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa, residenti nel comune, da applicare sul valore delle abitazioni principali, intese nei sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis).
02X00006;

Il comune di ALSENO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,6 per mille per le abitazioni principali; di fissare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per gli altri immobili;
di fissare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille per gli alloggi non locati, specificando che per alloggi non locati devono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, cioE' utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto registrato. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) che risultano ivi residenti, i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili ed i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili.
(Omissis).
02X00007;

Il comune di AMBIVERE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili applicate per l'anno 2001:
a) immobili adibiti ad abitazione principale 5,5 per mille (detrazione L. 200.000/ e 104,00);
b) altri immobili 7 per mille;
di ribadire le disposizioni indicate nell'art. 22, comma 2 del regolamento I.C.I. approvato con atto di delibera di C.C. n. 26/99, in cui vengono equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito:
a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);b) al coniuge divorziato o separato;
c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati).
(Omissis).
02X00008;

Il comune di AQUINO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di approvare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sull'immobile) in questo comune, nella misura del 6 per mille, da applicarsi e riscuotersi con le modalita' stabilite dalle normative vigenti; di dare atto che la detrazione per abitazione principale e di L. 200.000 pari a e 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02X00009;

Il comune di ARADEO (provincia di Lecce) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
per le ragioni sopra esposte, confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; di stabilire l'aliquota ridotta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura del 3,5 per mille; di stabilire la detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in e 103,291.
(Omissis).
02X00010;

Il comune di ARBUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 4,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale e del 7 per mille per tutte le altre abitazioni e le aree edificabili; 2. di confermare la detrazione per la prima casa come nell'anno 2001, pari a L. 200.000 (duecentomila).
(Omissis).
02X00011;

Il comune di ARCHI (provincia di Chieti) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con detrazione di e 103,29 (L. 200.000) per l'immobile adibito ad abitazione principale da parte del possessore.
(Omissis).
02X00012;

Il comune di ARDORE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale nella misura del 6 per mille.
(Omissis).
02X00013;

Il comune di ARGELATO (provincia di Bologna) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille da applicare a tutte le tipologie di immobili che non rientrano nella previsione del punto 2. seguente, e per tutti gli alloggi sfitti; 2. di fissare l'aliquota ridotta al 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
a) immobili adibiti ad abitazione principale come definita da espressa previsione normativa;
b) immobili assimilati all'abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. in quanto concessi in uso gratuito a parenti ed affini, nei limiti stabiliti dal regolamento l.C.l. come vigente dal 1 gennaio 2002;
c) immobili posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati, come disposto dal Regolamento I.C.l. come vigente dal 1 gennaio 2002;
e) immobili locati a soggetto che li utilizzi come dimora abituale;
3. di dare atto che, ai sensi del regolamento l.C.l. vigente, sono esenti gli immobili destinati ad uso abitativo concessi dal proprietario in locazione a canone concordato, secondo le disposizioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2; 4. di fissare la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le fattispecie a questa assimilate ai sensi del regolamento I.C.I. e richiamate al precedente punto 2. lettere b) e c), in euro 113,64;5. di dare atto che le condizioni dell'immobile che comportano l'esenzione oppure l'applicazione dell'aliquota ridotta e/o della detrazione per abitazione principale vanno comprovate con apposita autocertificazione da presentare nel termine stabilito dal regolamento I.C.I. vigente.
(Omissis).
02X00014;

Il comune di ATTIGLIANO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare al 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Attigliano per l'anno 2002;
2. di non consentire riduzioni ad alcun titolo dell'aliquota suddetta;
3. di non concedere l'applicazione di detrazioni differenziate per la prima casa, nE' di ogni altro tipo di agevolazione discrezionale prevista dalle vigenti disposizioni.
(Omissis).
02X00015;

Il comune di AVIATICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire, (omissis), le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 2002 come segue:
l'aliquota e' stabilita nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili posseduti;
l'aliquota e' ridotta del 4 per mille per i soli immobili adibiti ad alberghi;
2. di stabilire per la sola abitazione principale, (si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta' abbia la residenza) l'elevazione della detrazione spettante a L. 280.000 e 144,61.
(Omissis).
02X00016;

Il comune di Avio (provincia di Trento) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 4,5 per mille per tutte le unita' immobiliari ed aree fabbricabili insistenti sul territorio del comune e al detrazione unica per l'abitazione principale in e 103,29 (L. 200.000).
(Omissis).
02X00017;

Il comune di AZZONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;
2. di confermare la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in e 103,29 (L. 200.000).
(Omissis).
02X00018;

Il comune di BAGNACAVALLO (provincia di Ravenna) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure sotto riportate in relazione alle singole fattispecie imponibili;
abitazione principale e pertinenze, 5,8 per mille;
abitazioni locate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, 4 per mille;
abitazioni occupate stabilmente e pertinenze, 6,8 per mille;
abitazioni non locate e pertinenze, 7 per mille;
terreni agricoli, 6 per mille;
aree fabbricabili, 7 per mille;
altri fabbricati, 6,8 per mille.
Le unita' immobiliari indicate alle categorie catastali C6 e C7 pertinenze di unita' immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate alla stessa aliquota dell'unita' immobiliare principale.
Ai fini dell'applicazione delle aliquote si intendono abitazioni non locate le unita' immobiliari abitative non locate e/o non occupate stabilmente ovvero tenute a disposizione;
2. di confermare in e 103,29 (L. 200.000) la detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;
3. di determinare in euro 206,58 (L. 400.000) la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti rientranti nelle seguenti categorie indicanti situazioni di particolare disagio socio-economico:
a) pensionati con unico reddito da pensione annuo non superiore a euro 8.768,40 (L. 16.978.000);
b) pensionati con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare fino a e 13.153,12 (L. 25.468.000) aumentato di euro 986,43 (L. 1.910.000) per ogni familiare a carico;
c) portatori di handicap in condizione non lavorativa, con unico reddito da pensione non superiore a euro 8.768,40 (L. 16.978.000);
d) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione lavorativa, con reddito annuale imponibile ai fini lrpef, di tutti i componenti il nucleo familiare fino a euro 8.768,40 (L. 16.978.000 ); aumentato di euro 986,43 (L. 1.910.000) per ogni familiare a carico;
e) nucleo familiare con un portatore di handicap, con reddito annuale complessivo imponibile ai fini Irpef fino a euro 13.153,12 (L. 25.468.000) aumentato di euro 986,43 (L. 1.910.000) per ogni familiare a carico;f) disoccupati, con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a euro 13.153,12 (L. 25.468.000) aumentato di euro 986,43 (L. 1.910.000) per ogni familiare a carico;
g) famiglie numerose composte da 5 o piu' componenti con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare fino a euro 27.403,20 (L. 53.060.000 ) aumentato di e 986,43 (L. 1.910.000) per ogni componente superiore a cinque;
h) titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti Regolamenti, se non rientrante nei punti precedenti.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data del 1 gennaio dell'anno di imposizione. I redditi sopra citati sono riferiti all'anno precedente a quello di imposizione ai fini I.C.I. In tutti i casi sopracitati il beneficio della maggiore detrazione e' subordinato alla condizione che nessun componente il nucleo familiare possegga a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione altra unita' immobiliare oltre a questa adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina ecc.). Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione in base a quanto sopra riportato, potra' avvalersene direttamente sui versamenti di imposta dovuti. Come richiesta documentata il contribuente dovra' produrre, sotto la propria responsabilita', apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di particolare condizione di carattere sociale in cui il soggetto si identifica. Detta autocertificazione da prodursi per ogni anno di imposizione dovra' essere presentato all'ufficio tributi entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I. L'ufficio provvedera' in seguito alle successive verifiche riservandosi di chiedere dati e documenti qualora Io ritenga necessario.
(Omissis).
02X00019;

Il comune di BAGNOLI DI SOPRA (provincia di Padova) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 5,25 per mille; 2. di determinare in e 103,30 la detrazione per le abitazioni principali.
(Omissis).
02X00020;

Il comune di BALMUCCIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di dare atto che la manovra di bilancio per l'esercizio 2002 prevede il mantenimento dell'aliquota imposta comunale sugli immobili al 6 per mille e mantenimento della detrazione per l'abitazione principale a e 103,29 (pari a L. 200.000).
(Omissis).
02X00021;

Il comune di BARDOLINO (provincia di Verona) ha adottato, il 4 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. (omissis) di applicare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili con le seguenti aliquote:
aliquota base: 5,5 per mille (terreni e abitazioni locate);
aree fabbricabili: 7 per mille;
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale aliquota del 5,5 per mille con detrazione di e 181,00;
per i fabbricati diversi dalle abitazioni e per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case) e non locate, aliquota: 7 per mille;
per le abitazioni locate l'aliquota del 5,5 per mille potra' essere applicata solo nel caso che l'abitazione sia di proprieta' di soggetto residente nel comune di Bardolino e sia usata dal locatario come abitazione principale e che detta abitazione sia locata con contratto registrato. Per le abitazioni locate a locatario che non utilizzi l'immobile come abitazione principale l'aliquota d'imposta sara' del 7 per mille. 2. richiamare e rammentare quanto previsto dall'art. 8 del vigente regolamento comunale riguardante l'applicazione dell'I.C.I.:
comma 8: i box, i posti macchina coperti ed i garages classificabili come C6 che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota ridotta prevista per la stessa;
comma 9: le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e ai genitori del coniuge, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e a condizione che anche il proprietario sia residente nel comune. A queste abitazioni e' applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.
(Omissis).
02X00022;

Il comune di BASSANO DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 dicembre 2001 e 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire, (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002:
a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
b) aliquota ridotta per l'abitazione principale e le pertinenze dell'abitazione principale delle persone fisiche e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, aventi residenza anagrafica in questo comune, limitatamente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica: 4,2 per mille;
c) aliquota diversificata per gli alloggi non locati, con le esclusioni delineate nella deliberazione di Giunta comunale n. 249 del 17 giugno 1997: 7 per mille;
2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non utilizzata da terzi.
(Omissis).
5. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite, dal soggetto passivo, ad abitazione principale ed a pertinenza dell'abitazione principale, ammonta complessivamente ad e 104,00.
(Omissis).
1. di stabilire nella misura di e 208,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'anno 2002 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito specificati:
a) un componente del nucleo familiare del soggetto passivo e' riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 1040 e' dichiarato invalido al cento per cento. Per usufruire della maggiore detrazione, deve essere presentata all'ufficio tributi del comune, entro il 31 dicembre 2002, copia della certificazione rilasciata dagli organi abilitati o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'esistenza dell'invalidita';
b) il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato per l'anno 2001, non puO' superare l'importo di e 24.000,00 (L. 46.470.480);
c) il soggetto passivo e' proprietario, sull'intero territorio nazionale, della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
(Omissis).
02X00023;

Il comune di BELLIZZI (provincia di Salerno) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote determinata con delibera di consiglio comunale n. 3 del 18 febbraio 2000 e precisamente:
stabilire per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota imposta comunale sugli immobili da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Bellizzi, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota imposta comunale sugli immobili da applicare alla abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo, e da questi utilizzata come abitazione principale. Non compete la detrazione prevista per l'abitazione principale;
di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota imposta comunale sugli immobili per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili previa comunicazione, da effettuarsi all'ufficio I.C.I. del comune, di ultimazione della costruzione e della sua destinazione alla vendita e che e' vuota da persone e da cose;di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota imposta comunale sugli immobili gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l'intero anno, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; quella utilizzata dai soci di cooperativa a proprieta' indivisa, quelle regolarmente assegnate dagli istituti autonomi case popolari e infine quelle utilizzate dai residenti esteri con la condizione che sia l'unica abitazione posseduta non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale;
di considerare abitazione principale le pertinenze (box, garage, cantine, soffitte, ecc.) ancorche' distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella detrazione dell'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovata capienza in sede di tassazione per l'abitazione principale;
2. di stabilire nella misura di e 120,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di stabilire la maggiore detrazione di e 160,00 di cui alla delibera di consiglio comunale n. 42 del 28 giugno 1996, per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi che si trovano nelle situazione previste e precisamente:
a) possedere un'unica prima casa di abitazione classificata o classificabile catastalmente nel gruppo A con le seguenti categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, escludendo tutte le altre;
b) possedere un reddito personale non superiore a quello della pensione minima I.N.P.S. aumentata della maggiorazione sociale prevista per l'anno 2002;
c) possedere un reddito riferito al nucleo familiare non superiore a quello di due pensioni minime I.N.P.S. aumentate di una sola volta della maggiorazione sociale. Per nucleo familiare si intende quello risultante anagraficamente al 1 gennaio dell'anno per cui l'imposta e' dovuta. Nella determinazione del reddito si tiene conto di ogni forma di reddito, indipendentemente dall'assoggettabilita' all'I.R.P.E.F. ed altre norme esonerative. Sono esclusi dal reddito solo gli interessi bancari e postali e dei titoli di Stato;
d) in caso di presenza nel nucleo familiare di persone invalide civili al 100% oppure di persone handicappate ai sensi della legge n. 104/1992 i limiti di reddito di cui alla lettera c) sono raddoppiati;
e) per l'applicazione della maggiore detrazione devono essere verificate tutte le condizioni espresse dalle lettere a), b), c) ed e) ed eventualmente, ricorrendone il caso, della lettera d).
(Omissis).
02X00024;

Il comune di BENNA (provincia di Biella) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille, e la detrazione per la prima abitazione in e 103,29 pari a L. 200.000.
(Omissis).
02X00025;

Il comune di BENTIVOGLIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di applicare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
unita' immobiliare (civile abitazione) diversa da abitazione principale non affittata: 7 per mille;
unita' immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi definiti in sede locale, fra le organizzazioni delle proprieta' edilizie e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti-tipo come previsto dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 3 (art. 5, comma 4, regolamento comunale): 2 per mille;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' come stabilito dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992: 4 per mille;
altre unita' immobiliari: 6,6 per mille;
detrazioni per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale come previsto dall'art. 10 del regolamento comunale: e 120,00 annue;
ulteriore detrazione di e 36,00, per un importo complessivo non superiore a e 156,00 annue, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato, con eventuali pertinenze (garage o cantina), si applica qualora ricorrano le seguenti condizioni:
2. ulteriori detrazioni d'imposta (art. 8, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992): l'ulteriore detrazione di e 36,00, per un importo complessivo non superiore a e 156,00 annui, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento adibito, con eventuali pertinenze (garage o cantina), si applica qualora ricorrano le seguenti condizioni:
h) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito di pensione non superiore a e 7.960,00 pari a L. 15.412.709 annui lordi riferiti all'anno 2001 ed essere in condizione non lavorativa;
i) pensionati e portatori di handicap con attestato di invali- dita' civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. per l'anno 2001, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a e 12.740,00 pari a L. 24.668.080 piu' e 900,00 pari a L. 1.742.643 per ogni persona a carico;
j) disoccupati, tempi determinati, stagionali e lavoratori parasubordinati in genere, con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2001, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a e 12.740,00 pari a L. 24.668.080 piu' e 900,00 pari a L. 1.742.643 per ogni persona a carico;
k) famiglie numerose con i seguenti requisiti:
nucleo familiare composta da 6 o piu' componenti al 1 gennaio 2002;
reddito familiare riferito all'anno 2001 non superiore a e 42.470,00 pari a L. 82.233.387 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti (a tale reddito si aggiungono e 7.960,00 pari a L. 15.412.709 lordi annui per ogni componente superiore a 6);
l) titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti;
m) proprietari o titolari di immobili adibiti ad abitazione principale colpiti da calamita' naturali nel corso del 2001;n) titolare di mutuo prima casa con reddito inferiore a e 12.740,00 pari a L. 24.668.080 piu' e 900,00 pari a L. 1.742.643 per ogni persona a carico calcolato detraendo dal reddito annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F. l'importo delle rate per mutuo prima casa pagate nel 2001 nel limite massimo di e 6.200,00 pari a L. 12.004.874.
Nei casi previsti nei precedenti punti l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di e 36,00 pari a L. 69.706 e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altre proprieta' immobiliari oltre all'eventuale abitazione principale e relative pertinenze.
Per poter usufruire dell'aumento della detrazione a e 156,00 (L. 302.058) e' necessario presentare la documentazione o autocertificazione che attesti di essere in possesso dei requisiti;
3. ulteriori detrazioni d'imposta (art. 8, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992): l'ulteriore detrazione di L. 80.000, per un importo complessivo non superiore a L. 300.000 annue, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato, con eventuali pertinenze (garage o cantina), si applica qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito di pensione non superiore a L. 15.000.000 annui lordi riferiti all'anno 2000 ed essere in condizione non lavorativa;
b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. per l'anno 2000, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 24.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
c) disoccupati, tempi determinati, stagionali e lavoratori parasubordinati in genere, con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2000, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 24.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
d) famiglie numerose con i seguenti requisiti:
nucleo familiare composto da 6 o piu' componenti al 1 gennaio 2001;
reddito familiare riferito all'anno 2000 non superiore a L. 80.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti (a tale reddito si aggiungono L. 15.000.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6);
e) titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti;
f) proprietari o titolari di immobili adibiti ad abitazione principale colpiti da calamita' naturali nel corso del 2000;
g) titolare di mutuo prima casa con reddito inferiore a L. 24.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico calcolato detraendo dal reddito annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F. l'importo delle rate per mutuo prima casa pagate nel 2000 nel limite massimo di L. 12.000.000.
Nei casi previsti nei precedenti punti l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 80.000 e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altre proprieta' immobiliari oltre all'eventuale abitazione principale e relative pertinenze.
Per poter usufruire dell'aumento della detrazione a L. 300.000 e' necessario presentare la documentazione o autocertificazione che attesti di essere in possesso dei requisiti.
(Omissis).
02X00026;

Il comune di BERNATE TICINO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).2. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
4 per mille per l'abitazione principale, relative pertinenze di cui all'art. 12, comma 1, del vigente regolamento I.C.I. e terreni agricoli;
6 per mille per immobili diversi;
3. di confermare in e 113,62 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui aIl'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997.
(Omissis).
02X00027;

Il comune di BIBBIENA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nelle misure sotto indicate invariate rispetto agli anni 1999, 2000 e 2001:
a) aliquota del 5,8 per mille per tutte le categorie d'immobili:
abitazione principale (cosi' , come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.);
altri fabbricati;
aree fabbricabili;
b) aliquota del 7 per mille per le sole abitazioni sfitte possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case, classificate nel gruppo "A", con l'esclusione della categoria A/10);
2. di fissare in e 134,00 la detrazione per abitazione principale; 3. di fissare altresi' in e 180,00 la detrazione per le categorie "indigenti", secondo i parametri individuati dalla deliberazione di consiglio comunale n. 172/1996 ed in ultimo dalla deliberazione Giunta comunale n. 318 del 28 agosto 1998, nonche' per coloro che prestano assistenza a familiari portatori di handicap (da certificare a mezzo apposita dichiarazione e successivo controllo da parte dell'Ufficio).
(Omissis).
02X00028;

Il comune di BITRITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, nella misura di seguito riportata:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza 4,5 per mille;
b) unita' immobiliari diverse dalle precedenti 5,5 per mille.
Detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, confermata anche per il 2002 nella misura di e 103,29 (L. 200.000), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;Detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo titolare di pensione sociale, fino a concorrenza del suo ammontare, stabilita, per il 2002, nella misura di e 258,22 (L. 500.000), rapportate al periodo dell'anno durante il quale sI' protrae tale destinazione.
(Omissis).
02X00029;

Il comune di BORGO SAN SIRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare anche per l'anno 2002, in attuazione all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per i singoli oggetti d'imposizione I.C.I. individuati in fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad eccezione delle prime case (abitazione principale) per le quali l'aliquota rimane al 5 per mille; 2. (Omissis). 3. di fissare in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno per il quale se ne ha possesso, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02X00030;

Il comune di BREMBATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Preso atto pertanto che viene stabilito quanto segue:
1) I.C.I.: conferma aliquote esistenti e detrazione e 116,20 (L. 225.000) per abitazione principale; detrazione e 154,94 (L. 300.000) per particolari condizioni economiche previste in regolamento.
(Omissis).
02X00031;

Il comune di BREMBIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 7 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;
b) per la determinazione della base imponibile, delle detrazioni e delle esenzioni d'imposta si rimanda a quanto disposto dal regolamento I.C.I. approvato con delibera di consiglio comunale n. 77 del 23 dicembre 1999 e per quanto non definito all'interno del regolamento al dettato del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1992.
(Omissis).
02X00032;

Il comune di BRUSNENGO (provincia di Biella) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicala per questo comune, per l'anno 2002, con l'aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 5,5 per mille, introducendo l'aliquota del 5 per mille riguardo le fattispecie previste dal comma 56, art. 3, legge n. 662/1996 e l'aliquota del 6 per mille riguardo agli alloggi non locati, nonche' l'aliquota del 4 per mille riguardo le fattispecie ex art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997.
(Omissis).
02X00033;

Il comune di BRUZOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale, del 6 per mille per le altre tipologie di fabbricati ed i terreni edificabili e del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicarsi limitatamente all'unita' immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori;
3. di stabilire per l'anno 2002 in e 113,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con una leggera diminuzione per arrotondamento all'unita' di Euro;
4. di dare atto che con propria deliberazione n. 43 in data 28 dicembre 1998, esecutiva, e' stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. a valere dal 1 gennaio 1999 e che con propria deliberazione n. 6 del 28 febbraio 2000, e' stato modificato l'art. 19 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sugli immobili I.C.I. con effetto dal 1 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 30, commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
(Omissis).
02X00034;

Il comune di BUCCINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare, per l'anno 2002, l'aliquota deIl'I.C.I. nella misura del 6 per mille, con le esenzioni di cui all'art. 7 deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di e 168,00.
(Omissis).
02X00035;

Il comune di BUDOIA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, per quanto in premessa citato per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria l.C.I. nella misura del 6 per mille e nella misura ridotta come sotto specificato:
ordinaria: aliquota I.C.I. 2002 = 6 per mille;
abitazione principale del soggetto passivo: aliquota I.C.I. 2002 = 4 per mille (con detrazione: e 113,62);
pertinenze dell'abitazione principale (garages categoria C/6 e locali di deposito categoria C/2) (art. 30, comma 12, legge n. 488/1999 e art. 18, comma 2, legge n. 388/2000): aliquota I.C.I. 2002 = 4 per mille (puO' essere utilizzata la parte residua della detrazione dell'abitazione principale);
abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996): aliquota I.C.I. 2002 = 4 per mille (con detrazione: e 113,62);
abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado residenti anagraficamente nel comune, non proprietari di abitazioni: aliquota I.C.I. 2002 = 4 per mille (con detrazione: e 113,62);
abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado residenti anagraficamente nel comune, proprietari di abitazioni: aliquota I.C.I. 2002 = 4 per mille (senza detrazione);
abitazioni locate con contratto registrato ad inquilino residente (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996): aliquota I.C.I. 2002 = 4 per mille (senza detrazione);
2. di stabilire in e 113,62 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, cosi' come indicata nel prospetto.
(Omissis).
02X00036;

Il comune di BUDRIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2002:
a) aliquota ordinaria del 5,3 per mille rapportata al valore degli immobili insistenti, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale;
b) aliquota del 7 per mille rapportata al valore dei fabbricati sfitti, non locati con regolare contratto d'affitto per un periodo superiore a 8 mesi nell'arco dell'anno , escludendo comunque gli alloggi concessi in comodato gratuito o utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii). Resta esclusa dall'aliquota maggiorata, in quanto soggetta all'aliquota ordinaria, una delle unita' immobiliari tenute a disposizione nel territorio comunale da cittadini italiani residenti all'estero;
2. di determinare in e 129,11 pari a L. 250.000 la detrazione per abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis).
02X00037;

Il comune di BULCIAGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
conferma dell'aliquota nella misura unica del 5 per mille con detrazione di euro 103,29 sull'abitazione principale.
(Omissis).
02X00038;

Il comune di BUSSERO (provincia di Milano) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
abitazione principale: aliquota pari al 6 per mille;
abitazioni non locate o sfitte: aliquote pari al 7 per mille (si considerano quelle abitazioni che, seppur idonee all'uso, sono sottratte alla locazione; da almeno due anni gli interessati dovranno far pervenire, una comunicazione del non utilizzo dell'immobile su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi);
altri immobili: aliquota pari aI 6 per mille;
immobili inagibili e inabitabili di interesse artistico e architettonico sui quali vengono eseguiti interventi di recupero per tre anni di durata dall'inizio dei lavori: aliquota pari al 4 per mille;
2. di stabilire in e 113,62 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00039;

Il comune di BUTI (provincia di Pisa) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con effetto dal 1 gennaio 2002:
Aliquote:
a) aliquota ordinaria 7 per mille;
b) aliquota 5,4 per mille da applicare:
b/1. all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese le pertinenze;
b/2. all'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado a condizione che vi risiedano.
Per poter beneficiare dell'aliquota del 5,4 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado a condizione che vi risiedano, il contribuente interessato dovra' presentare presso l'ufficio tributi del comune, entro il 20 dicembre 2002, termine di scadenza del versamento della seconda rata a saldo dell'imposta annuale, autocertificazione in carta libera, da cui devono risultare le predette condizioni.
Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della predetta autocertificazione i contribuenti che per le unita' immobiliari interessate hanno ottemperato a tale adempimento per gli anni precedenti purchE' non siano intervenute successive variazioni nell'uso delle stesse.Detrazioni:
a) di confermare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, in vigore per l'anno 2001, nella misura di e 129,11 (L. 250.000) fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta;
b) di confermare per l'anno 2002 la non applicazione della detrazione d'imposta di cui al precedente punto a) all'unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado a condizione che vi risiedano, gia' in vigore per l'anno 2001;
c) di confermare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta, in vigore per l'anno 2001, di e 258,22 (L. 500.000) per le abitazioni principali tra i cui componenti il nucleo familiare e' presente un portatore di handicap, riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992, che non percepisce reddito con esclusione di eventuali pensioni sociali o vitalizie;
2) di prendere atto che la suddetta imposta verra' applicata e gestita in base alle disposizioni contenute negli articoli 1/18 del Capo I - Titolo I - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, integrato dalle leggi successive.
(Omissis).
02X00040;

Il comune di CALASCA CASTIGLIONE (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002:
nella misura deI 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili;
di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, detrazione che viene confermata a L. 200.000 per le persone con un reddito annuo al di sotto del minimo vitale, approvato con delibera del consiglio comunale n. 64 in data 30 novembre 1999.
(Omissis).
02X00041;

Il comune di CALCIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I., riduzioni e detrazioni:
l.C.I. prima casa e dirette dipendenze: 5 per mille;
I.C.I. altri immobili: 6 per mille;
considerando quanto di seguito riportato:
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
l'importo di euro 103,30 di cui sopra e' elevato a e 154,94, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni:
a) reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate lNPS (nel reddito familiare cosi' calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata);
b) possesso di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:
A/2 abitazioni di tipo civile;
A/3 abitazioni di tipo economico;
A/4 abitazioni di tipo popolare;
A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare;
A/6 abitazioni di tipo rurale.
I soggetti passivi che, trovandosi nelle suddette condizioni, godono della detrazione I.C.I. di euro 154,94 dovranno darne comunicazione al comune mediante utilizzo di apposita modulistica all'uopo predisposta dall'ufficio tributi.
(Omissis).
02X00042;

Il comune di CALOLZIOCORTE (provincia di Lecco) ha adottato, il 6 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002:
aliquota unica del 5,5 per mille;
aliquota maggiorata pari al 7 per mille per gli alloggi non locati;
aliquota ordinaria del 5,5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese di costruzione, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, non possono essere considerati alloggi non locati, in quanto beni destinati alla vendita oggetto dell'attivita' imprenditoriale;
aliquota ordinaria del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione e di fatto non utilizzabili perchE' in fase di ristrutturazione, ad eccezione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
2. di confermare la detrazione di euro 103,29 per le abitazioni principali.
(Omissis).
02X00043;

Il comune di CAMPO DI GIOVE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili di prima casa al 4,75 per mille, l'aliquota unica del 5,75 per mille per gli immobili a destinazione diversa;
2. di confermare a L. 200.000 la detrazione d'imposta sulla prima casa.
(Omissis).
02X00044;

Il comune di CAMPO LIGURE (provincia di Genova) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. ...(Omissis)... 2. di dare atto che l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e' determinata nelle seguenti misure:
aliquota ridotta del 4,8 per mille da applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con detrazione di e 103,29 annui (pari a 200.000 lire annue) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
aliquota ordinaria del 5,5 per mille da applicare a tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;
aliquota del 4 per mille da applicare a strutture turistico ricettive (alberghi, campeggi, locande, agriturismi, bed and breakfast, ecc.);
aliquota del 7 per mille da applicare agli immobili rientranti nelle categorie D1 e D7 inutilizzati a scopi produttivi e non locati per i quali non risulti essere stato registrato il contratto di locazione da piu' di due anni;
aliquota del 4 per mille da applicarsi agli immobili classificati nelle categorie D1 e D7 occupati da imprese che aprono l'attivita' nel comune di Campo Ligure, per i primi 5 anni di esercizio;
aliquota del 4 per mille da applicarsi alle imprese locali industriali e artigianali che sviluppano la propria attivita' con ampliamento della superficie complessivamente utilizzata a fini produttivi di almeno il 20%;
3. ...(Omissis) ...
(Omissis).
02X00045;

Il comune di CAMPOFELICE DI ROCCELLA (provincia di Palermo) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 le aliquote vigenti nell'anno 2001 dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come appresso:
1. unita' immobiliari adibite ad abitazione principale - 4 per mille;
2. unita' immobiliari adibite ad abitazione secondaria - 6 per mille;
3. unita' immobiliari adibite a destinazione diversa da abitazione e per aree edificabili - 6 per mille;
4. terreni agricoli - 6 per mille;
5. unita' immobiliari possedute da imprese realizzate per la vendita e non vendute - 4 per mille e per un periodo di anni tre;
di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
02X00046;

Il comune di CANEVINO (provincia di Pavia) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura del 6 per mille, ai sensi delle vigenti disposizioni Iegislative sopra richiamate; 2. di stabilire in euro 103,29 (L. 200.000) la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02X00047;

Il comune di CANINO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 29 gennaio 2002 e il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare con effetto dal 1 gennaio 2002:
l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;
la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene fissata in L. 200.000 pari ad e 103,29, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta, come previsto e disciplinato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92;
di elevare la detrazione spettante per l'abitazione principale a L. 300.000 pari ad euro 154,94, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta per i contribuenti appresso indicati che dimostrino, previo presentazione di apposita domanda, i seguenti requisiti:
a) di aver compiuto il settantesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 2001;
b) di non possedere redditi personali calcolati ai fini IRPEF sulla dichiarazione per l'anno 2001 superiori a L. 25.000.000 pari ad euro 12.911,42.
(Omissis).
02X00048;

Il comune di CANOSSA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare nel seguente modo e in base alle sotto indicate modulazioni le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dal periodo d'imposta 2001:
a) aliquota ordinaria: 6,3 per mille;
b) aliquota ridotta: 4 per mille;
nuovi nuclei famigliari (sposi, conviventi o singoli) che acquisiscano la proprieta' di un'abitazione, adibita ad abitazione principale, posseduta da uno o entrambi i componenti del nucleo familiare, per i primi tre anni solari compreso quello d'acquisto;
c) aree fabbricabili: 7 per mille;2. di prevedere per l'abitazione principale una detrazione pari ad e 123,95 pari a L. 240.000, precisando altresi' che la detrazione, che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, puO' essere detratta dalle pertinenze di cui al comma 2 dell'art. 19 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., in quanto formano parte integrante dell'abitazione principale stessa.
(Omissis).
02X00049;

Il comune di CAPRIGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
ha stabilito l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 da applicarsi sul proprio territorio nella misura del 6 per mille.
(Omissis).
02X00050;

Il comune di CAPRIOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) che saranno applicate in questo comune come segue:
aliquota ordinaria 5 per mille;
alloggi non locati e/o non utilizzati per almeno 2/3 d'anno: aliquota del 6 per mille;
(Omissis).
3. di dare atto che, per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale viene mantenuta a e 103,29 (pari a L. 200.000).
(Omissis).
02X00051;

Il comune di CARAMAGNA PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 e 31 gennaio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare, (omissis), e di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille e inoltre di proporre al C.C. di riconfermare l'importo per la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale compreso al massimo 2 pertinenze, e' di e 104,00 annui rapportate per il periodo di durata di tale destinazione.
(Omissis).
02X00052;

Il comune di CARPANETO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
a) 4,75 per mille per l'abitazione principale;
b) 4 per mille per gli insediamenti produttivi (categoria catastale D) di nuova costruzione per i quali nell'anno 2002 venga rilasciata la concessione edilizia e venga dato l'inizio dei lavori; l'aliquota agevolata del 4 per mille vige per due anni d'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui gli immobili sono effettivamente utilizzati. Gli aventi diritto dovranno presentare richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, possesso dei requisiti di cui al precedente punto indicando:
1) estremi della concessione edilizia;
2) data di inizio dei lavori;
3) data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, la data in cui gli immobili sono effettivamente utilizzati.
La richiesta-autocertificazione dovra' essere presentata al Comune - Ufficio Tributi - oppure spedita per posta a mezzo raccomandata A.R. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 30 novembre dell'anno di ultimazione lavori ed avra' valore per il periodo d'imposta I.C.I. di competenza. I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002 gia' tener conto dell'agevolazione richiesta.
L'Amministrazione si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;
c) 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di confermare anche per l'anno 2002 - ai sensi dell'art. 55 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni - le seguenti detrazioni per unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo d'imposta ad abitazione principale:
A) da e 103,29 (L. 200.000) a e 154,94 (L. 300.000) alle seguenti condizioni:
1) possessori di un'unica abitazione principale su tutto il territorio dello Stato accatastata nelle categorie da A/2 ad A/6 che appartengono alla seguente fascia di reddito:
redditi massimi per appartenere alla fascia:
reddito annuo/1 componente e 5.104,97;
reddito annuo/ 2 componenti euro 9.699,44;
reddito annuo/ 3 componenti e 13.783,41;
reddito annuo/ 4 componenti e 17.356,89;
reddito annuo/ 5 componenti e 20.930,37.
Per la determinazione del reddito si fa riferimento alla dichiarazione dei redditi anno 2002 per i redditi dell'anno 2001. lI reddito e' quello di tutto il nucleo familiare;
2) presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1. La richiesta-autocertificazione dovra' essere presentata al comune - ufficio tributi - oppure essere spedita per posta a mezzo raccomandata R.A.R. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 31 maggio 2002 ed avra' valore per il periodo d'imposta I.C.I. anno 2002. I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tener conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992;
B) da e 103,29 (L. 200.000) a e 206,58 (L. 400.000) alle seguenti condizioni:
1) giovani coppie - di nuova costituzione di eta' fino a 32 anni che non siano proprietarie di altri immobili da adibire ad abitazione e che acquistino la loro prima casa con un mutuo;
2) presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e possesso di requisiti di cui al punto precedente indicando i dati identificativi del coniuge o convivente ed allegando dichiarazione dell'Istituto di Credito o Ente Erogatore il mutuo riportante gli estremi del finanziamento concesso come prima casa.
La richiesta-autocertificazione dovra' essere presentata al comune - ufficio tributi oppure spedita per posta a mezzo raccomandata A.R. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 30 novembre 2002 ed avra' valore per i periodi di imposta I.C.I. anno 2002 e 2003.
I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002 gia' tener conto della detrazione richiesta.
L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e ad effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
(Omissis).
02X00053;

Il comune di CARSOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
confermare per il 2002 le vigenti aliquote I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e 6 per mille per gli altri immobili.
(Omissis).
02X00054;

Il comune di CARTOCETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare le aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 gia' stabilite con la propria deliberazione n. 24 del 6 febbraio 2001, e cioE':
a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili assoggettabili all'imposizione escluse le aree edificabili;
b) aliquota ridotta del 5 per mille, da applicarsi:
1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale (art. 7 comma 1, del regolamento I.C.I.);
2) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita' immobiliare non risulti locata (art. 7 comma 2, del regolamento I.C.I.);
3) alla pertinenza dell'abitazione principale anche se distintamente iscritta in catasto (art. 4 del regolamento I.C.I.);
4) dell'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta sino al 2o grado (art. 5 del regolamento I.C.I.);
c) aliquota del 7 per mille per le aree edificabili;
2. di prendere atto che, per la fattispecie imponibili di cui ai precedenti punti 1, 2 della lettera b), e' anche applicabile la detrazione d'imposta di e 103,29 (L. 200.000), nei termini indicati dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996;
3. di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e' stabilita in e 154,94 (L. 300.000) per soggetti in situazioni disagiate e in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 7, comma 3 del regolamento I.C.I.
(Omissis).
02X00055;

Il comune di CASABONA (provincia di Crotone) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
determinare, per l'anno d'imposta 2002, la misura del 7 per mille quale aliquota da applicare all'I.C.I. - Imposta comunale immobiliare - istituita con la legge 3 ottobre 1992, n. 421 ed attuata con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni; stabilire, per lo stesso anno 2002, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02X00056;

Il comune di CASARSA DELLA DELIZIA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche e dall'art. 22 del regolamento comunale, nel seguente modo:
euro 130,00 per la generalita' delle abitazioni principali;
euro 259,00, limitatamente alle abitazioni principali possedute e utilizzate da nuclei familiari composti da una o due persone, che abbiano compiuto il 65o anno di eta' alla data del 1 gennaio 2002, titolari di un reddito non superiore ai seguenti limiti, derivante esclusivamente da pensione:
euro 4.961,60 per una persona;
euro 6.946,24 per due persone.
I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 2001;
euro 259,00 limitatamente alle abitazioni principali possedute ed utilizzate da nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidita' superiore ai 2/3, con reddito annuale complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF non superiore ai seguenti limiti di reddito:
euro 4.961,60 per una persona;
euro 6.946,24 per due persone;
euro 8.434,72 per tre persone;
euro 9.923,20 per quattro persone;
euro 10.915,52 per cinque persone.
I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 2001;
euro 259,00 limitatamente ad ogni alloggio di proprieta' dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Pordenone;
2. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote:
5,5 per mille - aliquota ordinaria;
7 per mille per gli immobili sfitti, per almeno sei mesi nel corso dell'anno di riferimento e per le aree edificabili, per le quali, alla data del 1 gennaio 2002, non sia stata rilasciata concessione edilizia;
4,5 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (contratti convenzionati), ai sensi dell'art. 2, 4o comma, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
3. di dare atto che l'aliquota del 7 per mille si applica alle abitazioni a disposizione, che costituiscono l'unico immobile ad uso abitativo posseduto nel territorio dello stato; 4. di esentare, per l'anno 2002, dal pagamento dell'I.C.I. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS esistenti nel comune di Casarsa.
(Omissis).
02X00057;

Il comune di CASATENOVO (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2002, come segue, le aliquote e le misure della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota al 5,1 per mille per le abitazioni (unita' immobiliari iscritte nella categoria "A" con l'eccezione della categoria A/10), locate o comunque occupate, e relative pertinenze. Al riguardo si precisa che per concetto di "pertinenza" si intende quello riportato aIl'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento I.C.I., vale a dire .... "il garage o il box o il posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale...", anche se distintamente iscritte in catasto. La suddetta assimilazione opera tuttavia solo per un'unica pertinenza, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario della abitazione nella quale abitualmente dimora secondo le risultanze anagrafiche, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita all a predetta abitazione;
b) aliquota del 5,1 per mille per i terreni;c) aliquota del 5,4 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni suindicate, dalle relative pertinenze come sopra individuate, nonche' dai terreni, assoggettabili all'I.C.I.;
d) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non occupati;
e) aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro, individuando tali Enti come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) tra associazioni, comitati, fondazioni, societa' cooperative, e altri Enti di carattere privato con o senza personalita' giuridica, limitatamente a quelli i cui statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente:
1. lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:
assistenza sociale;
assistenza socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza;
2. l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
3. divieto di svolgere attivita' diverse da quelle indicate al punto "1" ad eccezione di quelle da esse direttamente dipendenti e connesse;
nonche' gli Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli Enti di cui all'art., comma 6, lett. "e" della legge n. 287/1991;
f) detrazione di euro 123,95 per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale. Al riguardo, si evidenzia, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del vigente regolamento I.C.I., la possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale,
g) detrazione di euro 154,94 per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale, avente reddito da lavoro dipendente o da pensione inferiore a euro 25.822,84 annue, che si trova in particolare situazione di disagio, per la presenza, nel nucleo famigliare, di uno o piu' soggetti portatori di handicap, di eta' inferiore a quella pensionabile (anni 55), con invalidita' superiore al 66%, accertata nei modi stabiliti dalla normativa vigente in merito, ed alla ulteriore condizione che nE' detto soggetto passivo di imposta, nE' nessun altro componente il nucleo famigliare, sia proprietario o titolare di diritti reali su altri immobili, ovvero di altro reddito oltre quello di lavoro dipendente o di pensione.
(Omissis).
02X00058;

Il comune di CASELLE LANDI (provincia di Lodi) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in questo comune per l'anno 2002 con aliquota unica del 6 per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente; di determinare la detrazione I.C.I. per l'anno d'imposta 2002 per l'abitazione principale in euro 103,30 (L. 200.000) che puO' essere elevata a euro 154,94 (L. 300.000), se l'indicatore situazione economica familiare (I.S.E.) risulti inferiore a euro 6.197,50 (L. 12.000.000).
(Omissis).
02X00059;

Il comune di CASELLE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
6 per mille - aliquota base;
4,8 per mille - persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e, ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del decreto legislativo n. 446/1997, per i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;
di confermare la detrazione fino alla concorrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di L. 200.000 fatto salvo l'adeguamento all'Euro come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative pari a e 103,30.
(Omissis).
02X00060;

Il comune di CASTELFIDARDO (provincia di Ancona) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) aliquota, ridotta, pari al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, fissando la relativa detrazione in euro 103,291 per ogni unita' immobiliare, considerando parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorche' distintamente iscritti in catasto a condizione che siano asseverati all'abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente, inoltre, si considerano principali quelle abitazioni concesse a uso gratuito a parenti in linea retta al 1o grado ai soli fini della aliquota agevolata, senza riconoscimento delle detrazioni;
b) aliquota pari al 6,8 per mille, per tutti gli altri immobili.
(Omissis).
02X00061;

Il comune di CASTELGOMBERTO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni relativamente all'imposta comunale sugli immobili.
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota abitazione principale: 5,5 per mille;
abitazione in uso gratuito a parenti di primo grado residenti: 5,5 per mille; pertinenze dell'abitazione principale; 5,5, per mille;
detrazione abitazione principale: L. 200.000 (euro 103,29).
(Omissis).
02X00062;

Il comune di CASTELLARANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
a) 6,5 per mille ordinaria:
b) 4 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che i proprietari o i titolari dei diritti reali di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, concederanno, con regole e registrato contratto, in affitto "Societa' per la Casa S.c.r.l.", associazione tra comuni promossa allo scopo di dare successivamente in locazione le abitazioni stesse, ai soggetti, in disagio abitativo, che abbiano fatto richiesta di avere un alloggio in affitto, rapportate al valore degli immobili come previsto dalla normativa vigente.
2. di stabilire la detrazione per abitazione principale e le sue pertinenze in euro 180,76 (L. 350.000).
(Omissis).
02X00063;

Il comune di CASTELLIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
l'aliquota I.C.I. che per l'anno 2002 sara' pari al 6,5 per mille.
(Omissis).
02X00064;

Il comune di CASTELLO DEL MATESE (provincia di Caserta) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. I.C.I.:
a) di confermare per l'anno 2002 l'aliquota nella misura del 5 per mille;
b) di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 103,29.
(Omissis).
02X00065;

Il comune di CASTELSPINA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, per i motivi esposti in premessa, per l'aliquota unica I.C.I. del comune di Castelspina nella misura del 5,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 504/92 come modificato dal comma 55, dell'art. 3 legge 662/96 e' stabilita nella misura di euro 103,29.
(Omissis).
02X00066;

Il comune di CASTELVERDE (provincia di Cremona) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 nella misura indifferenziata del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in ambito comunale; 2. di confermare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni d'imposta:
a) di applicare in euro 103,29 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si fa esplicito riferimento all'art. 9, del vigente regolamento applicativo dell'imposta comunale sugli immobili;
b) di stabilire in euro 154,94 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale per i cittadini anziani residenti, proprietari dell'immobile occupato, di eta' non inferiore a 65 anni con un reddito non superiore al minimo vitale e per i cittadini della medesima fascia di eta' in qualita' di proprietari dell'immobile occupato e solo dell'immobile stesso la cui rendita catastale del fabbricato medesimo non sia superiore a euro 413,17.
(Omissis).
02X00067;

Il comune di CASTELVERRINO (provincia di Isernia) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
si stabilisce di tenere ferma la detrazione di euro 103,30 per l'abitazione principale e di adottare le seguenti aliquote: 1. 4 per mille per l'abitazione principale; 2. 4,5 per mille gli altri fabbricati.
(Omissis).
02X00068;

Il comune di CASTIGLIONE A CASAURIA (provincia di Pescara) ha adottato, il 6 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille da applicare alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 2. 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari a qualunque scopo possedute; 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale euro 103,29.
(Omissis).
02X00069;

Il comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 relativamente alla abitazione principale e nella misura del 7 per mille quella relativa a tutte le fattispecie diverse dell'abitazione principale.
(Omissis).
02X00070;

Il comune di CASTIGLIONE D'ORCIA (provincia di Siena) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) cosi' come segue:
7 per mille aliquota ordinaria;
5,5 per mille abitazione principale come disposto dall'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. viene considerata tale:
l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti (in linea retta o collaterale) di primo grado che vi risiedono;
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purchE' non locata;
6 per mille alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale e sono pertanto ivi residenti a condizione che venga presentata apposita domanda, allegando copia di tale contratto, entro i termini di scadenza della presentazione della dichiarazione I.C.I.
Detrazione per l'abitazione principale L. 220.000 pari a e 113,62.
(Omissis).
02X00071;

Il comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella seguente misura:
aliquota ordinaria 6,5 per mille;
aliquota agevolata 5,5 per mille limitatamente agli immobili di categoria D2 (alberghi e pensioni);
2. di fissare in e 123,95 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e in euro 258,23; per l'abitazione principale del soggetto passivo all'interno del cui nucleo familiare e' presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;3. di considerare abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente e che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, nonche' quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado e quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale a norma dell'art. 8 del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. vigente e quelle dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residente nel comune.
(Omissis).
02X00072;

Il comune di CASTROREALE (provincia di Messina) ha adottato, il 23 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 92 n. 504, per il 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale degli immobili nella misura del 6 per mille. Detrazione di euro 103,30 per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00073;

Il comune di CATTOLICA ERACLEA (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare la riconferma dell'aliquota al 4 per mille per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 per tutti i contribuenti e per tutte le categorie di immobili. 2. di dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Cattolica Eraclea sono esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art. 7, lett. h), del D.Lgs. n. 504/92 e dell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze, pubblicata sul supplemento ordinario della G.U.R.I. n. 141 del 18 giugno 1993.
(Omissis).
02X00074;

Il comune di CAVA MANARA (provincia di Pavia) ha adottato, l'11 dicembre 2001 e il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
che l'aliquota d'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e' fissata nella misura pari al 6 per mille. La detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e' la seguente:
a favore di tutti i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale euro 114,00;
a favore delle famiglie che abbiano al proprio interno un portatore di handicap e che abbiano un reddito complessivo annuo lordo fino euro 51.645,00 - detrazione per l'abitazione principale pari a euro 140,00;
a favore delle seguenti categorie di cittadini:
1) pensionati;
2) coniugi a carico dei pensionati;3) disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 2001 regolarmente nelle liste di collocamento;
4) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 2001 che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori a 1/3 del 2o immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, le seguenti detrazioni:

Componenti € 265,00 € 212,00
nucleo familiare 1ª fascia di reddito 2ª fascia di reddito
-- -- --
1 persona euro 6.360,00 euro 7.160,00
2 persone euro 10.070,00 euro 11.660,00
3 persone euro 12.720,00 euro 14.570,00
4 o più persone euro 15.160,00 euro 17.220,00

Il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo familiare.
a favore delle famiglie con reddito da lavoro dipendente fino a euro 15.500,00 composte da almeno n. 2 persone, saranno applicate ulteriori detrazioni di euro 103,00 (il limite di 15.500,00 deve essere aumentato di euro 1.290,00 per ogni componente del nucleo familiare oltre il secondo).
Di tali detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1 - A/2 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 o i possessori di immobili il cui valore catastale sia superiore ad euro 41.315,00.
(Omissis).
02X00075;

Il comune di CAVALLIRIO (provincia di Novara) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. cosi' come segue:
per tutti i fabbricati nella misura unica del 5 per mille, detrazione per l'abitazione principale nella misura stabilita dalla legge (euro 103,29);
nella misura unica del 7 per mille per tutte le aree fabbricabili.
(Omissis).
02X00076;

Il comune di CELLE DI MACRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.
(Omissis).
02X00077;

Il comune di CERESOLE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille per ogni tipologia di immobile, confermando l'aliquota applicata nel 2001; 2. di confermare e stabilire che la detrazione da applicare per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale resta fissata in e 103,29 e cioE' nella misura stabilita per legge (art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/92, s.m.i.).
(Omissis).
02X00078;

Il comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, con decorrenza 1 gennaio 2002, l'aliquota da applicare sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle misure come precisato nelle premesse, provvedendo all'applicazione della stessa secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992 in attuazione alla legge delega in data 23 ottobre 1992, n. 421, nonche' quanto previsto dai commi 49-50-51-52-55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. aliquota per le abitazioni principali 4 per mille;
per abitazione principale si intendono gli immobili classificati esclusivamente in categoria catastale "A" e le relative pertinenze classificate in categoria catastale "C2" - "C6" - "C7", limitatamente a due unita' immobiliari per ogni abitazione principale che sono abitati e/o utilizzati dal proprietario o dall'usufruttuario. Sono esclusi tutti gli altri immobili di diversa categoria o terreni anche se pertinenti all'abitazione principale. Alle pertinenze non compete la detrazione prevista per l'abitazione principale;
l'aliquota del 4 per mille e' estesa anche ai possessori di quote di proprieta' relative all'abitazione principale abitata o dai genitori o dai figli;
3. aliquota del 6,8 per mille per tutti gli altri immobili e terreni; 4. detrazione per abitazione principale pari a euro 104,00.
(Omissis).
02X00079;

Il comune di CERRO MAGGIORE (provincia di Milano) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote per l'anno 2002:
5,5 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze cosi' come disposto dall'art. 30 comma 12-13 della legge 488 del 23 dicembre 1999;5,5 per mille per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dalla legge 431/1998 e per le relative pertinenze;
6 per mille in misura per tutte le altre fattispecie di immobili;
2. di fissare la detrazione concessa per l'abitazione principale nella misura di euro 103,29.
(Omissis).
02X00080;

Il comune di CESSANITI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, gia' in vigore per l'anno 2001; 3. di confermare ancora per l'anno 2002 l'ammontare della detrazione nella misura di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02X00081;

Il comune di CHIAMPO (provincia di Vicenza)) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5 per mille per l'abitazione principale;
6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
di stabilire le detrazioni per le unita' immobiliari nelle seguenti misure:
euro 118,79 per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00082;

Il comune di CHIANOCCO (provincia di Torino) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, confermando in euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis).
02X00083;

Il comune di CHIEVE (provincia di Cremona) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'I.C.I., imposta comunale sugli immobili in questo Comune con effetto dal 1 gennaio 2002:
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
aliquota ridotta 5 per mille per abitazioni principali di cui all'art. 18 del Regolamento I.C.I. e per unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale di cui all'art. 19 del regolamento I.C.I.;
detrazione per abitazione principale euro 104,00;
la stessa detrazione e' elevata a euro 156,00 nei casi previsti dalla categoria a) e b) dell'art. 20, comma 3 del regolamento I.C.I. e precisamente:
a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) e' compresa una persona disabile con handicap accertato ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 104/92 oppure sia presente persona con riconosciuto grado di invalidita' al 100% oppure sia presente un infermo non autosufficiente provvisto di certificazione della competente autorita' attestante l'infermita' al 100%;
b) soggetti passivi ultrasessantenni (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta) qualora si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:
1) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale ( non si considera l'eventuale possesso di C/6 e di C/2 pertinenziali all'abitazione principale);
2) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano in una delle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6;
3) il reddito lordo riferito all'intero nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) per l'anno d'imposta precedente a quello d'imposizione non deve essere superiore a euro 10.000,00 elevato a euro 13.300,00 se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori euro 600,00 per ogni altro familiare a carico.
L'applicazione del suddetto beneficio e' subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo interessato, di apposita autocertificazione, da presentare entro il termine ultimo previsto per la presentazione della denuncia di variazione I.C.I. relativa all'anno oggetto d'imposta presso l'Ufficio Tributi del Comune di Chieve.
(Omissis).
02X00084;

Il comune di CIRCELLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1 gennaio 2002:
1) 5 per mille: persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'abitazione principale;
2) 5 per mille: unita' immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;3) 5 per mille: persona fisica per unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale;
4) 5 per mille: alloggi posseduti e non locati;
5) 5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel Comune;
6) 5 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro;
7) 5 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizia ex legge 449/1997;
8) 5 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti;
9) 5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione.
2. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:
1) L. 200.000. (Omissis).
3. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
(Omissis).
02X00085;

Il comune di CISLAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota 5,2 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
aliquota 5,75 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili e gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali;
aliquota 4 per mille per interventi nel centro storico volti esclusivamente al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
aliquota 2 per mille per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico individuati nelle tavole di azzonamento n. 15 e 16, grado di intervento A;
2. stabilire per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
02X00086;

Il comune di CLUSONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 2002;
1) aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare:
A) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;B) per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, sino al secondo grado di parentela, che la utilizzino come abitazione principale;
C) per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi direttamente come abitazione principale;
D) per le unita' che costituiscono pertinenza delle abitazioni principali, anche se distintamente iscritte in catasto, quali le cantine, le soffitte, i box, i posti macchina coperti e scoperti, che siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
2) aliquota del 7 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni;
2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il Comune puO' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare e le sue pertinenze, possedute e direttamente utilizzate come abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, sino al secondo grado di parentela, che la utilizzino come abitazione principale e a quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonch e' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ALER); 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
02X00087;

Il comune di COCCAGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille; confermare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000 (euro 103,29) indistintamente per tutte le abitazioni principali occupate, nel rispetto degli equilibri di bilancio e ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/92 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96.
(Omissis).
02X00088;

Il comune di CODEVIGO (provincia di Padova) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille adottando la detrazione di euro 113,62 pari a L. 220.000 relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come indicato nell'art. 21 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'l.C.l. rapportata al periodo dell'anno solare durante il quale si potrae tale destinazione.
(Omissis).
02X00089;

Il comune di CODEVILLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille; di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura indifferenziata di euro 103,29.
(Omissis).
02X00090;

Il comune di CODOGNE' (provincia di Treviso) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille; 2. di fissare per l'anno 2002, in euro 141,00 la detrazione d'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo; 3. di fissare, anche per l'anno 2002, l'aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis).
02X00091;

Il comune di COLBORDOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
detrazione abitazione principale:
L. 210.000 per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5;
L. 200.000 per le categorie A/1e A/7;
b) aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza quale abitazione principale;
detrazione per abitazione principale:
L. 210.000 per le categorie A/2, A/3. A/4 e A/5;
L. 200.000 per le categorie A/1 e A/7;
c) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate o tenute a disposizione oppure locate a soggetti che non hanno la residenza quale abitazione principale;
d) aliquota del 6,5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale;
e) aliquota del 7 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze delle civili abitazioni non costituenti parte integrante dell'abitazione principale e le aree fabbricabili;
f) aliquota del 2 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari nei centri storici del Capoluogo e di Montefabbri ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
2. (omissis); 3. di proporre al Consiglio Comunale la conferma per l'anno 2002 della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale agli effetti dell'I.C.I., fissata in L. 210.000 (euro 108,46) per le categorie A/2, A/3, A/4 e A/5 con delibera di C.C. n. 6 del 27 febbraio 1998 per l'anno 1998 e in L. 200.000 (euro 103,29) per le categorie A/1 e A/7; 4. (omissis).
(Omissis).
02X00092;

Il comune di COLI (provincia di Piacenza) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 6 per mille e di fissare la detrazione per l'abitazione principale e pertinenze in L. 200.000.
(Omissis).
02X00093;

Il comune di COLICO (provincia di Lecco) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle misure risultanti dal prospetto che si allega al presente deliberato quale parte integrante e sostanziale (allegato B):
aree fabbricabili: 6,9 per mille;
terreni agricoli: esenti ai sensi art. 7 (lettera h) decreto legislativo n. 504/92 e della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
fabbricati:
immobili diversi da abitazione: 6,9 per mille;
realizzati per vendita e non venduti da imprese che non hanno per oggetto esclusivo o prevalentemente della attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili: 6,9 per mille;
abitazioni:
abitazione principale: 4,4 per mille;
in aggiunta alla principale: 6,9 per mille;
alloggi non locati: 6,9 per mille;
detrazione d'imposta anno 2002: euro 103,29.
(Omissis).
02X00094;

Il comune di COLLAZZONE (provincia di Perugia) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (l.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nella misura del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con relativa/e pertinenza/e e, nella misura del 6,5 per mille per ogni altra tipologia di unita' immobiliare, confermando le aliquote dell'anno 2001; 2. di confermare L. 200.000 la detrazione relativa ad unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, convertendo la stessa in euro 103,29.
(Omissis).
02X00095;

Il comune di COMEZZANO CIZZAGO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille escluso gli immobili sfitti da piu' di un anno cui verra' applicata l'aliquota del 7 per mille;2. di determinare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in euro 103,29 adibita ad abitazione principale occupata direttamente dal soggetto;
e 180,76 per i pensionati possessori della sola unita unita' immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all'importo dato dalla somma di una pensione minima INPS e una pensione sociale con fabbricati appartenenti alle cat. A3 e A6;
e 206,58 per i pensionati possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all'importo dato dalla somma di due pensioni sociali con fabbricato appartenenti alle Cat. A3 e A6.
(Omissis).
02X00096;

Il comune di COMIZIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
abitazione principale e relative pertinenze 5,5 per mille con detrazione d'imposta di euro 114,00; seconda abitazione locata con contratto registrato a chi la utilizza per abitazione principale 6 per mille; seconda abitazione non locata 6,5 per mille; terreni, studi, attivita' commerciali e diverse, 6 per mille.
(Omissis).
02X00097;

Il comune di CORIGLIANO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, come determina, per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,75 per mille;
b) altre unita' immobiliari 6 per mille;
c) terreni agricoli 6 per mille;
d) aree edificabili 6 per mille;
e) di determinare per l'anno 2002 in euro 103,30 la detrazione spettante per l'abitazione principale;
f) di determinare nella misura del 4,75 per mille, l'aliquota dovuta per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione di immobili;
g) di stabilire, altresi', che per i soggetti portatori di handicap, la detrazione per abitazione principale e' elevata per l'anno 2002 ad euro 120,00 fino a concorrenza d'imposta.
h) di determinare nella misura del 3 per mille l'aliquota dovuta per gli immobili situati nella Zona Censuaria n. 1 interessati da interventi di recupero negli anni 2002 e 2003. L'agevolazione e' valida per un periodo di tre anni ad iniziare dal momento della comunicazione dell'intervento diretta all'Ufficio Urbanistico e all'Ufficio I.C.I.
(Omissis).
02X00098;

Il comune di CORMONS (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota differenziata per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite e del 7 per mille, per unita' immobiliari (alloggi) adibite ad uso abitativo, che risultino nel corso dell'anno , non locate (sfitte) intendendosi tali anche quelle "possedute in aggiunta all'abitazione principale"; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 e' riconfermata in euro 103,29; 3. di confermare anche per l'anno 2002, l'aumento della detrazione da euro 103,29 a euro 129,11, per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. sempre che l'abitazione posseduta non sia di lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:
A. persone assistite dal Servizio sociale comunale nei modi previsti dalla legge;
B. reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a euro 4.906,34 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte euro 2.844,64 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare);
C. nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore a euro 18.208,72 per i nuclei con una persona, euro 23.898,53 con due persone, euro 29.588,85 con tre persone, (art. 23 L.R. n. 49/93, modificato con l'art. 7 L.R. n. 20/95, art. 32 L.R. n. 10/98, delibera della Giunta Regionale n. 1406 del 15 maggio 1998), per ogni ulteriore componente si aggiungono euro 2.844,64.
4. (omissis). 5. (omissis).
(Omissis).
02X00099;

Il comune di CORRIDO (provincia di Como) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: per tutte le tipologie di immobili aliquota 5,5; 2. di determinare per l'anno 2002, le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in Euro, come da prospetto che segue: N.D. 1, per tutte le tipologie di immobili, detrazione dell'imposta (in ragione annua) euro 103,29.
(Omissis).
02X00100;

Il comune di CORZANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura cosi' differenziata:
prima abitazione aliquota 5,5 per mille;
altri immobili aliquota 6,5 per mille.
2. di dare atto che, per le esenzioni, riduzioni e detrazioni di imposta, nonche' per ogni altro aspetto connesso all'applicazione dell'imposta, troveranno applicazione le disposizioni vigenti, contenute in particolare nel decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni, nonche' quelle ulteriori previste dal regolamento per l'applicazione dell'imposta, approvato con delibera consiliare n. 6 in data 27 gennaio 1999, esecutiva a sensi di legge.
(Omissis).
02X00101;

Il comune di COSTA VOLPINO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per le ragioni in premessa illustrate, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutte le tipologie di immobili; 2. di confermare in euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02X00102;

Il comune di CASTIGLIOLE D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote:
aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille;
aliquota abitazione principale nella misura del 5,5 per mille.
di confermare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/98, una aliquota I.C.I. piu' favorevole nella misura del 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della stessa legge; di confermare per l'anno 2002 l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in euro 103,29.
(Omissis).
02X00103;

Il comune di COTIGNOLA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di adottare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. in relazione alle tipologie di immobili nelle misure seguenti:
aliquota A) 4 per mille, tipologia in riferimento a proprietari che eseguono:
1) interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
2) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico - localizzati nei centri storici;
3) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
4) interventi volti all'utilizzazione del sottotetti.
Tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi di cui sopra dalla data di inizio dei lavori e per la durata di tre anni.
Di ciO' dovra' darsi comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune indicando gli estremi della concessione edilizia.
5) In riferimento a proprietari che concedono fabbricati in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratti di locazione a canone concordato.
I proprietari che stipulano contratti di locazione a canone concordato, come sopracitato, dovranno comunicarlo all'Ufficio Tributi del Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione I.C.I. dell'anno di riferimento, con la possibilita', per l'Ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo.
aliquota B) 5,8 per mille, tipologia in riferimento a:
1) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dal proprietario, oppure dal titolare dei diritti reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie. Sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale "A" (con esclusione della categoria "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7" che ne siano pertinenze;
2) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano al 31 dicembre 2001 o acquisiscano nel corso dell'anno 2002 la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) abitazione (comprese le sue pertinenze C/6 e C/7) concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, che la occupano quale abitazione principale.
aliquota C) 7 per mille, tipologia in riferimento a:
1) unita' immobiliari adibite ad alloggio se non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero in generale tenute a disposizione; sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale "A" (con esclusione della categoria "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7" che ne siano pertinenze.
Ordinaria D) 6,5 per mille, tipologia in riferimento a:
1) rimanenti tipologie di fabbricati assoggettati all'imposta, ivi compresi i fabbricati appartenenti alla categoria catastale "A/10";
2) aree fabbricabili;
3) terreni agricoli.
Di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nelle misure seguenti:
a) detrazione di euro 103,29 per tutte le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, cosi' come specificato all'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ad eccezione delle unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla lettera b);b) detrazione di euro 258,23 per le unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le sotto indicate "particolari situazione di carattere sociale";
di determinare per l'anno 2002 le seguenti situazione di carattere sociale:
A) famiglie con due o piu' figli:
nucleo familiare con due o piu' figli a carico in eta' non superiore a 26 anni;
proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sE' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
reddito familiare complessivo imponibile non superiore ad euro 8.726, 06 pro-capite.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita';
B) famiglie di pensionati:
soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone una di eta' non inferiore a 65 anni e l'altra di eta' non inferiore ai 55 anni;
proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.l., sE' stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
reddito familiare complessivo imponibile non superiore ad euro 8.726,06 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo familiare composto da due persone, reddito familiare annuo complessivo di e 17.452,12;
La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare predetto che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unita' abitativa;
C) famiglie con portatori di handicap:
soggetto passivo portatore di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con invalidita' non inferiore al 75%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente e' portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 75%;
proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sE' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
reddito familiare complessivo imponibile non superiore ad euro 8.726,06 in quanto solo, ovvero ad euro 8.726,06 maggiorato di e 8.726,06 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare;
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita';
D) famiglie di giovani coppie:
nucleo familiare con anzianita' di formazione non superiore a quattro anni alla data del 1 gennaio 2002 con condizione che almeno uno dei componenti la coppia non abbia superato il trentesimo anno di eta';
proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sE' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
reddito familiare complessivo imponibile non superiore ad euro 8.726, 06 pro-capite.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita';
E) famiglie numerose:
soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti;
proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sE' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
reddito familiare complessivo imponibile non superiore ad euro 7.230,40 pro-capite.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita';
F) famiglie assistite:
soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del Comune di Cotignola, all'assistenza economica e sociale alla data del 1 gennaio 2002;
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti nell'unita' abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8, comma Il, del decreto legislativo n. 504/92 come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/93;
di determinare le seguenti modalita' al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari ad euro 258,23 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:
a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2002;
b) i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina, ce...) nE' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);
c) sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A/1 (tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi);
d) i limiti di reddito di cui alle particolari situazione di carattere sociale sopra individuate devono essere determinate con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Reddito imponibile l.R.P.E.F.) per l'anno 2001;
e) il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito familiare complessivo imponibile, riferito all'anno 2001, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1 gennaio 2002;
f) la presente casistica non e' applicabile in caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale come previsto al punto f) dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;g) l'eventuale quota di maggiore detrazione per abitazione principale che non trovi capienza puO' essere utilizzata in detrazione dall'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale stessa;
h) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati potra' avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilita', apposita autodichiarazione attestante il possesso di tutto i requisiti richiesti per il caso di "particoIare situazione di carattere sociale" in cui il soggetto si identifica. Detta autodichiarazione dovra' essere inoltrata all'Ufficio Tributi del Comune di Cotignola entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. dell'anno di riferimento, con la possibilita', per l'Ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo;
i) in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.l., la sopra citata autodichiarazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. In presenza di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento tra coniugi l'autodichiarazione potra' essere presentata da uno solo di essi per entrambi.
(Omissis).
02X00104;

Il comune di CREMIA (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare nelle seguenti misure l'aliquota ordinaria e l'aliquota ridotta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per il 2002:
1) aliquota ordinaria: 5,5 per mille, da applicarsi a tutte le fattispecie imponibili ad eccezione delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
2) aliquota ridotta: 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cioE':
a) quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reali, e i suoi familiari, dimorano abitualmente, in conformita' alle risultanze anagrafiche;
b) l'unita' immobiliare posseduta nel territorio dei Comuni a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.
(Omissis).
02X00105;

Il comune di CREVACUORE (provincia di Biella) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (6 per mille). Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari o seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) unita' immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (4 per mille); c) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. A condizione che la stessa non risulti locato (4 per mille); d) unita' immobiliare su cui si eseguono interventi volti al recupero abitativo e interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (4 per mille ); 2. di determinare per L'anno 2002 in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00106;

Il comune di CROTONE ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. stabilite per l'anno precedente secondo la seguente articolazione:
6 per mille, limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente ed alle pertinenze degli stessi;
7 per mille, per ogni altra unita' immobiliare urbana, per i terreni e per le aree fabbricabili;
9 per mille, per abitazioni non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale;
2. confermare la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 220.000; 3. confermare la detrazione d'imposta a L. 280.000 per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni di disagio:
a) invalidi o portatori di handicap in possesso di attestato di invalidita' civile, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, non inferiore al 70%;
b) soggetti anziani di eta' superiore a settanta anni, unici occupanti dell'immobile; Per usufruire della maggiore detrazione su esplicitata il contribuente deve possedere, alla data del 1 gennaio 2002 la sola abitazione principale e le relative pertinenze ( box-auto, garage, cantina), anche se accatastate singolarmente, non deve possedere diritti reali su altri immobili a qualsiasi uso destinati e non deve aver posseduto nell'anno 2001, nel proprio nucleo familiare, un reddito annuo superiore a L. 30.000.000 incrementato, per i contribuenti di cui al punto a) di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico di eta' inferiore ai 25 anni;
la maggiore detrazione d'imposta dovra' essere richiesta con apposito modello, da indirizzare al Funzionario Responsabile entro e non oltre il termine di versamento della prima rata dell'imposta, la mancata richiesta fara' decadere dal beneficio e comportera' il recupero dell'imposta non versata altre sanzioni ed interessi.
(Omissis).
02X00107;

Il comune di CUREGGIO (provincia di Novara) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
1) aliquota ordinaria (per terreni, aree edificabili, altri fabbricati) 6 per mille;
2) aliquota per abitazione principale 5 per mille;
3) aliquota per unita' immobiliare equiparata all'abitazione principale: 5 per mille:
di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
di considerare equiparata all'abitazione principale le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a: genitori, figli, suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle;
di considerare equiparati all'abitazione principale tutti i casi previsti dall'art. 23 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
di prevedere i casi di riduzione dell'imposta comunale sugli immobili stabiliti dagli articoli 19 e 20 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
di confermare la detrazione di euro 103,29 nei casi di abitazione principale e/o equiparate.
(Omissis).
02X00108;

Il comune di CURNO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), vigenti nell'anno 2001, che saranno applicate in questo Comune come segue:
terreni agricoli: 5 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille;
categoria catastale: A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 - A/11:
1) se gli immobili sono adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;
2) se gli immobili non sono adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille;
categoria catastale: A/10: 6,5 per mille;
categoria catastale: B/1 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 - B/8: 5 per mille;
categoria catastale: C/2 - C/3 - C/4 - C/5 - C/7: 6,5 per mille;
categoria catastale: C/1: 7 per mille;
categoria catastale: C/6: 5 per mille;
categoria catastale: D/1 - D/2 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 - D/7 - D/9 - D/10 - D/11 - D/12: 6,5 per mille;
categoria catastale: D/8: 7 per mille.
In deroga a quanto sopra stabilito, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali: A/10 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7, posseduti almeno al 50% da persone fisiche residenti nel comune che vi esercitano direttamente attivita' di tipo artigianale, commerciale o industriale, l'aliquota da applicare e' il 5 per mille sull'intero valore catastale. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono attestare tale condizione, presentando al Comune, entro il termine di legge per il versamento della 1a rata dell'imposta, apposito modulo debitamente compilato, disponibile presso lo sportello dell'Ufficio Tributi. 2. di confermare, per l'anno 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in euro 129,11 (pari a L. 250.000) la quota di detrazione spettante a tutti coloro che occupano immobili di proprieta', adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02X00109;

Il comune di DARFO BOARIO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:
aliquota: 7 per mille;
aliquota ridotta per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille;
detrazione per l'abitazione principale: euro 104,00;
detrazione elevata a euro 155,00 per l'abitazione principale di contribuenti ultrasessantenni, con reddito imponibile non superiore a euro 10.330,00; la maggior detrazione non compete alle abitazioni delle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9; fatto salvo quanto stabilito nel regolamento comunale inerente l'imposta in oggetto.
(Omissis).
02X00110;
 

Il comune di DIAMANTE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 14 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota ordinaria: 7 sette per mille; aliquota abitazione principale: 5,5 per mille; detrazione per l'abitazione princiapale: L. 200.000 (euro 103,29) (legge n. 662/96, art. 3, comma 55, punto 2).
(Omissis).
02X00111;
Il comune di DIPIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).2. di approvare le aliquote I.C.I. imposta comunale sugli immobili, di questo Comune con effetto dal 1 gennaio 2002 come segue:
A) fabbricati:
1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;
2) altri fabbricati: 6,25 per mille;
B) aree fabbricabili:
1) aree definite di completamento PRG 6,25 per mille;
2) aree di diversa definizione PRG 5,5 per mille;
4. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale di euro 103,30; 5. di elevare la detrazione sull'abitazione principale di euro 144,00 nel caso di:
a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare siano compresi portatori di handicap o anziani di eta' superiore a 65 anni con invalidita' minima del 70% attestata da idonea certificazione ASL;
b) soggetti passivi con pensione minima sociale;
c) soggetti passivi portatori di handicap in possesso di idonea certificazione ai sensi della legge n. 104/92.
(Omissis).
02X00112;
Il comune di DOLO (provincia di Venezia) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili nei valori stabiliti per il 2001, ovvero nelle seguenti misure:
4,5 per mille sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente che la possiede considerando, altresi', abitazione principale una pertinenza (garage, soffitta, ripostiglio, ecc.) ancorche' distintamente iscritta in catasto;
7 per mille per le abitazioni non locate e relative pertinenze;
6 per mille per le rimanenti fattispecie imponibili;
le seguenti detrazioni:
e 103,29 per l'abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o altro diritto reale di godimento da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata;
nonche' le seguenti agevolazioni:
un'ulteriore detrazione di euro 103,29 ai contribuenti abitualmente assistiti dal Comune mediante integrazione monetaria del minimo vitale;
un'ulteriore detrazione di euro 103,29 ai contribuenti che siano direttamente riconosciuti (o che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare una o piu' persone riconosciute) invalidi civili dal 75% al 100% e che presentino idonea documentazione ai sensi della legge n. 118/71 e legge n. 104/92;
un'ulteriore detrazione di euro 103,29 alle giovani coppie che contraggono matrimonio entro il 2003 e che abbiano un reddito complessivo lordo non superiore a euro 25.822,85.
(Omissis).
02X00113;
Il comune di DORGALI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare, con decorrenza 1 gennaio 2002 e per lo stesso anno, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella percentuale del 5 per mille; di dare atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 richiamato nella premessa, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a euro 103,29.
(Omissis).
02X00114;
Il comune di DRAPIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo Comune, per l'anno 2002, l'aliquota unica del 5,5 per mille, con detrazione per la prima abitazione (residenti nella stessa) nella misura unica di euro 103,29.
(Omissis).
02X00115;
Il comune di FAVRIA (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nelle misure seguenti:
abitazione principale: 5 per mille;
abitazione cittadini italiani residenti all'estero: 5 per mille;
alloggi costituiti da 2 o piu' unita' immobiliari contigue occupate ad uso abitazione principale: 5 per mille;
abitazione principale soggetti in situazione di disagio economico-sociale: 5 per mille;
abitazioni recuperate: 5 per mille;
abitazione principale anziani e disabili: 5 per mille;
abitazioni secondarie possedute da non residenti: 7 per mille;
abitazione principale in uso gratuito a parenti: 5 per mille;
pertinenze abitazione principale: 5 per mille;
fabbricati ordinari: 5 per mille;
abitazioni locate: 5 per mille;
abitazioni non locate: 7 per mille;
fabbricati posseduti da imprese e non venduti: 7 per mille;
fabbricati categoria D: 5 per mille;
aree edificabili residenziali: 7 per mille;aree edificabili commerciali, industriali e artigianali: 7 per mille;
terreni agricoli: 5 per mille;
terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti: 5 per mille;
2. di dare atto che la detrazione d'imposta per la prima casa e' fissata in euro 103,29.
(Omissis).
02X00116;
Il comune di FICAROLO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel seguente modo:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,75 per mille;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/96: 5,75 per mille;
terreni agricoli: 6,75 per mille;
aree fabbricabili: 6,75 per mille.
2. di determinare la detrazione per abitazione principale in euro 103,29.
(Omissis).
02X00117;
Il comune di FIORENZUOLA D'ARDA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
4,7 per mille per abitazione principale (e per una sola pertinenza, ai sensi del vigente regolamento);
7 per mille ordinaria;
5,2 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati in sede locale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, commi 3, 4 e 5, ed eventuale relativa pertinenza; (detta aliquota vale per i mesi dell'anno successivi a quello di stipulazione del contratto);
dando atto che l'aliquota del 6,7 per mille, gia' in vigore nel 2001 per le unita' immobiliari tenute sfitte, dall'anno 2002 viene assorbita dall'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
2. di dare atto che il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata al 5,2 per mille deve entro il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi il contratto siglato ai sensi della legge n. 431/98, art. 2, commi 3, 4 e 5 valevole per l'anno d'imposta, oltre a un documento che attesti l'uso di abitazione principale da parte del conduttore; 3. di mantenere per l'anno 2002 la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale, come previsto dalla legge n. 662/96, art. 3, comma 55/2, a euro 113,62 e la detrazione per abitazione principalenella misura di euro 154,94 da applicarsi qualora il contribuente sia in possesso dei seguenti particolari requisiti:
A. pensionati con redditi non superiori alla pensione lNPS minima, aventi i seguenti requisiti:
a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o diritto di uso, usufrutto o abitazione sull'intero territorio nazionale;
b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;
c) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore al doppio dell'importo della pensione minima sociale del capofamiglia;
B. portatori di handicap aventi i seguenti requisiti:
a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;
c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;
d) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a euro 10.329,00 lordi, non tenendo conto di eventuali redditi derivanti dal suo status;
C. soggetti titolari di assistenza sociale, a seguito di istruttoria da parte dell'ufficio comunale "Assistenza", da presentare presso l'ufficio Tributi del Comune entro il 30 maggio dell'anno di riferimento, aventi i seguenti requisiti:
a) reddito minimo vitale;
4. di dare atto, che il contribuente per applicare la detrazione d'imposta di euro 154,94 deve presentare presso l'ufficio Tributi del Comune entro il 30 maggio dell'anno di riferimento i seguenti documenti:
pensionati titolari di pensione minima INPS:
a) autodichiarazione che l'abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento;
b) autodichiarazione attestante l'importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi;
portatori di handicap:
a) certificato di riconoscimento di invalidita' non inferiore al 100% al 1 gennaio dell'anno 2002;
b) autodichiarazione che l'abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento;
c) autodichiarazione attestante l'importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi;
soggetti titolari di assistenza sociale:
a) relazione del Servizio Assistenza del Comune;
b) autodichiarazione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare non supera o e' pari al reddito minimo vitale annuo;
c) autodichiarazione che l'abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento;
d) autodichiarazione attestante l'importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi;
e che, comunque, l'Amministrazione si riserva in ogni caso di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
(Omissis).
02X00118;
Il comune di FONTANELLE (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota del 5 per mille, detrazione per abitazione principale euro 104,00 (articoli 6 e 8 decreto legislativo n. 504/92).
(Omissis).
02X00119;
Il comune di FORNI AVOLTRI (provincia di Udine) ha adottato, il 14 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e di dare atto della conversione in euro della detrazione per l'abitazione principale, come segue:
abitazione principale 4,5 per mille;
altri immobili 6 per mille;
detrazione abitazione principale L. 200.000, euro 103,29.
(Omissis).
02X00120;
Il comune di FOSSO' (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquote:
5 per mille: abitazioni adibite ad abitazione principale;
6 per mille: aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di fabbricati, terreni ed aree;
detrazioni:
euro 259,00 per le abitazioni occupate da cittadini in situazioni di particolare disagio economico-sociale, considerando a tal fine ricadenti in tale definizione le famiglie con almeno un invalido al 100 per cento, indipendentemente dal reddito, come risultante da apposita documentazione (es. verbale ULSS o altra equiparabile);
e 104,00 per tutte le altre situazioni aventi diritto ai sensi di legge.
(Omissis).
02X00121;
Il comune di GAGLIANICO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
a) aliquota del 4,5 per mille per gli immobili utilizzati come prima abitazione del dichiarante e per quelli dati in locazione a soggetti che li utilizzano anche loro come prima abitazione;
b) aliquota base del 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti a tale tributo;
di dare atto che la misura della detrazione per la prima abitazione sara' fissata con deliberazione del Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio 2002.
(Omissis).
02X00122;
Il comune di GALLICCHIO (provincia di Potenza) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, come in effetti determina, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare, come in effetti si conferma, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale in e 103,29 cosi' come prescritto dall'art. 3, comma 55 punto 2) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).
02X00123;
Il comune di GAVARDO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire che per l'anno 2002 relativamente all'aliquota I.C.I. sara' applicata l'aliquota del 5 per mille. 2. di applicare per l'anno 2002, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come modificato daIl'art. 3 comma 54 della legge 23 dicembre 1996, un'ulteriore detrazione di e 61,98 per i nuclei familiari costituiti da un solo soggetto ultrasessantacinquenne o da una copia di anziani con capo famiglia ultrasessantacinquenne, che possiedono la sola casa di abitazione e che rientrino nei seguenti limiti di reddito: una persona (65 anni) reddito annuo e 6.201,10 due persone (con capo famiglia di 65 anni) euro 10.232,04. Gli interessati dovranno consegnare all'ufficio Tributi apposita dichiarazione in carta semplice, allegando lo stato di famiglia e copia del Mod. CUD - Mod. Unico o Mod. 730; 3. di mantenere invariati, per l'anno 2002, i valori medi delle aree edificabili nel Comune di Gavardo ai fini I.C.I. stabiliti con deliberazione consiliare n.13 del 28 febbraio 2000.
(Omissis).
02X00124;
Il comune di GENGA (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
3. fissare, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 7 per mille, con aliquota ridotta al 5 per mille e con una detrazione d'imposta di e 129,00 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.
(Omissis).
02X00125;
Il comune di GIVOLETTO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille, unica per tutti i tipi di immobili.
(Omissis).
02X00126;
Il comune di GOVONE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille, l'imposta comunale sugli immobili; 2. di confermare e convertire in e 103,29 la detrazione da applicare al totale dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
(Omissis).
02X00127;
Il comune di GROTTAMMARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. (omissis); 2. di confermare per l'anno 2002, cosi' come richiesto dall'assessore competente nell'allegato A) che va a far parte integrante e sostanziale della presente, le aliquote deliberate per l'anno 2001, nelle sotto elencate misure differenziate:
4 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale, dai proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie;
3,5 per mille per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite da accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
7 per mille per gli alloggi non locati, alloggi tenuti a disposizione, stagionali, alloggi non occupati, alloggi non allacciati ai servizi correnti per i quali non c'E' una dichiarazione di inagibilita'.
6,25 per mille per le altre unita' immobiliari, (aliquota ordinaria);
3. (omissis); 4. di aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale da euro 103,29 (L. 200.000) a euro 154,94 (L. 300.000), a favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I. appartenenti alla categoria dei pensionati che hanno compiuto il 60o anno di eta' al 1 gennaio 2002, in possesso di solo reddito di pensione, con reddito annuale imponibile, ai soli fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a euro 11.103,82 (L. 21.500.000). Sono esclusi dalla maggiore detrazione i contribuenti rientranti nella categoria sopra definita, quando l'abitazione principale sia classificata in categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, rispettivamente di tipo: signorile, villini, ville, castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e' fissato al 30 giugno 2002 in coincidenza con la scadenza relativa all'acconto I.C.I.; la maggiore detrazione non e' cumulabile con quella ordinaria prevista per legge;
(Omissis).
02X00128;
Il comune di GUASTALLA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. in misura del 6 per mille per tutti gli immobili ad esclusione degli alloggi non locati, non concessi in comodato o comunque non utilizzati, per i quali e' determinata l'aliquota in misura del 7 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale, fino a decorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, nella misura di euro 129,11.
(Omissis).
02X00129;
Il comune di IMOLA (provincia di Bologna) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria ai fini I.C.I. nella misura del 6,8 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 2. di stabilire, per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille, limitatamente alle unita' immobiliari, classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), adibite ad unita' abitativa, mantenute sfitte o a disposizione e secondo le ulteriori indicazioni riportate nell'allegato sub. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. di stabilire, per l'anno 2002, un'aliquota ridotta, nella misura del 5,3 per mille, esclusivamente in favore di:
a) persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente Regolamento I.C.I.) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario;b) le unita' immobiliari di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente Regolamento I.C.I.) nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 12 del vigente Regolamento I.C.I.;
c) soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente Regolamento I.C.I.);
4. di stabilire un'aliquota del 2 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune.
Per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in Comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi all'Ufficio Tributi.
Allegato A) Identificazione e definizione delle ipotesi per le quali si applica l'I.C.I. aI 7 per mille per l'anno 2002
Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2002 le unita' immobiliari, adibite ad abitazione, mantenute sfitte o a disposizione. Rientrano, pertanto, nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:
A) unita' immobiliare destinata ad abitazione e non locata perchE' tenuta a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione;
B) unita' immobiliare a disposizione posseduta in comproprieta' o acquistata in multiproprieta' limitatamente a coloro che non la abitano;
C) abitazione concessa in uso gratuito a NON familiare (secondo la nozione contenuta all'art. 433 deI codice civile) o a familiare che NON risiede in detta abitazione in base alle risultanze anagrafiche.
Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie:
a) unita' immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo contratto;
b) unita' immobiliari date in uso gratuito ad un proprio familiare (secondo la nozione contenuta all'articolo 433 del codice civile), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciO' risulti dalla iscrizione anagrafica;
c) una delle unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune (ove non sussistano le condizioni indicate all'articolo 12 comma 1 lettera c) del vigente Regolamento I.C.I. tali da consentire l'applicazione del trattamento dell'abitazione principale);
d) unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
e) i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio e' rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza.
(Omissis).
02X00130;
Il comune di ISOLA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 31 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata da questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis).
02X00131;
Il comune di LA LOGGIA (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 2001 e 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e per tutte le unita' immobiliari possedute che non siano adibite ad abitazione principale; 2. di ridurre per l'anno 2002 l'aliquota applicabile alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e alle sue pertinenze dal 5 per mille al 4,8 per mille; 3. di dare atto che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 4 del Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 4. di dare atto che sono considerate abitazioni principali, ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per le stesse annualmente deliberata, a condizione che la detrazione spetti comunque per una sola unita' immobiliare, le unita' immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso o comodato gratuito a:
a) parenti in linea retta e collaterale sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
b) coniuge, solo se separato o divorziato legalmente;
c) affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati), cosi' come previsto dall'art. 6 del Regolamento comunale sopra citato;
5. di confermare l'applicabilita' dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purchE' i fabbricati stessi non siano locati, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 662/96;
(Omissis).
1. di elevare la misura della detrazione spettante per l'abitazione principale a e 165,00 (lire 319.484) per le unita' immobiliari con tariffe d'estimo catastali inferiori o uguali a lire 200.000 (A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6); 2. di confermare la misura della detrazione spettante per l'abitazione principale in euro 129,00 (lire 249.991) per le unita' immobiliari con tariffe d'estimo catastali superiore a lire 200.000 (A/7 - A/1 - A/8); 3. di dare atto che l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, viene computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 3 del Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 4. di dare atto che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 4 del Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;5. di confermare l'applicabilita' dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purchE' i fabbricati stessi non siano locati, come previsto dall'art. 3, comma 56 della legge 662/96; 6. di dare atto dell'applicabilita' dell'aliquota ridotta e della detrazione alle unita' immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), al coniuge solo se separato o divorziato legalmente, agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati), a condizione che la detrazione spetti comunque per una sola unita' immobiliare, cosi' come previsto dall'art. 6 del regolamento suindicato.
(Omissis).
02X00132;
Il comune di LAINO (provincia di Como) ha adottato, il 1 ottobre 2001 e il 28 gennaio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 504/92 e dell'art. 3 comma da 53 a 59 legge finanziaria 23 dicembre 1996 n. 662, per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille; 2. di applicare la detrazione prevista dall'art. 8 comma 2 D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 legge finanziaria 23 dicembre 1996 n. 662, nella misura di euro 104, per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi:
a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le case popolari;
d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado);
f) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. di mantenere, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come modificato dall'art. 53 legge finanziaria 23 dicembre 1996 n. 662, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato prima del 1 gennaio 2002, a soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
(Omissis).
02X00133;
Il comune di LAS PLASSAS (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille.
(Omissis).
02X00134;
Il comune di LEMIE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. approvare per l'anno 2002, un'aliquota I.C.I. unica corrispondente al 5 per mille; 2. detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende:
quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi per le case popolari;
l'abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; (legge n. 75/93);
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti beata (art. 3 comma 56 della legge n. 662/96);
3. stabilire che:
alla pertinenza equiparata all'abitazione principale non si applica ulteriore detrazione;
L'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puO' essere computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti , soffitte e tettoie, ancorche' distintamente iscritte in catasto - art. 3 regolamento com.le I.C.I.); tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza.
(Omissis).
02X00135;
Il comune di LIMENA (provincia di Padova) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
----> Vedere tabella di pag. 41 <----
02XA0135;
Il comune di LOMBARDORE (provincia di Torino) ha adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002:
a) aliquota ordinaria: 6 per mille;
b) aliquota abitazione principale: 6 per mille;
c) abitazioni a disposizione o non locate: 7 per mille.
(Omissis).
02X00136;
Il comune di LUZZI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella misura unica del 5 per mille per tutti gli immobili; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, e 103,29 pari a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. sono equiparate ad abitazione principale quegli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, figli/genitori e genitori/figli con nucleo familiare a carico e utilizzata come abitazione principale alle condizioni deliberate nel regolamento comunale; 4. per beneficiare dell'agevolazione del comma 3), gli interessati dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 15/68, attestante il rapporto di parentela e presentare copia dell'atto di concessione dell'immobile in comodato gratuito, registrato ai sensi delle vigenti disposizioni;
(Omissis).
02X00137;
Il comune di MALBORGHETTO-VALBRUNA (provincia di Udine) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
ha confermato le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. nella seguente misura:
4,5 per mille abitazione principale;
6,5 per mille immobili diversi da abitazione principale; ha confermato la detrazione di e 103,29, per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis).
02X00138;
Il comune di MARA (provincia di Sassari) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nel 4 per mille in conformita' all'art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 e di quantificare la riduzione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale in e 103,29.
(Omissis).
02X00139;
Il comune di MASSA ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 la detrazione prevista per l'abitazione principale a L. 210.000 pari ad euro108,46; 2. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 3. di prevedere, ai sensi dell'art. 4, D.L. 8 agosto 1996 n. 437, un'aliquota ridotta nella misura del 4,6 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, e/o date in uso gratuito ai familiari (parenti ed affini entro il primo grado) e costituenti per questi stessi abitazione principale; 4. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 4,6 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta ecc.) purchE' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale (art. 59, comma 1, lettera d) D.Lgs. 446/97); 5. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille in favore dei proprietari di immobili e relative pertinenze che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, alle condizioni stabilite sulla base dei contratti tipo definiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9/12/98, n. 431; 6. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 6 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati sulla base di contratti in deroga agli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98, ai negozi, uffici, opifici, utilizzati, nonche' alle aree fabbricabili; 7. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 6,2 per mille agli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze detenuti a fini turistici o a disposizione per i quali il proprietario o il titolare di altro diritto reale risulta iscritto nei ruoli comunali della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani; 8. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille per gli opifici, i negozi, gli uffici sfitti e/o inutilizzati, gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze non locati da almeno due anni ai sensi dell'art. 2 comma 4, della legge n. 431/98; 9. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 9 per mille agli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze detenuti a fini turistici, o a disposizione per i quali il proprietario o il titolare di altro diritto reale non risulta iscritto alla data dei versamenti (acconto e saldo) nei ruoli comunali della tassa RSU per il periodo di imposta oggetto di tassazione. Il contribuente soggetto a recupero della tassa RSU per gli anni arretrati a seguito di autodenuncia o accertamento d'ufficio, non avra' diritto al rimborso I.C.I. della differenza di aliquota tra il 9 per mille di cui al presente punto e l'eventuale aliquota agevolata, per le tre annualita' pregresse; 10. di fissare per l'anno 2002 a L. 250.000 pari ad euro 129,11 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti ultra sessantacinquenni in possesso delle condizioni e dei requisiti espressi nelle premesse;11. di subordinare l'applicabilita' della maggior detrazione di L. 250.000 pari ad e 129,11 alla presentazione della relativa documentazione da parte degli aventi diritto.
(Omissis).
02X00140;
Il comune di MAZZE' (provincia di Torino) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' confermata nella misura del 5,3 per mille; 2. resta invariata e fissata in euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00141;
Il comune di MENAGGIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del D.lgs. 504/92, come modificato dalla legge 662/96:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;
altri immobili: 5,5 per mille;
3. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 58, comma 3 del D.lgs. n. 446/97 n. 50, le detrazioni d'imposta per l'anno 2002 come appresso indicato:
abitazioni principali euro 129,00;
per i possessori di sola abitazione principale tale detrazione e' elevata a euro 207,00 a tutela delle classi piu' deboli quali:
i cassaintegrati, i lavoratori in mobilita' e in disoccupazione, i nuclei familiari composti da pensionati a condizione che abbiano un reddito complessivo familiare fino a euro 14.461,00 aumentato di euro 1.033,00 per ogni familiare a carico, a condizione che la loro abitazione principale non sia classificata A1, A8, A9.
(Omissis).
02X00142;
Il comune di MESE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per le ragioni tutte riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6, del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53, dell'art. 3, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille.2. di confermare, anche per l'anno 2002, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad euro 103,30, con le precisazioni previste dall'articolo 4 del regolamento in materia di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato dal Consiglio comunale, con deliberazioni n. 57, del 26 novembre 1998.
(Omissis).
02X00143;
Il comune di MIGNANO MONTE LUNGO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
I.C.I. imposta comunale immobili: aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale ed equiparate;
aliquota del 6 per mille per altre abitazioni e terreni edificabili;
detrazione di euro 113,62 (L. 220.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali;
esenzione per i terreni agricoli;
aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che intendano eseguire interventi atti a recuperare unita' immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero di interesse artistico o architettonico nei centri storici, nonche' alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo dei sottotetti, per la durata di anni 3 dall'inizio dei lavori, avvalendosi delle disposizioni contenute all'art. 1, comma 4, 5 e 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - delibera di C.C. n. 67/98 e relativo regolamento.
(Omissis).
02X00144;
Il comune di MILAZZO (provincia di Messina) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare al 5 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno d'imposizione 2002; 2. di confermare, altresi', al 6 per mille l'aliquota I.C.I. limitatamente alle sole abitazioni possedute in aggiunta a quella principale.
(Omissis).
02X00145;
Il comune di MILENA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. stabilire per l'anno 2002 l'aliquota del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili; 2. operare la detrazione dell'importo di L. 200.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale;3. operare alle persone fisiche con eta' superiore a 63 anni, aventi reddito non superiore a L. 9.000.000, derivante da pensione ed altri assoggettabili all'Irpef, la detrazione per abitazione principale di L. 4.000.000.
(Omissis).
02X00146;
Il comune di MINERBE (provincia di Verona) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire nell'importo di e 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992; 3. di elevare, in conformita' dell'art. 3, comma 55, del D.Lgs. 23 dicembre 1996, n. 662, ad e 155,00, la detrazione per l'abitazione principale per la seguente categoria:
portatori di handicap: soggetti per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente uno o piu' componenti con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore al 66%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta'. usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;
c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta.
(Omissis).
02X00147;
Il comune di MISILMERI (provincia di Palermo) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili e' confermata anche per l'anno 2002 al 6 per mille; viene mantenuta in vigore anche per l'anno 2002 l'aliquota minima del 4 per mille per le abitazioni principali e per quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado; rimane determinata in L. 200.000, pari ad e 103,29, la detrazione per l'abitazione principale e per quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado.
(Omissis).
02X00148;
Il comune di MOLARE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 1 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali e nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per gli altri immobili; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 (e 103,29).
(Omissis).
02X00149;
Il comune di MOLTRASIO (provincia di Como) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 4 per mille:
a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze quali il garage, il box o posto auto, la soffitta e la cantina se ubicata nel medesimo edificio o complesso immobiliare, comunque ad una distanza non superiore a 300 m) utilizzate da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune;
b) unita' immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado purchE' residenti (senza detrazione);
5,4 per mille: unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie B-C-D-E-F; 7 per mille: altri immobili; di precisare che per i casi di cui alla lettera sub b) i relativi dati dovranno risultare nella denuncia originaria o modificativa o integrativa, fatta salva l'azione di accertamento di ufficio da parte del Comune;
(Omissis).
02X00150;
Il comune di MONSELICE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di applicare anche per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.
a) aliquota ordinaria deI 6,4 per mille: da applicare alle unita' immobiliari che non rientrano fra i casi previsti nei successivi punti b) e c) incluse le aree fabbricabili;
b) aliquota ridotta del 5 per mille: da applicare alle persone fisiche soggetti passivi, ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, agli assegnatari degli alloggi del- l'Azienda territoriale edilizia residenziale ed ai soggetti passivianziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per gli alloggi posseduti, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata e comunque, non abitata; alle unita' immobiliari pertinenziali l'abitazione principale;
c) aliquota del 7 per mille: da applicare alle unita' immobiliari sfitte;
2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni dell'imposta:
detrazioni (solo per l'abitazione principale):
ordinaria: euro 130,00;
maggiore: euro 186,00 nei casi ove ricorrano contemporaneamente le sotto indicate condizioni:
A):
1) nucleo familiare con tre o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni; 2) nucleo familiare composto da sei o piu' componenti; 3) nucleo familiare con almeno un componente di 70 anni o piu'; 4) nucleo familiare con uno o piu' soggetti disabili con invalidita' almeno del 66,7 per cento.
I requisiti indicati debbono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2002;
B) condizioni di reddito del nucleo familiare: per un componente e 7.750,00; per 2 componenti euro 15.500,00; per 3 componenti e 23.250,00; per 4 componenti e 31.000,00; per 5 componenti euro 38.750,00; per ulteriori componenti aggiungere euro 2.100,00 per ogni persona in piu'. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito sopra indicato, si detraggono e 2.583,00 per ciascun lavoratore autonomo. Al reddito lordo pro-capite-imponibile IRPEF - dei componenti il nucleo familiare debbono essere conteggiate eventuali rendite finanziarie, Bot, Cct, dividenti azionari, ecc.
Le situazioni di reddito sono riferite all'anno 2001.
Il beneficio della maggiore detrazione e' subordinata alla condizione che i componenti il nucleo familiare non possiedano, alla data del 1 gennaio 2002, alcuna proprieta' immobiliare sul territorio nazionale e all'estero, oltre all'abitazione principale e sue pertinenze, cantina, garage, box.
Ulteriore detrazione: euro 258,00.
La detrazione verra' elevata a euro 258,00 nel caso in cui il nucleo familiare, con la presenza di almeno un componente di 70 anni o piu', proprietario dell'unico immobile occupato alla data del 1 gennaio 2002 sul territorio nazionale e all'estero, non superi il reddito determinato dal valore della pensione minima INPS, riferita all'anno 2002 tenendo conto dei dati indicati nella tabella di seguito riportata: per un componente: € 5.105,00 per due componenti: € 7.660,00 per tre componenti: € 9.190,00 per quattro componenti: € 10.720,00 per cinque componenti: € 12.252,00 per sei componenti: € 13.783,00
(Omissis).
02X00151;
Il comune di MONTAQUILA (provincia di Isernia) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).Determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella seguente misura:
abitazione principale:
aliquota: 4,5 per mille;
detrazione: euro 103,29;
altri fabbricati ed aree fabbricabili:
aliquota: 5,5 per mille.
(Omissis).
02X00152;
Il comune di MONTE VIDON CORRADO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
I.C.I. ordinaria: 5,25 per mille;
Detrazione prima casa euro 115,00;
I.C.I. seconde case 6,25 per mille.
(Omissis).
02X00153;
Il comune di MONTEBELLO DI BERTONA (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille senza apportare alcuna differenziazione di aliquota secondo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge (detrazione L. 200.000 per abitazione principale).
(Omissis).
02X00154;
Il comune di MONTECARLO (provincia di Lucca) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come segue:
abitazione principale: 5 per mille;
pertinenze dell'abitazione principale: 5 per mille;
terreni agricoli: 6 per mille;
fabbricati diversi dall'abitazione principale: 6,6 per mille;
aree edificabili: 7 per mille.
(Omissis).
02X00155;
Il comune di MONTECCHIO (provincia di Terni) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'esercizio finanziario 2002 l'aliquota I.C.I. nella stessa misura stabilita per l'anno 2001 ed in particolare come segue:
aliquota:
5,75 per mille per l'abitazione principale;
6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000 - euro 103,29.
(Omissis).
02X00156;
Il comune di MONTEFORTE D'ALPONE (provincia di Verona) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 2. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
b) altre unita' immobiliari: 6 per mille;
c) aree fabbricabili: 6 per mille;
d) terreni agricoli: 6 per mille;
3. di determinare per l'anno 2002 in e 103,30 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze.
(Omissis).
02X00157;
Il comune di MONTEGIORDANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di confermare per l'anno 2002 per l'Imposta comunale sugli immobili:
a) l'aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati;
b) l'aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili e i terreni agricoli, se dovuta per quest'ultimi;
c) la detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale;
d) considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, a condizione che gli stessi siano coniugati o conviventi in coppie di fatto.
(Omissis).
02X00158;
Il comune di MONTEPRANDONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 3 dicembre 2001 e il 28 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili IC.l. da applicare per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
aliquota I.C.l. per l'abitazione principale: 5 per mille;
altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: 6,5 per mille;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., i terreni non fabbricabili utilizzati per attivita' agro-pastorali godono dell'aliquota ridotta del 5 per mille, a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e che la quantita' e qualita' di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente; 3. di determinare, ai sensi della normativa vigente, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 (e 103.29), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il diritto di proprieta' del soggetto passivo; 4. di determinare, ai fini dell'art. 8, comma 3, deI D.Lgs. 504/92, nella misura di L. 150.000 (e 77,46) l'importo dell'ulteriore detrazione concessa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di proprieta' di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, da individuare con deliberazione dell'organo consiliare;
(Omissis).
di fare proprie le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 stabilite con atto di G.C., n. 332 del 3 dicembre 2001 e precisamente:
aliquota I.C.I. per l'abitazione principale: 5 per mille;
altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: 6,5 per mille;
aliquota I.C.I. per i terreni non fabbricabili utilizzati per attivita' agro-silvo-pastorali: 5 per mille (art. 16 del vigente regolamento I.C.I.), a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e che la quantita' e qualita' di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente;
di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; di individuare, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, comma 3, le seguenti categorie dei soggetti passivi I.C.I. ammessi alle ulteriori detrazioni, secondo le condizioni di ammissibilita' e gli importi di seguito indicati:
A) titolari di pensioni o assegni minimi che, alla data del 1 gennaio 2002, abbiano compiuto il 65o anno di eta' , con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 10.329,13 (L. 20.000.000): ulteriore detrazione di euro 77,46 (L.150.000);
B) soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda disabili con invalidita' non inferiore al 75%, risultante dalle competenti strutture pubbliche, con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 10.329,13 (L. 20.000.000): ulteriore detrazione di euro 77,46 (L. 150.000);C) disoccupati o lavoratori posti in cassa integrazione o in lista di mobilita', con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 10.845,59 (L. 21.000.000), oltre a euro 826,33 (L. 1.600.000) per ogni persona a carico: ulteriore d etrazione di euro 77,46 (L. 150.000);
D) Soggetti con nucleo familiare di almeno 3 componenti il cui reddito familiare complessivo ai fini IRPEF, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superi l'importo di euro 7.746,85 (L. 15.000.000): ulteriore detrazione di euro 51,64 (L. 100.000);
di stabilire che i soggetti individuati nelle lettere A)-B)-C)-D) sono ammessi al beneficio dell'ulteriore detrazione a condizione che:
I) il soggetto passivo e i componenti del relativo nucleo familiare non siano proprietari (o titolari di altro diritto reale) o possessori, nel territorio nazionale, di altri immobili o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;
Il) il soggetto passivo non abbia ceduto in locazione gli immobili oggetto della richiesta di ulteriore detrazione I.C.I.;
di fissare al 30 settembre 2002 il termine, perentorio, per la presentazione, all'ufficio tributi del comune di Monteprandone, su modelli predisposti dallo stesso Ufficio, della domanda necessaria per la concessione dell'ulteriore detrazione I.C.I.; di dare atto che la maggiore detrazione sara' determinata, in misura proporzionale, per iI periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste e che nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge. Allegato A) Il soggetto passivo I.C.I. puO' usufruire della maggiore detrazione I.C.I. per l'anno 2002, se sussistono le seguenti condizioni generali:
A) nessuno dei componenti il nucleo familiare e' proprietario (o titolare di altro diritto reale) o possessore di altri immobili o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;
B) non ha ceduto in locazione gli immobili oggetto della richiesta di ulteriore detrazione I.C.I.;
e se sussiste una delle seguenti condizioni specifiche:
C) il richiedente deve essere titolare di pensione o di assegni minimi e deve aver compiuto alla data del 1 gennaio 2002 l'eta' di 65 anni e il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non e' superiore a euro 10.329,13 (L. 20.000.000);
Misura dell'ulteriore detrazione: euro 77,46 (L. 150.000);
D) nel nucleo familiare del richiedente convive cittadino con invalidita' non inferiore al 75% e il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non e' superiore a euro 10.329,13 (L. 20.000.000),
Misura dell'ulteriore detrazione: euro 77,46 (L. 150.000);
E) il richiedente e' disoccupato/in cassa integrazione/in lista di mobilita' e il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non e' superiore a euro 10.845,59 (L. 21.000.000), oltre a euro 826,33 (L. 1.600.000) per ogni persona a carico,
Misura dell'ulteriore detrazione: euro 77,46 (L. 150.000);F) il nucleo familiare del richiedente e' composto da almeno tre componenti il cui complessivo imponibile non e' superiore a euro 7.746,85 (L. 15.000.000),
Misura dell'ulteriore detrazione: euro 51.64 (L. 100.000)
Punto 7 all'ordine del giorno 7) Art. 8 D.Lgs. n. 504 del 30 ottobre 1992, comma 3: detrazioni I.C.I. anno 2002 - Provvedimenti attuativi (ufficio tributi) Tiburtini:
Considerato che l'amministrazione comunale ritiene opportuno anche per l'anno 2002 tutelare alcune categorie di soggetti passivi che presentano situazione di particolare disagio economico e sociale e che possono presentare una apposita domanda mediante un modello predisposto dall'ufficio tributi, entro il termine perentorio del 30 settembre 2002, per ottenere ulteriore detrazione. Queste ulteriori detrazioni il soggetto passivo puO' usufruire di una maggiore detrazione se sussistono le seguenti condizioni generali: primo, e' che nessuno dei componenti di un nucleo familiare e' proprietario o possessore di altri immobili; due, che non ha ceduto in locazione gli immobili oggetto della richiesta di ulteriore detrazione. L'ulteriore detrazione, oltre a quelle fisse di Lire 200 mila previste per la prima casa, c'E' un'ulteriore detrazione di euro 77,46 per il richiedente titolare di una pensione non superiore a euro 10.329 e una eta' superiore ai 65 anni. Una ulteriore detrazione di euro 71, e' prevista quando nel nu cleo familiare del richiedente convive un cittadino con invalidita' non inferiore al 75% e la dichiarazione dei redditi non e' superiore a euro 10.329. Una ulteriore detrazione di euro 77,46 e' prevista quando il richiedente e' disoccupato o in cassa integrazione o in lista di mobilita', quando il reddito non e' superiore a euro 10.845; una ulteriore detrazione di euro 51,64 e' prevista quando il nucleo del richiedente e' composto da almeno 3 componenti il cui reddito complessivo non e' superiore a euro 7.746.
(Omissis).
02X00159;
Il comune di MONTEVARCHI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). terreni agricoli: 6,3 per mille; aree fabbricabili: 6,3 per mille; altri fabbricati: 6,3 per mille; abitazione principale: 4,9 per mille; abitazioni a disposizione, non locate o non cedute in comodato o in uso (*): 7 per mille.
(*) per abitazioni non locate o non cedute in comodato o in uso si intende l'immobile che, ai fini IRPEF, ha una rendita catastale aumentata di un terzo.
abitazioni locate ai soggetti di cui alla legge regionale n. 96/96: 4 per mille;
Per avere diritto a tale agevolazione dovra' essere presentata apposita comunicazione indirizzata al servizio Tributi del Comune. (entro il 31 dicembre di ogni anno);
abitazioni soggette a interventi di cui all'art. 1 comma 5 legge n. 449/97: 4 per mille.
Per avere diritto a tale agevolazione dovra' essere presentata apposita comunicazione indirizzata al servizio Tributi del Comune (entro il 31 dicembre di ogni anno).Tale beneficio economico puO' essere applicato alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di 3 anni dall'inizio dei lavori. I necessari controlli saranno effettuati internamente, dal Servizio Tributi del comune in collaborazione con l'ufficio urbanistica del Comune;
abitazioni locate ai soggetti (**) in esecuzione alla legge n. 431/1998 nonche' della legge 27 luglio 1978, n. 392: 4 per mille.
(**) Per avere diritto a tale riduzione d'aliquota dovra' essere presentato, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia del contratto di locazione regolarmente registrato e stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431, o stipulato in base alla legge n. 392/1978, oltre ad apposita comunicazione indirizzata al servizio Tributi del Comune.
(Omissis).
02X00160;
Il comune di MORINO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002:
aliquota ordinaria 6,3 per mille;
aliquota prima casa 5,1 per mille;
detrazione prima casa euro 103,29.
(Omissis).
02X00161;
Il comune di MORIONDO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di fissare l'aliquota unica dell'I.C.I., nella misura del 6 per mille; di determinare la misura della detrazione per abitazione principale in euro 104,00 con arrotondamento della detrazione minima di legge euro 103,29, al fine di facilitare i versamenti ai contribuenti.
(Omissis).
02X00162;
Il comune di MURLO (provincia di Siena) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
conferma l'aliquota ordinaria al 6 per mille;
riduzione dell'aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza dal 5 per mille al 4,8: l'aliquota del 4,8 per mille e' applicata anche alla sola abitazione concessa dal proprietario/possessore a titolo gratuito a parenti di primo grado residenti nel Comune di Murlo, in detta abitazione, senza perO' usufruire della detrazione d'imposta, previa presentazione della dichiarazione;
conferma dell'applicazione dell'aliquota del 7 per mille per altre abitazioni, come segue:
aliquota del 7 per mille per abitazioni sfitte o a disposizione del proprietario;
riduzione dell'aliquota del 7 per mille al 6 per i fabbricati diversi dalla prima abitazione locati con contratto registrato;
2. di applicare, con le modalita' descritte in narrativa, la detrazione di L. 300.000 pari a e 154,94 sull'imposta dovuta a titolo di abitazione principale ai soggetti che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:
soggetto passivo proprietario di un'unica abitazione (di categoria A/2, A/3, A/4), con reddito familiare imponibile IRPEF, derivante da pensione, relativo all'anno 2001, pari o inferiore a L. 21.000.000 pari a e 10.845,59 (con esclusione del reddito derivante dal fabbricato);
nel nucleo familiare del soggetto passivo proprietario di un'unica abitazione (di cat. A/2, A/3, A/4) e' presente un invalido totale, beneficiario dell'indennita' di accompagnamento.
(Omissis).
02X00163;
Il comune di MURO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo Comune.
(Omissis).
02X00164;
Il comune di NEVIGLIE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del Comune di Neviglie nella misura del 5 per mille, nonche' la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000, pari a e 103,29.
(Omissis).
02X00165;
Il comune di NOLE CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 e 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare nell'aliquota del 5,5 per mille, da applicare sull'imponibile individuato dal D.Lgs. n. 504/92 istitutivo dell'imposta, la misura dell'imposta I.C.I. da applicare nell'ambito comunale per l'anno 2002;
(Omissis);
determinare in e 144,00 la detrazione d'imposta I.C.I. per la prima casa relativamente al 2002.
(Omissis).
02X00166;
Il comune di NORMA (provincia di Latina) ha adottato, il 2 e 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
a) l'aliquota ordinaria e' stabilita in 6,5 per mille per l'unita' immobiliare ed aree fabbricabili;
b) la stessa e' ridotta del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze;
di proporre le seguenti aggiunte al regolamento I.C.I. vigente:
articolo 8 si aggiunge il comma 6: "L'aliquota ridotta si applica all'abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nonche' per quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta o collaterale che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente";
articolo 9, 1o comma e' cosi' modificato: dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, cosi' come individuata dai commi 1 e 2 dell'art. 4, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare e 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Tale detrazione non spetta ai parenti entro il primo grado in linea retta o collaterale ai quali e' stata concessa in uso gratuito l'unita' immobiliare e che la utilizzano come abitazione principale;
(Omissis);
1. di integrare e modificare il regolamento I.C.I. e precisamente gli articoli 8 e 9:
l'art. 8 "Diversificazione tariffaria" viene integrato con l'aggiunta del comma 6 che recita: "L'aliquota ridotta si applica alla abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nonche' per quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta o collaterale che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente";
l'art. 9 comma 1 e' cosi' modificato: "Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, cosi' come individuata dai commi 1 e 2 dell'art. 4, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare e 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione non spetta ai parenti entro il primo grado in linea retta o collaterale ai quali e' stata concessa in uso gratuito l'unita' immobiliare e che la utilizzano come abitazione principale".
(Omissis).
02X00167;
Il comune di NOSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.), che verra' applicata sul territorio comunale come segue:
6 per mille con detrazione di e 103,29, per l'abitazione principale;
6 per mille per tutte le altre categorie.
(Omissis).
02X00168;
Il comune di ORTIGNANO RAGGIOLO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, a far data dal 1 gennaio 2002, aliquote differenziate di imposta sugli immobili da applicare in questo Comune pari al 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali ed al 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di aumentare, ai sensi del disposto dal comma 55 punto 2 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, la detrazione a e 104,00 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale senza previsione di ulteriori riduzioni come riconosciuto dall'art. 3 comma 55 punto 3 della legge n. 662/1996.
(Omissis).
02X00169;
Il comune di PACHINO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, come di fatto conferma, per l'anno 2002 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, nella stessa misura di quella dell'anno 2001 e precisamente:
a) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) aliquota ordinaria nella misura del 6,75 per mille da applicare a tutti gli altri immobili;
2. di confermare, come di fatto conferma, per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella stessa misura di quella dell'anno 2001, che tradotta in euro, e' fissata in e 103,29.
(Omissis).
02X00170;
Il comune di PALLARE (provincia di Savona) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nelle misure sottoindicate:
6 per mille aliquota ordinaria;
5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con una detrazione di e 103,29.
(Omissis).
02X00171;
Il comune di PARODI LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del Comune di Parodi Ligure nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 5 per mille;
aliquota per seconda abitazione ed eventuali pertinenze (es. box) delle seconde abitazioni 6 per mille;
2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 legge n. 662/1996 e' determinata nella misura di e 103,29.
(Omissis).
02X00172;
Il comune di PARRANO (provincia di Terni) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come stabilite con propria delibera di C.C. n. 6 del 17 marzo 2001.
(Omissis).
1. di determinare ed applicare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
a) 5,75 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e dai soggetti previsti per legge, inoltre le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) 6,25 per mille per immobili concessi in locazione a condizione che la locazione risulti da contratto regolarmente registrato ( come risulta dalle attuali leggi in vigore);
c) 7 per mille per le unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale dai proprietari che non risultano locate;
d) 6 per mille per gli immobili che non rientrano nella descrizione delle lettere a), b), c);
2. di confermare la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
02X00173;
Il comune di PASTRENGO (provincia di Verona) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze come definite dall'art. 817 del Codice civile;
6 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati (terreni edificabili, altri fabbricati);
2. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nella misura seguente:
a) da L. 200.000 a L. 250.000 per l'abitazione principale e relative pertinenze;
b) da L. 200.000 a L. 350.000 per i contribuenti che si trovino in almeno una delle seguenti situazioni:
contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap o invalido riconosciuto nelle forme stabilite dalla legge con percentuale di invalidita' e/o di handicap del 100%;
contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti piu' di due figli minori;
contribuenti titolari di pensione sociale o coniugati con titolari di pensione sociale;
contribuenti il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo annuo non superiore all'ammontare della pensione sociale.
La detrazione di cui al punto b) e' rapportata al periodo di effettiva sussistenza delle condizioni richieste.
(Omissis).
02X00174;
Il comune di PASTURANA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'applicazione dell'I.C.I. con aliquota unica nella misura del 5 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica fissa di euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis).
02X00175;
Il comune di PAULARO (provincia di Udine) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, per l'esercizio finanziario 2002, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), senza alcuna diversificazione dell'aliquota stessa; 2. di fissare, per l'esercizio finanziario 2002, nella misura di euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale, senza alcuna elevazione della detrazione e riduzione dell'imposta.
(Omissis).
02X00176;
Il comune di PEDRENGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 gennaio e 4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune e' fissata nelle misure del 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori (cosi' come rettificato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 4 marzo 2002), del 6,5 per mille per gli alloggi non residenziali, per le abitazioni non locate e per tutti gli immobili che non siano abitazione principale, del 4 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in uso gratuito a familiari.
Viene aumentata da euro 103,29 a euro 154,94 la detrazione sull'I.C.I. che compete alle abitazioni principali e alle pertinenze delle seguenti categorie:
pensionati;
disoccupati;
lavoratori dipendenti.
Vengono stabiliti i sotto elencati criteri:
a) unica proprieta' la casa in cui si abita (viene escluso chi e' proprietario di seconda casa su tutto il territorio nazionale ed estero, nonche' chi e' proprietario di terreni e di altri beni immobili);
b) non e' applicabile l'ulteriore detrazione alle unita' classificate in catasto con rendita superiore a euro 516,46, (L. 1.000.000.);
c) limiti di reddito (reddito familiare lordo):
1. componente: euro 9.296,22 - L. 18.000.000;
2. componenti euro 12.911,42 - L. 25.000.000;
3. componenti euro 17.043,08 - L. 33.000.000;
4. componenti euro 20.658,28 - L. 40.000.000;
5. componenti euro 23.240,56 - L. 45.000.000;
6. componenti euro 27.372,22 - L. 53.000.000;
7. comp. ed oltre euro 29.954,50 - L. 58.000.000;
d) sono esclusi i nuclei familiari che al loro interno, abbiano soggetti non compresi nelle categorie di cui al punto 1).
La mancanza di uno solo dei su menzionati requisiti soggettivi ed oggettivi comporta la decadenza del diritto alla detrazione.
La Giunta Comunale vagliera' ed eventualmente accogliera' richieste di ulteriore detrazione I.C.I. avanzate da lavoratori autonomi che dimostrino di trovarsi in condizioni di oggettive difficolta' economiche.
Le istanze potranno essere presentate sino a 20 giorni prima del termine ultimo fissato per il pagamento della 1a rata.
L'Amministrazione accogliera' le richieste con riserva, al fine di verificare il diritto all'ulteriore detrazione.
(Omissis).
1. di rettificare, (omissis), la propria deliberazione n. 14/G.C. del 28 gennaio 2002 stabilendo che l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per l'abitazione principale e' estesa a tutte le sue pertinenze;
(Omissis).
02X00177;
Il comune di PEGOGNAGA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2002:
a) aliquota ordinaria 6,95 per mille;
b) aliquota abitazione principale 4,7 per mille per:
unita' immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario.
Detrazione di imposta: euro 103,29;
unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario.
Detrazione di imposta: euro 103,29;
alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari.
Detrazione di imposta: euro 103,29;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.
Detrazione di imposta: euro 103,29;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata a fini abitativi;
Detrazione di imposta: euro 103,29;
abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado (genitori, figli) che la occupano quale loro abitazione principale.
Detrazione di imposta: nessuna;
c) aliquota per alloggi non locati 7 per mille intendendosi per alloggi non locati quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati o a disposizione, cioE' utilizzati in modo saltuario o privi di regolare contratto di affitto. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli alloggi non locati in quanto dichiarati inagibili o inabitabili.
(Omissis).
02X00178;
Il comune di PELUGO (provincia di Trento) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), a valere per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale riguardante l'imposta comunale sugli immobili in L. 500.000; 2. di mantenere inalterata l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille.
(Omissis);
4. di modificarel'art. 6 del regolamento I.C.I. nel senso di prevedere la possibilita' anche per i fratelli di godere della detrazione I.C.I. per la prima casa (nella specie al primo comma dopo ".... entro il primo grado ..." si aggiunge .... "e fratelli ...".
(Omissis).
02X00179;
Il comune di PENNA IN TEVERINA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) a carico di proprietari che risiedano nell'immobile (prima casa): tariffa del 5 per mille; b) a carico di proprietari che non risiedano nell'immobile (seconda casa etc.): tariffa del 6 per mille; c) a carico di proprietari, residenti o meno, che eseguano interventi volti al recupero della unita' immobiliare in oggetto, perchE' inagibili o inabitabili, o finalizzati al recupero di tali immobili di interesse artistico od architettonico, o infine volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, ovvero all'utilizzo di sottotetti, sempre e comunque qualora l'immobile in oggetto si trovi nel centro storico: tariffa agevolata del 4 per mille; d) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale euro 103,30.
(Omissis).
02X00180;
Il comune di PERTENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi in questo Comune, nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis).
02X00181;
Il comune di PESCAGLIA (provincia di Lucca) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
A) di approvare le aliquote deIII.CI. imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1 gennaio 2002, come segue:
1) aliquota per abitazione principale del 5,6 per mille, intendendo per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente;
2) aliquota del 6,8 per mille da applicare per tutti gli altri soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione ed utilizzazione.
(Omissis).
02X00182;
Il comune di PETRITOLI (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di fissare in questo comune, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) istituita dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dalle norme del Capo I del Titolo I del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nell'aliquota del 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale e del 6 per mille per i restanti immobili, in misura unica per tutto il territorio comunale; 3. di dare atto che l'aliquota si applica sulla base imponibile prevista dall'art. 5 del suddetto decreto legislativo, e' dovuta dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 e che le detrazioni applicabili sono quelle previste dalla legge; 4. di dare atto che per la disciplina dell'imposta si applicano tutte le norme previste nel Capo I del Titolo I del suddetto decreto legislativo n. 504/1992; 5 di stabilire che l'Ufficio Tributi provvedera' alle incombenze previste dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 6. di stabilire che la detrazione prevista dalle vigenti norme di legge viene confermata nella misura di L. 200.000, gia' applicata negli anni precedenti.
(Omissis).
02X00183;
Il comune di PIADENA (provincia di Cremona) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I) nelle seguenti misure:
fabbricati: aliquota ordinaria 6 per mille;
case sfitte: 7 per mille;
terreni agricoli: 7 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille;
abitazioni dove hanno residenza e dimora dal 1 gennaio 2002 coppie di nuova formazione: 5 per mille e detrazioni di euro 258,23, per i primi due anni;
detrazione ordinaria: euro 103,29;
detrazione per la prima casa: euro 130,00;
detrazione per la prima casa riferita a fabbricati classificati nella categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile) ed a soggetti aventi reddito imponibile superiore a euro 78.000: euro 103,29.
(Omissis).
02X00184;
Il comune di PIAGGE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue:
6,5 per mille, aliquota ordinaria;
5,5 per mille, aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
5,5 per mille, aliquota ridotta per immobili adibiti ad abitazione locata;
di confermare nella misura di L. 200.000 (euro 103,29) la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02X00185;
Il comune di PIARIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di applicare, per l'anno 2002, nella misura unica del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, con la detrazione di euro 103,29 (L. 200.000), per la prima casa; 2. di confermare, per l'anno 2002, il valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, e cosi' stabilita:
euro 41,31 (L. 80.000), al mq per le zone di completamento;
euro 25,82 (L. 50.000), al mq per le aree soggette a lottizzazione.
(Omissis).
02X00186;
Il comune di PIETRAMONTECORVINO (provincia di Foggia) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
1a abitazione 5 per mille e la detrazione ordinaria di euro 103,29;
per gli immobili ricadenti nella zona "³A" di interesse ambientale giusto quanto riportato nel vigente P.R.G., cosi' come previsto dal comma 4, art. 5 del Regolamento che disciplina l'I.C.l., 4 per mille;
2a abitazione ed altre 7 per mille.
(Omissis).
02X00187;
Il comune di PIEVE FOSCIANA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
A) Aliquota del 4 per mille:
per l'abitazione del contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario e nella quale dimora abitualmente;
per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
per l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari adibito a dimora abituale dell'assegnatario;
per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata o ceduta in comodato;
per le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.
Per pertinenze si intendono le unita' immobiliari inscritte in categoria catastale C2, C6 e C7 anche se accatastate separatamente, insistenti sullo stesso mappale o mappale confinante;
B) Aliquota del 6 per mille:
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
aree edificabili;
C) Aliquota del 6,5 per mille:
per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale;
D) Aliquota del 5,5 per mille:
per tutti gli altri immobili;
2. di stabilire per l'anno 2002, in euro 103,29 la detrazione ordinaria per tutte le unita' immobiliari assoggettate all'aliquota del 4 per mille; 3. di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire della aliquota di cui al punto B), (del 6 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato) dovranno presentare apposita dichiarazione redatta esclusivamente sul modello predisposto dal responsabile del tributo.
(Omissis).
02X00188;
Il comune di PIGLIO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire, (omissis), l'aliquota I.C.I. per il 2002 nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali, con le riduzioni e detrazioni di seguito riportate, oltre a quelle previste dalla legge, e del 5,75 per mille per tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili;
Abitazione principale:
detrazione: euro 103,29;
sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e classificate nel gruppo A;
detrazione elevata: euro 180,00;
su richiesta da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, pena esclusione dal beneficio per:
disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni alla data del 1 gennaio 2002, con coniuge ugualmente disoccupato;
nuclei familiari che abbiano al proprio interno un soggetto portatore di handicap (non inferiore al 75%) ed un reddito complessivo annuo non superiore a euro 20.658,28 (lordo);
contribuenti di eta' superiore ad anni 65, titolari di reddito di pensione non superiore a euro 7.746,85 annui lordi se appartenenti a nuclei familiari composti da una sola persona, oppure con un reddito familiare non superiore a euro 15.493,71 e che alla data del 1 gennaio 2002 non possiedono altri immobili di categoria A;
proprietari che, per motivi di anzianita' o di infermita' siano residenti presso un istituto di ricovero sanitario, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata con allegato il certificato di degenza o ricovero e a condizione che l'immobile in parola non sia stato dato in locazione.
(Omissis).
02X00189;
Il comune di PIGRA (provincia di Como) ha adottato, il 7 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, (omissis), fissando per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura cosi' come segue:
abitazione principale 5 per mille;
tutti gli altri immobili 6 per mille;
2. di applicare la sola detrazione d'imposta di L. 200.000 in ragione annua per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02X00190;
Il comune di POGGIO RENATICO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 28 dicembre 2001 e il 29 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di applicare per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, con le seguenti aliquote:
6 per mille, aliquota base;
5,5 per mille, aliquota da applicare agli immobili concessi in locazione con contratto-tipo; a persone che la utilizzino come abitazione principale (art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431). Il proprietario interessato puO' attestare la sussistenza delle condizioni richieste per la fruizione dell'aliquota agevolata mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale e' resa o mediante esibizione del contratto suddetto;
7 per mille, aliquota da applicare sulle aree edificabili da urbanizzare, gia' comprese nel vecchio PRG e trasferite tal quali nel vigente PRG, per le quali non sia ancora stato approvato il relativo piano attuativo. Le aree edificabili da urbanizzare, non comprese nel vecchio PRG ma presenti nel vigente PRG, saranno assoggettate all'aliquota base del 6 per mille per un periodo di anni 2 (due) decorrenti dalla data di esecutivita' del PRG stesso. (30 novembre 2000).
2. di determinare per l'anno 2002, ai sensi del comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92, per l'abitazione principale, rapportandole al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, le seguenti detrazioni d'imposta:
euro 130,00 pari a L. 251.715 per la generalita' dei contribuenti;
e 258,22 pari a L. 499.984 per coloro che si trovano in si- tuazione di particolare disagio economico-sociale come di seguito individuato:
a) pensionati o portatori di handicap monoreddito, che abbiano un reddito non superiore a euro 8.197,72 pari a L. 15.873.000 annuo lordo, riferito all'anno 2001, ed essere in condizione non lavorativa;
b) pensionati o portatori di handicap inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno 2001, non superiore ad euro 13.238,34 pari a L. 25.633.000, aumentate di euro 1.012,77 pari a L. 1.961.000 per ogni persona a carico;
c) disoccupati, lavoratori in Cassa integrazione, in mobilita', con reddito annuo come riportato ai precedenti punti a) e b);
d) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quando previsto ai punti precedenti;
e) per poter usufruire della detrazione fino a euro 258,22 pari a L. 499.984, i redditi sopra indicati dovranno essere comprensivi di eventuali pensioni dirette erogate da Stati Esteri e gli altri componenti il nucleo familiare non debbono possedere alcuna altra unita' immobiliare;
f) tali condizioni, al fine del riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione, debbono essere dimostrate mediante autocertificazione.
(Omissis).
02X00191;
Il comune di POGGIO SAN VICINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali.
(Omissis).
02X00192;
Il comune di POGNANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) altre unita' immobiliari 7 per mille;
c) terreni agricoli 7 per mille;
d) aree edificabili 7 per mille;
2. di determinare per l'anno 2002 in euro 103,50 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00193;
Il comune di PONTE (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, a decorrere dal 1 gennaio 2002, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
(Omissis).
02X00194;
Il comune di PONTELANDOLFO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
I.C.I.: aliquota del 5 per mille, detrazione abitazione principale euro 154,93 pari a L. 300.000.
(Omissis).
02X00195;
Il comune di PORTACOMARO (provincia di Asti) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune, nella misura unica del 6 per mille, come gia' applicata per l'anno 2001.
(Omissis).
02X00196;
Il comune di POSSAGNO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura del: 6 per mille per tutti gli immobili; 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione di euro 154,94 per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00197;
Il comune di POZZOLEONE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota unica 4,5 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000 (euro 103,29); considerata "direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".
(Omissis).
02X00198;
Il comune di POZZUOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. fissare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi per l'anno 2002:
a) aliquota ordinaria: 7 per mille;
b) aliquota ridotta: 6 per mille, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
2. confermare in L. 200.000 (duecentomila) la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 504/92, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, Iegge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).
02X00199;
Il comune di PRAROSTINO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
In merito all'imposta comunale sugli immobili sono confermate per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni gia' previste per l'anno 2001 e cosi' determinate:
6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
7 per mille per gli altri fabbricati;
detrazione per l'abitazione principale: euro 103,30 (L. 200.000).
(Omissis).
02X00200;
Il comune di PRATA DI PORDENONE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni:
un'aliquota pari al 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
l'aliquota unica pari al 6 per mille per tutti gli altri immobili;
la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale pari a euro 103,29;
l'aumento della detrazione per abitazione principale da euro 103,29 a euro 258,23 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, etc.)
b) reddito annuo dell'intero nucleo familiare che occupa l'unita' immobiliare, riferito al 2001, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall'INPS, elevato di euro 516,46 per ogni contribuente della famiglia a carico del soggetto passivo;
c) non aver venduto nel 2001 beni immobili per un valore superiore a euro 25.822,85;
d) gli altri componenti del nucleo familiare non devono possedere ad alcun titolo altre proprieta' immobiliari.
Sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 ed A/8.
Le condizioni devono sussistere a far data dal 1 gennaio 2002.
Le suddette condizioni sono attestate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, da presentare al Comune entro il termine di versamento dell'imposta.
l'aumento della detrazione per abitazione principale da euro 103,29 a euro 258,23 a favore degli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende per l'edilizia economica residenziale (A.T.E.R).
(Omissis).
02X00201;
Il comune di RE (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per L'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.):
unita' Immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unita' immobiliare locate utilizzate come abitazione principale: 6 per mille;
terreni edificabili come definiti dal P.R.G.C. vigente: 6 per mille;
altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali e dai terreni edificabili: 7 per mille;
2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02X00202;
Il comune di REINO (provincia di Benevento) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. per il comune di Reino, e' stabilita nella misura del 5 per mille; di stabilire l'applicazione della detrazione di L. 200.000 (valida per tutti i contribuenti) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02X00203;
Il comune di RESIUTTA (provincia di Udine) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota da applicare in questo comune ai fini dell'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis).
02X00204;
Il comune di ROCCA SAN CASCIANO (provincia di ForlI- Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare, per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati, la misura del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) anche per l'anno 2002.
(Omissis).
02X00205;
Il comune di ROCCAFORTE DEL GRECO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare con effetto dal 1 gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 4 per mille; 2. di confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 300.000.
(Omissis).
02X00206;
Il comune di ROMBIOLO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. (omissis):
a) determinare, anche per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune, con effetto 1 gennaio 2002, nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliare, in conformita' all'art. 6 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;
b) non avvalersi, per l'anno 2002, della facolta' di:
1) ridurre l'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
2) elevare l'imposta della detrazione per l'abitazione principale;
3) considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;4) deliberare aliquote agevolate in favore di proprietari che seguono interventi di recupero del patrimonio edilizio;
5) deliberare aliquote I.C.I. piu' favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi tipo;
6) non applicare l'imposta sugli immobili rurali che non possiedono piu' i requisiti di ruralita' e che sono stati iscritti entro il 31 dicembre 1999, al catasto fabbricati;
3. di detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima sI' verifica.
Per abitazioni principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizione di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
4. di stabilire che l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 giugno 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inagibile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata AR, la data di attuazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente.
(Omissis).
02X00207;
Il comune di RONCADELLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 3 dicembre 2001 e il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 5,8 per mille per tutte le altre tipologie imponibili (escluse le abitazioni principali come sopra detto).
(Omissis).
2. di determinare in euro 103,30, (L. 200.017) la detrazione per l'abitazione principale, in ragione d'anno, cosi' disposta dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. Si precisa che tale importo in Euro e' stato arrotondato per eccesso, anzichE' per difetto come avrebbe dovuto in base alle regole per la conversione, per far sI' che l'importo in Euro sia effettivamente non inferiore alle L. 200.000; 3. di prevedere e determinare, per l'anno 2002, un'ulteriore detrazione, rispetto a quella di legge, di euro 61,98, (L. 120.010) per gli immobili da cat. A/2 ad A/6 la cui rendita catastale non superi euro 439,00 (L. 850.023) per i proprietari dell'abitazione principale con i requisiti di cui all'allegata Tabella "A", ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, cosi' come modificata dal D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122 del 9 aprile 1997; 4. di prevedere e determinare, per l'anno 2002, una detrazione di euro 51,65, (L. 100.008) per le abitazioni concesse in locazione ai sensi della legge n. 431/98 e la cui rendita catastale superi euro 387,34 (L. 749.995); 5. di considerare abitazione principale (ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanatori, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
Tab. "A"
Comune di Roncadelle - I.C.I. anno 2002
Aliquota ordinaria: 5,8 per mille;
aliquota per abitazione principale (e garage di pertinenza): 5 per mille;
detrazione abitazione principale = euro 103.30 pari a L. 200.017.
Ai proprietari della prima abitazione aventi tutti i requisiti sotto indicati, verra' riconosciuta una ulteriore detrazione di euro 61,98 pari a L. 120.010 oltre a quella prevista dalla legge.
Chi ha diritto alle agevolazioni:
1) possessori di abitazione con categoria da A/2 ad A/6 e una rendita non superiore a euro 439,00 par a L. 850.023.
2) reddito:
il reddito da considerare e' quello del nucleo famigliare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, al netto delle ritenute lrpef, ridotto del 50% del mutuo casa di abitazione, nonche' gli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o gli anziani con invalidita' superiore al 60%;
il reddito massimo di riferimento e' riportato nella tabella seguente ed e' confrontato con il reddito definito "minimo vitale".
Reddito massimo Componenti nucleo familiare Lire Euro
-- -- -- Una persona 12.928.000 6.676,75 Due persone 21.490.000 11.098,66 Tre persone 29.838.000 15.410,04 Quattro persone 32.962.000 17.023,45 Cinque persone 38.349.000 19.805,61 Sei persone 43.411.000 22.419,91 Sette persone e oltre 48.581.000 25.089.99
Nel calcolo del reddito non vanno considerati: gli arretrati di retribuzione (con esclusione del T.F.R.) e le pensioni di invalidita' civile.
Sono esclusi dalle agevolazioni:
i proprietari di altre abitazioni oltre a quella di residenza, i titolari di rendite finanziarie superiori a euro 1.032,92 (pari a L. 2.000.012) all'anno , i proprietari di altri beni immobili.
Documenti richiesti:
a) modulo di richiesta del contributo (da ritirare in comune) compilato in ogni sua parte e debitamente firmato, da consegnare entro il 31 luglio 2001. Tale modulo e' valido per l'autocertificazione anagrafica;
e da presentare in fotocopia:
b) il libretto della pensione;
c) gli eventuali modelli 730 - Unico - 201 - 101 relativi all'ultima dichiarazione dei redditi;
d) la documentazione relativa al mutuo della casa;
e) copie dei versamenti lei.
L'amministrazione comunale si riserva il diritto di condurre ulteriori e piu' approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese e sulla documentazione fornita.
Detrazione per il regime di affitti convenzionati ai sensi legge n. 431/98.
Ai sensi della legge n. 431/98, e' concessa una detrazione di euro 51,65 pari a L. 100.008 per i proprietari che concedono in affitto convenzionato, ai sensi della predetta legge, le abitazioni con rendita catastale superiore a euro 387,34 pari a L. 749.995.
Per usufruire della detrazione, i proprietari devono presentarsi all'ufficio tributi con la copia del contratto d'affitto registrato e con la dichiarazione I.C.I. relativa all'immobile in oggetto.
(Omissis).
02X00208;
Il comune di SALA BAGANZA (provincia di Parma) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura deI 5,5 per mille e di confermare la detrazione d'imposta per I' unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 2002 in euro 108,46 (L. 210.000);
(Omissis).
02X00209;
Il comune di SALA BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
4 per mille per la prima casa, pertinenze comprese, con detrazione di euro 103,29; 6,75 per mille per tutto quanto non e' prima casa, comprensiva delle proprie pertinenze.
(Omissis).
02X00210;
Il comune di SALO' (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue:
a) aliquota del 4 per mille applicabile alle persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Si considera assimilata all'abitazione principale l'unita' immobiliare non locata appartenente ad anziani che risultino residenti in casa di riposo a seguito di ricovero permanente;
b) aliquota del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari con inclusione delle abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;2. di stabilire che per il 2002, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,30 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02X00211;
Il comune di SALORNO (SALURN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'articolo 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 500.000.
(Omissis).
02X00212;
Il comune di SAMASSI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare, con decorrenza 1 gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 4 per mille per tutti gli immobili, con esclusione di quelli meglio specificati al successivo punto 2.; 2. di confermare altresi', con decorrenza 1 gennaio 2002, l'aliquota dell'I.C.I. per le abitazioni a disposizione, non locate con contratto registrato o non concesse in comodato gratuito a parenti ed affini di cui all'art. 19 comma 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., nella misura del 7 per mille; 3. di confermare inoltre, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, quanto precedentemente stabilito con propria deliberazione n. 20 del 28 febbraio 1998.
(Omissis).
02X00213;
Il comune di SAN BENEDETTO DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 6 per mille.
(Omissis).
02X00214;
Il comune di SAN CESARIO SUL PANARO (provincia di Modena) ha adottato, il 6 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2002 come di seguito esposte:
a) aliquota I.C.I. al 5 per mille sull'abitazione principale e relative pertinenze asservite;
b) aliquota I.C.I. al 5 per mille sull'abitazione principale posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in casa di riposo o casa protetta a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) aliquota I.C.I. 5 per mille per unita' immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2o grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
d) aliquota I.C.I. 5 per mille agevolata per i proprietari che nel corso dell'anno 2002 concedono in locazione alloggi gia' sfitti secondo l'accordo territoriale per il comune di San Cesario sul Panaro, in attuazione della legge n. 431/98, utilizzando il contratto tipo sottoscritto dalle organizzazioni di categoria;
e) aliquota I.C.I. al 7 per mille per unita' sfitte ed alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione entro due anni;
f) aliquota I.C.I. al 9 per mille per unita' sfitte e alloggi non locati da piu' di due anni;
g) aliquota I.C.I. al 6 per mille aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili.
2. di determinare la detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge e 103,29 (L. 200.000), da applicare sulle seguenti tipologie:
abitazione principale punto a);
abitazione principale posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in casa di riposo o casa protetta a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata punto b).
(Omissis).
02X00215;
Il comune di SAN FEDELE INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 nella misura deI 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le tipologie di immobili, provvedendo alla conversione della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 ad euro 103,29; 2. di dare atto che ai sensi dell'art.8, comma 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. sono considerate pertinenze gli immobili che costituiscono parte integrante dell'abitazione principale limitatamente ad un'unita' se accatastata nella categoria C2 o C7 e limitatamente a due unita' accatastate nella categoria C6. Si applica alle pertinenze l'aliquota ridotta I.C.I. per le abitazioni principali.
(Omissis).
02X00216;
Il comune di SAN FELICE A CANCELLO (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di riconfermare anche per l'anno 2002, la determinazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5,75 per mille, con detrazione di euro 103,29 per la prima casa.
(Omissis).
02X00217;
Il comune di SAN FELICE SUL PANARO (provincia di Modena) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione I.C.I.; 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione di euro 103,29 dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che abbiano la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la medesima non risulti locata, nonche' l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nella stessa hanno stabilito la propria residenza.
(Omissis).
02X00218;
Il comune di SAN FERDINANDO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura del 6 per mille; di determinare, altresi', nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali, in conformita' alla legge n. 662/1996 art. 3, comma 55, punto 2.
(Omissis).
02X00219;
Il comune di SAN GENESIO ED UNITI (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e le sue pertinenze (art. 2 del regolamento I.C.I.) e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura unica di L. 200.000 (pari a e 103,29); 3. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 che permette ai comuni di deliberare l'applicazione della detrazione per abitazione principale (pari a e 103,29), nonche' l'aliquota ridotta deI 5 per mille, anche all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
02X00220;
Il comune di SAN GIORGIO DI PIANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
aliquota agevolata del 5,3 per mille, per:
a) unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze, possedute da soggetti passivi persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
b) unita' immobiliare locata ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
c) unita' immobiliare data in comodato gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado che la occupano come loro abitazione principale;
d) unita' immobiliare data in locazione con contratto tipo, ex art. 2, legge n. 431/1998, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
e) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
aliquota del 7 per mille ordinaria per tutte le altre tipologie;
2. di determinare la detrazione di imposta l.C.I., per le abitazioni principali di tutti soggetti passivi nella seguente misura:
e 103,29 (L. 200.000), per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
e 134,28 (L. 260.000) per particolari categorie a basso reddito da definire con propria successiva deliberazione;
dette disposizioni si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
3. di dare atto che se la detrazione per l'abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per la prima casa, e' scomputabile sull'imposta relativa alle pertinenze.
(Omissis);
1. di riconoscere, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed integrato con l'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di L. 60.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dallo stesso art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, portando la detrazione stessa a L. 260.000 pari ad e 134,28, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora sia accatastata separatamente) con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A1, A6, A7, A8 e A9, tenendo presente che il beneficio della citata ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare sul territorio nazionale e all'estero; 2. di dare atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al punto 1, dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti:
A) reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) riferito all'anno 2001 dei componenti il nucleo familiare non superiore a L. 15.000.000 annui (pari ad e 7.746,85) (debbono essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari, ecc.);
B) non essere soggetto I.C.I., durante tutto l'anno di imposizione per altri tipi di immobili oltre all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
C) non essere proprietario di automobili di potenza superiore a 18 cavalli fiscali, autocaravan, di natanti a vela o a motore da diporto superiore a ml 5, di non possedere aeromobili, cavalli da corsa o da equitazione;
Per le seguenti fattispecie:
a) per la presenza nel nucleo familiare di:
anziani con piu' di 65 anni di eta' compiuti al 1 gennaio 2002;
persona che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero se minorenne, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione che dovra' essere esibita al Comune a seguito di esplicita richiesta);
b) per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del 1 gennaio dell'anno di imposizione;
c) nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori;
d) qualora, per l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non piu' di 5 anni antecedenti il 1 gennaio 2002;
al fine di poter usufruire della detrazione di L. 260.000 (e 134,28), il reddito familiare complessivo lordo del nucleo familiare, (reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2001) non puO' superare l'importo cosi' calcolato: L. 15.000.000 (e 7.746,85) pro-capite moltiplicato i componenti del nucleo familiare medesimo aumentato di L. 25.000.000 (e 12.911,42); 3. di stabilire che:
i contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta attestante la sussistenza dei necessari requisiti entro il termine del versamento dell'ultima rata;
i contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tenere conto della ulteriore detrazione richiesta;
l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;
i suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribuente non siano essi stessi contribuenti I.C.I. durante tutto l'anno di imposizione, per altre unita' immobiliari possedute nell'intero territorio nazionale o posseduti all'estero;
4. di dare atto che, in via generale, resta comunque valida la detrazione fissata in L. 200.000 (e 103,29) per le abitazioni principali, di cui alla delibera Giunta comunale n. 144 del 28 dicembre 2001, che ha determinato le aliquote e detrazioni I.C.I. a valere per l'anno 2002.
(Omissis).
02X00221;
Il comune di SAN GIORGIO IONICO (provincia di Taranto) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
1. l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille;
2. l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di nuovi contratti stipulati secondo quanto previsto dalla legge n. 431/1998;
3. la detrazione per abitazione principale nella misura di e 118,78.
(Omissis).
02X00222;
Il comune di SAN GIORGIO LUCANO (provincia di Matera) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
1. di confermare, anche per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per le abitazioni; 2. di confermare, per l'anno 2002, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le aree fabbricabili.
(Omissis).
02X00223;
Il comune di SAN LEONARDO (provincia di Udine) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
1. approvare l'adozione, per l'anno 2001, delle seguenti aliquote:
4,5 per mille aliquota ordinaria;
7 per mille per gli alloggi sfitti o alloggi in aggiunta all'abitazione principale;
detrazione di e 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02X00224;
Il comune di S. MARCO D'ALUNZIO (provincia di Messina) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
02X00225;
Il comune di SAN MAURO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
1. confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per le prime case; 2. confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 7 per mille per le seconde case, le aree fabbricabili e tutti gli altri fabbricati.
(Omissis).
02X00226;
Il comune di SAN PAOLO D'ARGON (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
1. di applicare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili di seguito elencate:
aliquota ordinaria: 6,25 per mille;
aliquota per fabbricati appartenenti alle seguenti categorie: gruppo D, CI, C2, C3, A10: 7 per mille;
aliquota per abitazione principale: 5 per mille;
aliquota per abitazioni locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale: 5 per mille;
aliquota alloggi locati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998: 4 per mille;
aliquota alloggi non locati da almeno due anni: 7 per mille;
detrazione abitazione principale: e 103,29;
detrazione abitazione principale a condizione che i componenti del nucleo familiare non possiedano altre unita' immobiliari adibite ad abitazione su tutto il territorio nazionale: e 129,11;
detrazione abitazione principale di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale in possesso dei seguenti requisiti:
e 8.779,77 per nucleo familiare con un solo componente;
e 11.878,51 per nucleo familiare con due componenti;
e 12.911,42 per nucleo familiare con tre componenti;
e 13.944,33 per nucleo familiare con quattro o piu' componenti;
i componenti del nucleo familiare non devono possedere altre unita' immobiliari adibite ad abitazione su tutto il territorio nazionale e 180,76.
(Omissis).
02X00227;
Il comune di SAN PIETRO MUSSOLINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
1. di determinare anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille;2. di determinare, sempre per l'anno 2002, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nell'importo di e 104,00;
(Omissis).
02X00228;
 
Il comune di SAN ROCCO AL PORTO (provincia di Lodi) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
di determinare come segue, le aliquote I.C.I. per l'anno 2002:
1. aliquota ordinaria del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonche' per tutti gli altri fabbricati e per i terreni;
2. aliquota del 4 per mille; per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese aventi per oggetto dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
3. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati;
4. aliquota del 7 per mille per le aree edificabili.
Detrazioni:
1. e 108,46 (L. 210.000) per l'abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. e 129,11 (L. 250.000) per coloro che percepiscono la pensione minima o sociale, nonche' per coloro che non possiedono redditi in aggiunta a quello derivante dal fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze. Gli interessati ad avvalersi della predetta agevolazione dovranno a tal fine presentare apposita autocertificazione qualora l'ufficio tributi ne faccia richiesta per eventuali controlli/verifiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, articoli 1/11.
(Omissis).
02X00229;
Il comune di SAN SALVATORE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
ha determinato, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I., nelle seguenti misure:
5,85 per mille: aliquota ordinaria;
4,5 per mille: aliquota abitazione principale;
detrazione prima casa: e 104,00.
(Omissis).
02X00230;
Il comune di SAN SEVERINO MARCHE (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
determinare le aliquote per l'anno 2002 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure e per le tipologie di seguito specificate:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota 5,5 per mille per:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nonche' accessori e pertinenze delle stesse pur aventi rendita catastale autonoma;
immobili adibiti in via esclusiva a qualsiasi attivita' di impresa organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, nonche' ad attivita' libero professionale, purchE' utilizzati direttamente dal proprietario dell'immobile;
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; stabilire in e 129,11 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02X00231;
Il comune di SAN ZENO NAVIGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
1. di determinare per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota per:
a) case e garage tenuti a disposizione (non locati);
b) terreni, aree fabbricabili e tutte le altre categorie catastali che non rientrano nella casistica di cui al seguente punto 2;
2. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote:
a) aliquota 4 per mille per:
1) l'abitazione principale;
2) le pertinenze dell'abitazione principale;
3) l'abitazione principale non locata di persone che hanno trasferito la residenza in case di cura, riposo o istituti di ricovero/accoglienza per handicappati;
4) abitazioni principali concesse in uso gratuito senza l'esistenza di un diritto reale di godimento a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta collaterale;
b) aliquota 5,5 per mille per abitazioni e pertinenza date in locazione.
(Omissis).
02X00232;
Il comune di SANTA MARIA DI LICODIA (provincia di Catania) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel 6 per mille.
(Omissis).
02X00233;
Il comune di SANTA MARIA REZZONICO (provincia di Como) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis).
02X00234;
Il comune di SANTA SOFIA D'EPIRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
di determinare l'aliquota I.C.I., per l'esercizio finanziario 2002, nella misura del 5,5 per mille; di stabilire la detrazione per prima casa nella misura di e 103,29 pari a L. 200.000.
(Omissis).
02X00235;
Il comune di SANT'AGOSTINO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 22 e 29 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
1. (omissis) di applicare per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota unica deI 6 per mille per tutte le tipologie di immobili; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 nella misura di e 155,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. di dare atto che il consiglio comunale con la deliberazione di approvazione del bilancio 2002, nell'allegato C), ha individuato le categorie di contribuenti che, con effetto dal 1 gennaio 2002, beneficianodell'aumento della detrazione per l'abitazione principale da e 155,00 a e 258,00, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a norma dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).
Allegato C) alla delibera consiliare n. 51 del 22 dicembre 2001
Categorie beneficiarie, con effetto dal 1 gennaio 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale da e 155,00 a e 258,00, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a norma dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2001, non superiore a L. 15.873.000 (e 8.197,72) lorde;
pensionato con reddito annuale lordo imponibile 2001 ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 25.633.000 (e 13.238,34) piu' L. 1.961.000 (e 1.012,77) per ogni persona a carico fiscalmente;
portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2001 non superiore a L. 15.873.000 (e 8.197,72) lorde;
portatore di handicap con reddito annuale lordo imponibile 2001 ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 25.633.000 (e 13.238,34) piu' L. 1.961.000 (e 1.012,77) per ogni persona a carico fiscalmente;
disoccupato con reddito annuale lordo imponibile 2001 ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore L. 25.633.000 (e 13.238,34) piu' L. 1.961.000 (e 1.012,77) per ogni persona a carico fiscalmente;
Per beneficiare dell'agevolazione e' inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A) che nE' il contribuente nE' i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza; quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
B) che il contribuente ed i restanti componenti del nucleo familiare non dispongano di redditi da lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione;
C) che il fabbricato adibito ad abitazione sia occupato da un solo nucleo familiare;
Le modalita' applicative relativamente alla concessione della agevolazione sono le seguenti:
a) i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata al servizio tributi del Comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta-autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I., accompagnata da adeguata documentazione. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza e' perentorio, pena la decadenza dal beneficio della maggiorazione per l'anno 2002;
b) i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I., gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta;
c) le richieste-autocertificazioni verranno controllate dai competenti uffici dell'amministrazione, che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni di legge.
(Omissis).
02X00236;
Il comune di SANT'ANGELO A FASANELLA (provincia di Salerno) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
di applicare per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. nella misura di seguito riportata:
prima casa 5 per mille; detrazione e 103,24;
altri immobili: 6 per mille.
(Omissis).
02X00237;
Il comune di SANT'ANGELO IN VADO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 6 per mille e l'importo della detrazione per abitazione principale nella misura di euro 103,29.
(Omissis).
02X00238;
Il comune di SANT'ANGELO LE FRATTE (provincia di Potenza) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis);
di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
1) unita' immobiliare abitativa principale: 6 per mille.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usofrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2) altre unita' immobiliari: 6 per mille;
3) terreni agricoli: 6 per mille;
4) aree edificabili: 6 per mille.
di determinare per l'anno 2002 euro 180,76, la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00239;
Il comune di SANT'ANTONINO DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 secondo i termini seguenti:
a) di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;
b) di approvare l'aliquota differenziata del 6,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconda casa);
c) di confermare in euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 662/1996.
(Omissis).
02X00240;
Il comune di SANT'OMERO (provincia di Teramo) ha adottato l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
(Omissis), di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. come segue:
al 5,4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
al 6 per mille aree fabbricabili ed immobili non utilizzati come abitazione principali;
al 7 per mille per alloggi posseduti e non locati.
6. di confermare ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni in euro 103,29 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00241;
Il comune di SAVELLI (provincia di Crotone) ha adottato il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille confermando cosi' la misura applicata negli anni 2001 e precedenti e la detrazione per l'abitazione principale di euro 154,94.
(Omissis).
02X00242;
Il comune di SAVIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di approvare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, le seguenti aliquote:
a) aliquota 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) aliquota 5,8 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli sopra indicati;
c) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
d) aliquota 7 per mille da applicare ai possessori di alloggi non locati diversi da quelli indicati alla lettera c);
2. di applicare, per l'anno 2002 la detrazione di euro 124,00 ai sensi dell'art. 8, commi 2-3-4, del decreto legislativo n. 504/92.
(Omissis).
02X00243;
Il comune di SCANSANO (provincia di Grosseto) ha adottato l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di riconfermare per l'esercizio 2002 il dispositivo della deliberazione consiliare n. 8 in data 28 febbraio 2000, riportando per chiarezza le aliquote in essa stabilite:
abitazione principale: 5,5 per mille;
altri immobili: 7 per mille;
immobili dati in affitto a residenti a titolo di abitazione principale: 4,5 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita a abitazione principale euro 134,28 (L. 260.000).
(Omissis).
02X00244;
Il comune di SEDRINA (provincia di Bergamo) ha adottato il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
per gli immobili adibiti ad abitazione principale aliquota del 5 per mille;
per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale aliquota del 6 per mille.
(Omissis).
02X00245;
Il comune di SELLERIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. determinare per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicata in questo Comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno rimane invariata al 5 per mille; 2. confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante ai proprietari delle unita' abitative di prima residenza;
(Omissis).
02X00246;
Il comune di SERIATE (provincia di Bergamo) ha adottato il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., che sara' applicata in questo comune Come segue:
categoria catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7: 5,75 per mille;
categoria catastale A/1-A/8-A/9-A/10-A/11: 6,5 per mille;
abitazione sfitte: 7 per mille;
abitazioni secondarie in ristrutturazione ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera a - b), legge 457/78: 6,5 per mille;
categoria catastale B: 5,75 per mille;
categoria catastale C1 non superiore a mq 200 posseduto dal titolare che vi svolge direttamente un'attivita' commerciale: 5,75 per mille;
categoria catastale C:
da C/1 a C/5: 6,5 per mille;
da C/6 a C/7: 5,75 per mille;
categoria catastale D: 6,5 per mille;
terreni: 6,5 per mille;
aree edificabili: 6,5 per mille.
Si precisa che per abitazioni sfitte si intendono i locai ad uso abitativo ricompresi nella categoria catastale A (ad eccezione della categoria A/10), per i quali non si possa dimostrare l'abitazione da parte dei cittadini residenti o di soggetti locatari in possesso di regolare contratto di affitto stipulato nelle forme di legge, per un periodo superiore ai sei mesi. Le attivita' commerciali svolte in locali appartenenti alla categoria catastale C1, che usufruiscono dell'aliquota agevolata del 5,75 per mille, sono quelle elencate nell'allegato A. 2. di stabilire le seguenti norme ordinamentarie per l'applicazione dell'I.C.I. dal 1 gennaio 2002, ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, come di seguito:
a) determinazione diversificata delle aliquote;
b) assimilazione all'abitazione principale delle abitazioni non locate, delle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e similari o presso familiari che provvedono ad accudirli;c) assimilazione all'abitazione principale delle abitazioni concesse in uso gratuito ai genitori, ai figli, ai nonni, ai nipoti di nonni, ai fratelli, alle sorelle a condizione che gli stessi abbiano la residenza nell'immobile;
d) assimilazione all'abitazione principale dei fabbricati locati con contratto registrato, ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;
e) determinazione della base imponibile con riferimento stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
f) riduzione e detrazione d'imposta che per l'esercizio finanziario 2002 e' di euro 103,29 (L. 200.000);
g) riduzione dell'imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni;
h) estensione della normativa delle abitazioni principali alle relative pertinenze;
i) diversificazione delle detrazioni d'imposta in rapporto a situazioni soggettive come evidenziato nell'allegato B) alle tabelle contraddistinte dai numeri 1) e 2);
J) applicazione delle esenzioni e riduzioni d'imposta ai terreni agricoli condotti a titolo principale direttamente da coltivatori diretti od imprenditori agricoli, persone fisiche, iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della legge 9/63 e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Allegato B
Criteri per la fruizione della maggiore detrazione d'imposta
per l'abitazione principale
Viene riconosciuta la facolta' di applicazione della maggiore detrazione d'imposta per abitazione principale qualora ricorrano per il contribuente le seguenti contestuali condizioni:
a) detrazione per fasce:
prima fascia euro 258,23 (L. 500.000);
seconda fascia euro 227,24 (L. 440.000);
terza fascia euro 196,25 (L. 380.000);
quarta fascia euro 165,27 (L. 320.000);
quinta fascia euro 134,28 (L. 260.000);
b) abitazione ricompresa nelle seguenti categorie catastali: A/3-A/4-A/5-A/6.
Le categorie A/2-A/7 beneficiano delle detrazioni di cui alla lettera a) qualora ricorra una delle condizioni previste alla lettera d).
c) unica proprieta' su tutto il territorio nazionale;
d) situazioni particolari:
i limiti di reddito vengono aumentati di euro 1.032,61 (L. 2.000.000) qualora, oltre alle condizioni sopraindicate, ricorra una delle seguenti condizioni:
1. nuclei familiari con presenza di portatori di handicap (invalidita' superiore al 60%); 2. nuclei familiari con capofamiglia in stato di disoc- cupazione; 3. nuclei familiari con capofamiglia in stato di cassaintegrazione; 4. famiglie monoreddito con piu' di quattro componenti. Modalita' di presentazione della domanda. La domanda e' da presentarsi a cura dell'interessato entro il termine del 31 maggio 2002, a pena di decadenza, corredata dalla sottoindicata documentazione:
denuncia dei redditi dell'anno precedente (modello 730-modello unico-modello CUD);
attestazione relativa al ricorrere delle condizioni per l'applicazione dell'incremento di euro 1.032,61 (L. 2.000.000) alla fasce di reddito;
dichiarazione I.C.I. iniziale e successive variazioni (da presentarsi solo se non siano state presentate a medesimo titolo per l'anno 2001 o qualora siano intervenute ulteriori variazioni rispetto all'anno precedente);
qualora la denuncia dei redditi dell'anno precedente (modello 730, modello unico, modello CUD) fosse espressa in Euro verra' utilizzata la tabella 1), mentre qualora fosse espressa in Lire verra' utilizzata la tabella 2).
----> Vedere tabella di pag. 66 <----
02X00247;
Il comune di SERMIDE (provincia di Mantova) ha adottato il 2 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili gia' applicate per l'anno 2001;
5,5 per mille per l'abitazione principale;
7 per mille per gli alloggi non locati e per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D;
6 per mille per tutti gli altri immobili;
di stabilire la misura della detrazione per abitazione principale in euro 103,29; di stabilire in euro 154,94 la detrazione per abitazione principale a favore dei soggetti proprietari o comproprietari di una sola abitazione di tipo economico Cat. A3 - di tipo popolare Cat. A4 - di tipo ultra popolare Cat. A5 adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02X00248;
Il comune di SERRALUNGA DI CREA (provincia di Alessandria) ha adottato il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata da questo Comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica del 5 per mille; di confermare la detrazione prevista per la prima casa in euro 103,29.
(Omissis).
02X00249;
Il comune di SETTIMO ROTTARO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
ai fini della prevista pubblicazione si comunica che questo Comune in materia di aliquota e detrazioni I.C.I. ha stabilito quanto espresso:
1. Aliquota I.C.I.: 5 per mille;
2. detrazione per abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis).
02X00250;
Il comune di SEVESO (provincia di Milano) ha adottato il 1 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
3,6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonche' le abitazioni date in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, esclusivamente parenti ed affini di primo grado;
3,6 per mille per le abitazioni date in affitto sulla base degli accordi tra proprieta' edilizia ed inquilini;
6 per mille (fabbricati esclusi quelli di cui ai punti precedenti, aree fabbricabili, terreni agricoli;
3. di confermare la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2 e 3 del decreto legislativo 504/1992 e successive modifiche di euro 113,62. 4. di confermare l'ulteriore detrazione da euro 113,62 a euro 154,94 per l'abitazione principale di cui all'art. 8 decreto legislivo 504/1992, in relazione a richieste documentate da parte dei soggetti passivi dell'imposta per particolari situazioni di carattere sociale, ricorrendo le seguenti condizioni:
pensionati e loro coniugi con reddito complessivo, ai fin IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a euro 10.000,00 aumentate di ulteriori euro 2.065,00 per ogni persona a carico;
portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a euro 10.000,00, aumentate di ulteriori euro 2.065,00 per ogni persona a carico;
5. di escludere dall'applicazione della maggiore detrazione di euro 154,94 i proprietari di altro immobile adibito ad uso abitativo oltre all'abitazione principale; 6. di escludere, altresi', dall'applicazione della maggiore detrazione di euro 154,94 tutte le unita' classificabili in:
A/1 (abitazione di tipo signorile);
A/8 (abitazione in villa);
A/9 (castelli, palazzi).
7. di individuare il nucleo familiare di riferimento nella sua composizione al 1 gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta, nonche' di documentazione lo status di pensionato o di portatore di handicap alla stessa data; 8. di far coincidere il termine perentorio di consegna della documentazione volta ad ottenere l'applicazione delle ulteriori detrazione di e 154,94 con quello previsto per la dichiarazione dell'I.C.I. relativa all'anno 2001.
(Omissis).
02X00251;
Il comune di SFRUZ (provincia di Trento) ha adottato il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 4 per mille; 2. di non avvalersi, per l'anno 2002, delle facolta' previste dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come da ultimo modificato dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, di ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta ovvero di aumentare, in alternativa, la detrazione dovuta per le stesse unita' immobiliari adibite ad abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le medesime unita', detrazione che, pertanto, risulta confermata nella misura minima di euro 103,29 (L. 199.997).
(Omissis).
02X00252;
Il comune di SOLBIATE ARNO (provincia di Varese) ha adottato il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002, le sottonotate aliquote I.C.I.:
a) aliquota 6 per mille per abitazione principale e per gli altri immobili;
2. di confermare per l'anno 2002 le sottoindicate aliquote e detrazioni:
a) aliquota del 4 per mille per gli immobili di proprieta' degli enti senza scopi di lucro;
b) aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte;
c) detrazione d'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura di euro 124 senza l'applicazione di ulteriori agevolazioni;
d) attribuzione della qualita' di abitazione principale agli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto, e non locati da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari.
(Omissis).
02X00253;
Il comune di SOMANO (provincia di Cuneo) ha adottato il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 504/1992; 2. di non ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nE' di elevare l'importo di L. 200.000 dovuto come detrazione; 3. Omissis; 4. Omissis; 5. di stabilire che i versamenti dell'imposta devono essere effettuati sul conto corrente postale n. 15880123 intestato al Comune di Somano - 12060 Somano.
(Omissis).
02X00254;
Il comune di SORBO SERPICO (provincia di Avellino) ha adottato il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. (Omissis); 2. di confermare per l'anno 2002 le tariffe, tasse, imposte e tributi comunali applicati nell'esercizio 2001, e precisamente:
a) (Omissis);
b) imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) aliquota del 5 per mille.
(Omissis).
02X00255;
Il comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (provincia di Bergamo) ha adottato il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote;
aliquota ordinaria del 7 per mille;
aliquota ridotta del 5 per mille per abitazione principale e pertinenze;
di dare atto che l'aliquota pari al 5 per mille e relative detrazioni viene applicate anche alle abitazioni concesse in comodato gratuito dai proprietari ai propri genitori e/o figli. di determinare la detrazione per l'abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito in euro 129,11 (L. 250.000), mentre di euro 154,94 (L. 300.000) a favore di invalidi con invalidita' di almeno 67% certificata dall'A.S.L. e a favore di anziani (ultra-sessantenni) ricoverati in case di riposo.
(Omissis).
02X00256;
Il comune di SPARANISE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,00;
si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) altre unita' immobiliari: 6 per mille;
c) terreni agricoli: 6 per mille;
d) aree edificabili: 6 per mille.
2. di determinare per l'anno 2002 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00257;
Il comune di SPIRANO (provincia di Bergamo) ha adottato il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;
si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) altre unita' immobiliari: 6 per mille;
c) terreni agricoli: 6 per mille; d) aree edificabili: 6 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00258;
Il comune di STREGNA (provincia di Udine) ha adottato il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Di adottare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota base 5 per mille per le abitazioni principali;
aliquota del 6 per mille per ogni altra tipologia;
detrazione per l'abitazione principale euro 103,29.
(Omissis).
02X00259;
Il comune di SUBIACO (provincia di Roma) ha adottato il 24 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 5,75 (cinque virgola settantacinque per mille), l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le abitazioni principali come identificate al punto 1) dell'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con atto consiliare n. 54 del 30 ottobre 1998; 2. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 7 (sette) per mille, l'aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 3. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 6 (sei) per mille, l'aliquota da applicare alle abitazioni concesse in comodato a figli o genitori ivi residenti, senza alcuna delle detrazioni di cui al punto seguente; 4. di fissare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale come segue:
a) in euro 113,62: indistintamente per tutti;
b) in euro 129,11:
b.1) per nuclei familiari con 2 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a euro 7.746,85;
b.2) per nuclei familiari con 3 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a euro 9.296,22;
b.3) per nuclei familiari con 4 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a euro 11.362,05;
c) in euro 206,58:
c.1) anziani che al 31 dicembre 2001 abbiano compiuto il 65o anno di eta' e con reddito complessivo imponibile del nucleo familiare non superiore a euro 12.394,97;
c.2) famiglie numerose con nucleo familiare di 5 piu' componenti con reddito complessivo imponibile non superiore a euro 30.987,41;
d) in euro 258,23:
d.1) pensionato che vive da solo con reddito complessivo imponibile non superiore a euro 8.263,31;
d.2) famiglia composta da due pensionati entrambi nei limiti reddituali della pensione minima INPS;
d.3) soggetti passivi nel cui numero familiare e' presente un invalido, o portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
d.4) giovani coppie nei primi due anni di matrimonio con reddito complessivo imponibile non superiore a euro 15.493,71;
d.5) disoccupati soli o con nucleo familiare e con un reddito complessivo imponibile non superiore alla pensione minima INPS (la disoccupazione deve risultare da attestazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O.).
I soggetti di cui sopra devono, inoltre, trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) possesso del titolo di proprieta', uso, usufrutto, o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale oltre ad eventuali pertinenze (garage, cantine, box, ecc.);
b) il fabbricato di che trattasi deve essere classificato in una delle seguenti categorie catastali: A2 - A3 - A4 - A5 - A6.
La detrazione effettiva non deve superare l'importo dell'imposta calcolata sulla rendita della sola abitazione principale. Ogni contribuente, che ne avesse diritto, potra' usufruire di una sola delle su esposte detrazioni.
Per beneficiare delle detrazioni di cui sopra viene definita la seguente procedura:
Autocertificazione: mediante compilazione, entro il 30 giugno 2002 di apposito stampato da richiedere all'ufficio tributi del Comune.
Per l'individuazione e le caratteristiche del nucleo familiare: situazione esistente alla data di presentazione della domanda.
Per il reddito: quello percepito nell'anno precedente, presentando copia del 730 o Unico o Cud.
(Omissis).
02X00260;
Il comune di SULBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per le ragioni descritte nella narrativa l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille; 2. di modificare l'aliquota base come di seguito indicato:
aliquota al 7 per mille per gli immobili sfitti;
aliquota al 5,5 per mille per gli immobili affittati a prezzi concordati.
Tale agevolazione puO' essere concessa ai locatori che hanno stipulato negozi conformi ai contratti tipo, definiti in sede locale e depositati presso il comune, concordati dalle organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
3. di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di euro 103,29 elevabile a:
euro 134,28 per i nuclei famigliari di pensionati individuati nelle fasce di reddito cosi' determinate:
reddito non superiore a euro 10.845,59, per nuclei famigliari composti da due o piu' soggetti;
reddito non superiore a euro 5.681,03 per nuclei con un unico componente;
euro 134,28 per nuclei famigliari con a carico portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e reddito non superiore a euro 18.075,99;
escludendo dalle suddette agevolazioni gli immobili individuati nella classi A1 - A8 e A9.
(Omissis).
02X00261;
Il comune di SUMMONTE (provincia di Avellino) ha adottato il 19 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
A) Aliquota del 6 per mille da applicarsi alla base imponibile degli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze;
B) Aliquota del 7 per mille da applicarsi sugli immobili diversi da quelli di cui alla lettera a);
di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 (pari ad euro 103,29), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed alla quota di possesso.
(Omissis).
02X00262;
Il comune di SUZZARA (provincia di Mantova) ha adottato il 27 novembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire che l'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2002, sara' applicata in questo Comune con le seguenti aliquote e detrazioni:
a) aliquota ordinaria pari al 5,1 per mille;
b) aliquota del 4,5 per mille per:
unita' immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario; detrazione di imposta: euro 103,29;
unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; detrazione di imposta: euro 103,29;
alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; detrazione di imposta: euro 103,29;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino Italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata; detrazione di imposta: euro 103,29;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di Ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; detrazione di imposta: nessuna;
abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2o grado (genitori, figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale; detrazione di imposta: nessuna.
c) aliquota del 4 per mille per:
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (per un periodo di anni 2);
immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di accordi locali stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
d) aliquota pari al 7 per mille per:
alloggi non locati;
aree fabbricabili.
(Omissis).
02X00263;
Il comune di TALEGGIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di fissare l'importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura pari a euro 103,30; 3. di stabilire che alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale; 4. di dichiarare che la nozione di pertinenza di cui al punto 3 e' quella prevista dall'art. 817 del Codice Civile.
(Omissis).
02X00264;
Il comune di TAVAGNASCO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari con detrazione di L. 200.000 per la sola abitazione principale; 2. stabilire il valore dei terreni edificabili ai fini dell'I.C.I. come segue:
a) aree fabbricabili residenziali L. 50.000 al metro quadro;
b) aree fabbricabili produttive L. 30.000 al metro quadro.
(Omissis).
02X00265;
Il comune di TAVULLIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato il 5 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire le aliquote dell'ICI per l'anno 2002 come segue:
5,3 per mille:
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con detrazione (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni) di L. 200.000;
per le unita' immobiliari locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (senza alcuna detrazione);
per le abitazioni concesse a titolo gratuito a parenti in linea retta di 1o grado, a condizione che ne abbiano la residenza (senza alcuna detrazione);
7 per mille:
per tutti gli altri immobili non compresi nelle precedenti fattispecie.
(Omissis).
02X00266;
Il comune di TEMU' (provincia di Brescia) ha adottato il 17 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. gia' in vigore nell'anno precedente che sara' applicata in questo Comune nella misura differenziata come segue:
aliquota agevolata del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;
aliquota ordinaria del 7 per mille per le altre unita' immobiliari;
2. modificare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta per gli immobili classificati D2 alberghi e pensioni per i quali l'aliquota ordinaria e' stabilita nel 6 per mille; 3. aumentare da euro 103,29 (L. 200.000) ad euro 154,94 (L. 300.000) l'importo della detrazione da applicare per il calcolo dell'imposta degli immobili da destinare ad abitazione principale del contribuente;
(Omissis).
02X00267;
Il comune di TERRAZZO (provincia di Verona) ha adottato il 10 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare anche per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 (euro 103,29) cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 modificato dall'art. 3 del D.L. 11 marzo 1997, n. 50 convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122.
(Omissis).
02X00268;
Il comune di TERZO (provincia di Alessandria) ha adottato il 6 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I):
aliquota del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nelComune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale come previsto dall'art. 6 del Regolamento I.C.I.;
aliquota del 5,50 per mille per tutte le altre fattispecie d'immobili.
(Omissis).
02X00269;
Il comune di TOCENO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi in questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di fissare in euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02X00270;
Il comune di TOLENTINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
A di riconfermare per l'anno 2002:
1) una aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
2) una aliquota ridotta del 4,5 per mille, da applicare alle abitazioni principali cosi' come individuate dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'art. 3, comma 1, del Regolamento comunale I.C.I.,
3) una aliquota diversificata nella misura del 7 per mille, da applicare alle seguenti categorie catastali:
abitazioni non destinate all'abitazione principale e relative pertinenze (cat. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, C2, C6, C7);
uffici (cat. A10);
istituti di credito (cat. D5);
B) di estendere l'aliquota ridotta del 4,5 per mille anche alle tipologie individuate alle lettere a), b) e c), dell'art. 3, comma 2, del Regolamento comunale I.C.I. e cioE':
1) alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
2) alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come dimora abituale mediante contratto stipulato alle condizioni degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e registrato a termini di legge;
3) alle abitazioni possedute da soggetti obbligati per legge a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
4) di stabilire, come da regolamento comunale I.C.I. in vigore, che le detrazioni per abitazione principale non si applicano al caso indicato al n. 2) della precedente lettera B);
(Omissis).
1) di riconfermare per l'anno 2002 le detrazioni per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e a pertinenza in vigore nell'anno 2001, e cioE':
L. 300.000 (pari a euro 154,94) per i nuclei familiari con almeno tre figli minori al primo gennaio 2002 e fiscalmente a carico nell'anno 2001, con reddito lordo familiare conseguito nell'anno 2001 minore o uguale a 60 milioni di Lire (pari a euro 30.987,41), il cui immobile adibito ad abitazione principale sia stato acquistato con mutuo ipotecario o fondiario ancora da estinguere al primo gennaio 2002;
L. 200.000 (pari a euro 103,29) per le altre abitazioni principali;
2) di stabilire che le predette detrazioni non sono cumulabili.
(Omissis).
02X00271;
Il comune di TORELLA DEL SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato il 28 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2002, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale imposta; 2. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge pari a euro 103,29.
(Omissis).
02X00272;
Il comune di TORNO (provincia di Como) ha adottato il 6 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche:
N. Tipologia degli immobili Aliquote proposte
- -- --
1 Persone fisiche soggetti passivi per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abita-
zione principale 4 per mille
2 Immobili di pertinenza prima abitazione 4 per mille
3 Tutti gli altri soggetti passivi 5,75 per mille
2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2002, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
N. Tipologia degli immobili Riduzione Detrazione
imposta imposta
- - - -
1 Persone fisiche soggetti passivi per
l'unita' immobiliare direttamente adi-
bita ad abitazione principale -- L. 200.000
(Omissis).
02X00273;
Il comune di TORRE LE NOCELLE (provincia di Avellino) ha adottato il 22 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue:
aliquota del 5,75 per mille per l'abitazione principale;
aliquota del 6,50 per mille per le seconde case;
3. di non applicare alcuna agevolazione o riduzione rientrante nella facolta' di statuizione dell'Ente.
(Omissis).
02X00274;
Il comune di TORRE MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 2002 nella misura del 6 per mille, confermando la scelta degli anni passati; di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facolta' ed opzioni previste nei commi 53-59 della legge n. 662/1996:
per gli enti senza scopo di lucro l'aliquota e' ridotta al 4 per mille;
non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4 comma 1, della legge n. 556/1996 (soggetti passivi, soci di cooperative edilizie, abitazioni principali);
non ci si avvale della facolta' di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8 comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 art. 3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti);
resta fissata in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La detrazione si applica anche alle pertinenze delle abitazioni principali e alle abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti di 1o grado con le modalita' previste dagli articoli 1 e 2 del Regolamento comunale sull'imposta comunale immobiliare come approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 18 dicembre 1998;
viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del Comune.
di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 (aliquota agevolata per il recupero di fabbricati, fabbricati di valore artistico, costruzione autorimesse, utilizzo sottotetti).
(Omissis).
02X00275;
Il comune di TORRILE (provincia di Parma) ha adottato il 28 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:
N. Tipologia immobili Aliquota ord. per mille
-- -- --
1 Abitazione principale del contribuente a titolo di pro-
prieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o
in qualita' di locatario finanziario di dimora abituale,
unita' immobiliare appartenenti alle Cooperative Edilizie
a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari residenti nel Comune, nonchè agli
alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, unita' immo-
biliare in proprieta' o usufrutto di anziano o disabile
che acquisisce la residenza in Istituti di ricovero o
sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata, o di cittadino italiano
residente all'estero per ragioni di lavoro sempre che non
risulti locata 5
2 Pertinenze di abitazioni principali classificabili nella
categoria catastale C/6 (autorimesse, garage), C/2
(depositi, cantine), C/7 (tettoie) 5
3 Aree fabbricabili per le quali i proprietari entro i due
anni dalla loro classificazione, non hanno ancora attivato
le procedure previste dalla legge per la loro edificazione 7
4 Abitazioni non locate e pertinenze (C/2-C/6-C/7) al
1° gennaio dell'anno di imposizione. Con esclusione di
quelle concesse in uso gratuito a famigliari con residenza
nel Comune o a disposizione di chi risiede all'estero
nonchè di fabbricati sfitti in attesa di vendita pos-
seduti dalle imprese costruttrici 7
5 Aliquota ordinaria per tutti gli immobili non sopra
indicati 5,5
(Omissis).
02X00276;
Il comune di TRICERRO (provincia di Vercelli) ha adottato il 25 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno 2002:
a) nel 6 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili;
b) in euro 103,29 la detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02X00277;
Il comune di TRICESIMO (provincia di Udine) ha adottato il 28 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di approvare per l'anno 2002 le aliquote e le misure delle detrazioni per l'Imposta Comunale sugli Immobili come di seguito riportato:
a) aliquota ordinaria per la prima abitazione con relative pertinenze e per tutte le aree edificabili: 5 per mille;
b) aliquota sugli alloggi ed altri fabbricati non locati: 7 per mille;
c) aliquota sugli alloggi ed altri fabbricati locati: 6 per mille;
d) detrazione per abitazione principale: euro 104,00;
e) maggiore detrazione per abitazione principale, pari a euro 155,00, a favore dei soggetti che possiedono la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, oltre alle pertinenze dell'abitazione stessa nonche' ai terreni non edificabili, e che versino in una delle seguenti condizioni:
contribuenti che nel corso dell'anno 2001 rientrino nei seguenti livelli complessivi di reddito lordo:
famiglie con n.1 componente euro 6.198,00;
famiglie con n. 2 componenti euro 10.329,00;
incremento di un ulteriore importo di euro 2.582,00 di reddito per ogni componente dal 3o in poi.
nel conteggio del reddito di riferimento, non si tiene conto del reddito prodotto dalla stessa abitazione.
La maggiore detrazione di cui al punto e) verra' concessa a chi presentera' domanda entro il 30 giugno dell'anno per cui si richiede la maggiore detrazione, corredata da idonea autocertificazione;
f) riconferma per l'anno 2002 del diritto alla detrazione per abitazione principale sull'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
02X00278;
Il comune di TRIGOLO (provincia di Cremona) ha adottato il 22 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota l.C.I. che sara' applicata in questo Comune nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria del 5 per mille;
b) soggetti passivi proprietari di alloggi non locati: aliquota del 7 per mille;
c) soggetti passivi proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzatore di sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: aliquota del 2,5 per mille;
d) soggetti passivi proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998: aliquota del 3 per mille.
2. di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662/96 per l'anno 2002 le detrazioni di imposta nella misura minima di euro 103,29, in ragione annua; 3. di determinare, altresi', ai sensi del D.L. 11 marzo 1997 n. 50 Convertito nella legge n. 122/1997, la elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 2) del presente dispositivo da euro 103,29 a euro 258,23, per titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche immobiliari previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, e con reddito lordo imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a euro 9.812,68, (riferito al reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta) elevato a euro 13.272,94 se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori euro 516,46 per ogni familiare a carico nullatenente.
(Omissis).
02X00279;
Il comune di TRINO (provincia di Vercelli) ha adottato il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Di confermare e determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; 2. Di confermare e fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
(Omissis).
02X00280;
Il comune di TUORO SUL TRASIMENO (provincia di Perugia) ha adottato il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in Questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di stabilire la detrazione spettante per l'abitazione principale in euro 103,30;
(Omissis).
02X00281;
Il comune di TURANO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare, per L'anno 2002, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo Comune nella misura:
del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
del 7 per mille per i rimanenti immobili (fabbricati non adibiti ad abitazione principale, aree fabbricabili, terreni agricoli).
(Omissis).
02X00282;
Il comune di UBIALE CLANEZZO (provincia di Bergamo) ha adottato il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Di confermare per l'esercizio finanziario 2002, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, in misura unica, con detrazione di L. 200.000 per la prima casa, gia' adottate con deliberazione del consiglio comunale n. 40 in data 29 novembre 1999 e riconfermate per l'anno 2001, con deliberazione della giunta comunale n. 148 del 23 dicembre 2000.
(Omissis).
02X00283;
Il comune di URBISAGLIA (provincia di Macerata) ha adottato il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Di confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille. Di disporre altresi' che restano confermate le detrazioni gia' in vigore alla data del 31 dicembre 20001, nonche' le medesime esenzioni introdotte con l'atto consigliare n. 9 del 18 febbraio 1998 previste per gli interventi di recupero dei fabbricati siti nel centro storico di questo comune. Di precisare, infine, che la detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale viene estesa anche alle pertinenze, cosi' come gia' previsto nell'atto consigliare n. 2 del 18 febbraio 2002.
(Omissis).
02X00284;
Il comune di UZZANO (provincia di Pistoia) ha adottato il 8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Di disporre, le aliquote di applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2002 come segue:
Tipologia degli immobili Aliquota
-- -- Fabbricati adibiti ad abitazione principale 5,5 per mille Tutti gli altri immobili 7 per mille
Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale quella posseduta da persone anziane o inabili che acquisiscano residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a condizione che il fabbricato non risulti locato.
(Omissis).
02X00285;
Il comune di VAGLIA (provincia di Firenze) ha adottato il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
5,5 per mille unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, ad esse equiparate ex art. 5 del Regolamento sopra indicato e le pertinenze;
7 per mille unita' immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate, immobili diversi dalle abitazioni, terreni, aree fabbricabili;
8 per mille per le abitazioni non locate.
2. Di stabilire nella misura base di euro 103,30 la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02X00286;
Il comune di VAL DELLA TORRE (provincia di Torino) ha adottato il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Di confermare in euro 129,11 (L. 250.000), per l'anno 2002, la detrazione l.C.l. spettante ai soggetti passivi di immobili adibiti ad abitazioni principali e sue pertinenze con le limitazioni di cui all'art. 20 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale immobiliare - l.C.l.; 2. Di prendere atto e far propria la deliberazione di giunta comunale n. 148 del 28 novembre 2001 con la quale sono state confermate per l'anno 2002 le seguenti aliquote:
prima casa: 5 per mille;
altri fabbricati: 5,5 per mille.
(Omissis).
02X00287;
Il comune di VALDENGO (provincia di Biella) ha adottato il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nelle misure seguenti:
immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze 4,5 per mille, detrazioni L. 200.000;
altri immobili 5 per mille.
2. Di stabilire, ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 le seguenti detrazioni e riduzioni di imposta:
a) riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
b) detrazione di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis).
02X00288;
Il comune di VALDIDENTRO (provincia di Sondrio) ha adottato il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Confermare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
7 per mille per le restanti unita' immobiliari.
2. Confermare altresi' nella misura di euro 154,94 (L. 300.000) l'importo della detrazione prevista per la prima abitazione.
(Omissis).
02X00289;
Il comune di VALDUGGIA (provincia di Vercelli) ha adottato il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con le seguenti pertinenze:
n. 1 c/6 - n. 1 c/7 - n. 1 c/2, 5,5 per mille.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata:
b) Altre unita' immobiliari 6 per mille;
c) Aree edificabili 6 per mille.
2. Di determinare per l'anno 2002 in euro 103.29 (euro centotre e ventinove centesimi) la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto 1.
(Omissis).
02X00290;
Il comune di VALEGGIO (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., nella misura del 6,5 per mille; 2. Di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla legge, in L. 200.000.
(Omissis).
02X00291;
Il comune di VALENZA (provincia di Alessandria) ha adottato il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Di determinare per l'anno 2002, la seguente differenziazione di aliquota I.C.I.:
aliquota ordinaria del 7 per mille;
aliquota abitazione principale 5,5 per mille;
aliquota alloggi non locati e immobili a destinazione commerciale sfitti 7 per mille;
(Omissis).
02X00292;
Il comune di VALFENERA (provincia di Asti) ha adottato il 26 gennaio e il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,75 per mille;
(Omissis).
Di quantificare ai fini I.C.I., per l'anno 2002, in euro 129,11 la detrazione dall'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
02X00293;
Il comune di VALGIOIE (provincia di Torino) ha adottato il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Di richiamare e fare propria la deliberazione G.C. del 28 gennaio 2002 con la quale e' stata confermata l'aliquota agevolata I.C.I. per l'abitazione principale nella misura del 5 per mille e l'aliquota ordinaria per gli altri immobili nella misura del 6 per mille. Di confermare per l'anno 2002 in euro 103,29 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dal- Iart. 58, comma 3 della legge n. 446/1997, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis).
02X00294;
Il comune di VALGOGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Di determinare l'I.C.I. applicata da questo Comune per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
6 per mille per l'abitazione principale;
6 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale;
7 per mille negli altri casi.
2. Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, la somma di e 103,29. 3. Di dare atto che ai fini dell'individuazione della "pertinenza" si applica quanto stabilito dal vigente regolamento comunale I.C.I.
(Omissis).
02X00295;
Il comune di VALLANZENGO (provincia di Biella) ha adottato il 7 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).Di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ed in particolare art. 6 e connessi, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - anno 2002, in misura pari al 6 per mille ( diconsi sei per mille).
(Omissis).
02X00296;
Il comune di VALLE SAN NICOLAO (provincia di Biella) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 di cui in premessa, qui recepito, ed in particolare art. 6 e connessi, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - anno 2002, in misura pari al 6 per mille (diconsi sei per mille).
(Omissis).
02X00297;
Il comune di VALMONTONE (provincia di Roma) ha adottato il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
I. Di stabilire le seguenti norme per l'applicazIone dell'I.C.I - Imposta Comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 2002:
1) aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare:
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' Indivisa, residenti nel Comune, relativamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
per le persone fisiche soggetti passivi , residenti nel Comune per l'unita' o le unita' immobiliari, oltre la prima, concesse in uso gratuito a titolo dl abitazione principale a parenti entro il secondo grado in linea retta secondo modalita' e termini stabiliti con apposita norma regolamentare;
2) aliquota agevolata del 4 per mille in favore di proprietari che eseguono Interventi volti:
al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico;
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
all'utilizzo di sottotetti;
da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio del lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 previa comunicazione all'ufficio tributi;
3) aliquota del 7 per mille da applicare per gli immobili diversi da quelli di cui ai numeri 1 e 2 del presente Capo.
II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai, commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
III. L'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati Inagibili od Inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato entro il termine di giorni 30 dal suo verificarsi. Il Comune puO' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
IV. L'aliquota e' stabilita nella misura del quattro (4) per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro i termini regolamentari dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente Capo e' applicata alla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto dl vendita;
V. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare euro 103,99 rapportate al periodo dell'anno durante il quale sI' protrae la destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
VI. La detrazione d'imposta viene aumentata fino a euro 258,23 in relazione alle seguenti categorie dl soggetti passivi:
Prima categoria:
disoccupati che al 1 gennaio dell'anno di applicazione siano iscritti all'Ufficio di Collocamento da almeno 2 anni;
i non occupati che, gia' fruitori della C.I.G o indennita' di mobilita' ai sensi della normativa vigente al 1 gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;
i lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscono della C.I.G. o siano iscritti nella lista regionale di mobilita' da oltre sei mesi.
Le condizioni sopra indicate devono essere documentate dai competenti organismi.
Seconda categoria: i titolari di pensione o assegni di invalidita';
Terza categoria: i soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione principale comprenda uno o piu' disabili con invalidita' non inferiore al 75% risultante dal certificato dl invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.
Condizioni: i soggetti passivi sopraindicati sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:
che l'immobile posseduto dal soggetto passivo (abitazione principale ed eventuale pertinenza) non abbia una rendita catastale oltre e 774,68; eventuali istanze, la cui abitazione principale presenti una rendita superiore all'importo stabilito potranno essere ammesse al beneficio previa relazione favorevole del servizio sociale approvata dalla Giunta;
che nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il soggetto passivo, sia possessore di altri Immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale nel territorio nazionale fatta eccezione dell'eventuale box o garage di pertinenza;
che il reddito complessivo annuo, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, inclusi eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione del redditi non sia superiore al doppio dell'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS per i casi di cui alle precedenti categorie I e Il ed al triplo per il caso di cui alla categoria III.
Termini e modalita':
il richiedente a pena di decadenza dovra' produrre domanda entro il 31 dicembre dell'anno di applicazione dell'imposta;
la domanda, autenticata nella sottoscrizione secondo la normativa vigente, dovra' attestare oltre al possesso del requisiti sopraindicati ai punti 1, 2, 3:
a) il periodo di tempo in cui si sono verificate le condizioni di applicabilita' dell'ulteriore detrazione;
b) la composizione del nucleo familiare;
c) l'indicazione dei soggetti disabili con il relativo grado di invalidita' effettivamente conviventi nel nucleo familiare;
d) l'ammontare complessivo annuo del reddito del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'l.C.I.;
Allegati: alla domanda dovranno essere allegati:
le documentazioni attestanti i punti 1, 2, e 3;
dichiarazione del redditi.
VII. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito dl ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
02X00298;
Il comune di VALPERGA (provincia di Torino) ha adottato il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Di fissare per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:
immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati o non utilizzati a titolo di uso, usufrutto o abitazione da terzi: 7 per mille;
fabbricati diversi da quelli di civile abitazione tenuti nella disponibilita' del proprietario e non utilizzati da questo o locati ovvero dati in uso a terzi: 7 per mille;
tutti gli altri immobili: 5,5 per mille.
2. Di determinare per l'anno 2002 le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come segue:
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: euro 105,00.
(Omissis).
02X00299;
Il comune di VALSINNI (provincia di Matera) ha adottato, il 1 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Aliquota unica I.C.I. 5 per mille. Detrazione abitabile principale euro 103,29.
(Omissis).
02X00300;
Il comune di VALTOURNENCHE (provincia di Aosta) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002, nella misura del 4 per mille per le abitazioni adibite ad abitazione principale; del 6 per mille per tutte le altre abitazioni e terreni fabbricabili; 2. detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale e 103,29; 3. (omissis).
(Omissis).
02X00301;
Il comune di VANZAGHELLO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002 nella misura unica deI 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; 2. di non applicare riduzioni e/o detrazioni di imposta in aggiunta a quelle previste per legge.
(Omissis).
02X00302;
Il comune di VAREDO (provincia di Milano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. confermare anche per l'anno d'imposta 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. confermare l'elevazione della detrazione di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122 da L. 200.000 a L. 300.000 per coloro che hanno i seguenti requisiti:
a) come loro unica proprieta' immobiliare la casa nella quale abitano e, nell'ambito del comune di Varedo, un box adibito ad uso esclusivo del soggetto passivo dell'imposta;
b) una rendita catastale complessiva, per le proprieta' di cui alla precedente lettera, non superiore a L. 800.000;
c) un reddito annuo da stabilirsi tenendo conto del numero dei componenti il nucleo famigliare, avente come parametro quanto stabilito dalla legge n. 153/1988, come da tabella allegata;
3. dare atto che il diritto di cui al punto precedente sussiste qualora il soggetto passivo dell'imposta sia in possesso di tutti i requisiti indicati sotto le lettere a), b), c); 4. dare altresi' atto che la detrazione di L. 300.000 spetta al soggetto passivo d'imposta il cui nucleo famigliare e' composto di una sola persona e che abbia i seguenti requisiti:
a) abbia compiuto il sessantesimo anno d'eta';
b) il reddito non sia superiore a L. 20.456.000;c) sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere a e b del precedente punto 1;
(Omissis).
02X00303;
Il comune di VARESE ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote l.C.I.:
a) 4 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze, quali indicate dall'art. 817 c.c., stabilendo nel contempo in e 104,00 la detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
b) 4 per mille per gli alloggi e relative pertinenze concessi in locazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, sulla base dell'accordo sottoscritto in sede locale in data 8 luglio 1999 tra le associazioni di inquilini e proprietari;
c) 5,9 per mille per terreni ed altri fabbricati, diversi dall'abitazione principale, nonche' per gli alloggi concessi in comodato o in uso gratuito ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili;
d) 7 per mille per gli alloggi non locati, ovvero per le seconde case tenute a disposizione;
2. di dare atto che resta confermata la misura agevolativa, stabilita nella deliberazione consiliare n. 8 del 29 febbraio 2000, ove si prevede che vengano considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani e disabili i quali, a seguito di ricovero permanente, acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che dette unita' immobiliari risultino non locate a terzi.
(Omissis).
02X00304;
Il comune di VAZZOLA (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota ordinaria 4,7 per mille;
b) aliquota sull'abitazione principale 4 per mille;
c) aliquota 7 per mille per le abitazioni sfitte con esclusione:
delle unita' immobiliari tenute a disposizione dei figli che si impegnino ad occuparla entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori. A tal fine il contribuente dovra' presentare apposita autodichiarazione indicante la data di ultimazione dei lavori ed il nominativo del figlio cui la stessa e' destinata;
degli immobili gia' destinati alla locazione, con precedente regolare contratto, entro un anno dalla data in cui gli stessi risultino sfitti. A tal fine il contribuente dovra' presentare apposita autodichiarazione, entro la scadenza del versamento della prima rata dell'imposta, indicante la data nella quale la locazione ha cessato gli effetti;
d) detrazioni:
e 103,29 sull'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
euro 250,00 a favore dei contribuenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solo redditi di pensione, anche estera, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale e dichiarino inoltre di non possedere altre unita' immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze. Per usufruire di detta agevolazione, i soggetti beneficiari sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, allegando copia dei documenti comprovanti i redditi percepiti dagli Istituti di Previdenza.
(Omissis).
02X00305;
Il comune di VEDUGGIO CON COLZANO (provincia di Milano) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
7 per mille sugli alloggi non locati;
6 per mille su tutti gli altri immobili;
di mantenere la detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di euro 103,29 stabilita per legge.
(Omissis).
02X00306;
Il comune di VELEZZO LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 1 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di riconfermare per l'anno 2002 i provvedimenti tariffari dell'anno 2000 e 2001 di cui alle delibere: C.C. n. 3 del 6 marzo 2000 e G.C. n. 6 del 16 febbraio 2001 nella seguente misura:
5 per mille per abitazione principale;
5,5 per mille per abitazioni secondarie e terreni.
Importo detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, euro 154,94 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
02X00307;
Il comune di VENAUS (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,25 per mille per tutte le unita' immobiliari, confermando in euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
(Omissis).
02X00308;
Il comune di VENTIMIGLIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di deliberare per l'anno d'imposta 2002 le aliquote e detrazioni I.C.I. cosi' come di seguito elencate:
abitazione principale (incluso le pertinenze quali cantina, garage o posto auto che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale e fino ad un massimo di tre immobili): aliquota del 4,8 per mille;
terreni agricoli: aliquota del 6 per mille;
aree fabbricabili: aliquota del 5 per mille;
altri immobili: aliquota del 6,8 per mille;
detrazione ordinaria: euro 103,29;
maggiore detrazione da euro 103,29 a euro 144,60 nei seguenti casi:
a) a favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un disabile totale ai sensi della legge n. 18/80 o della legge n. 508/88;
b) a favore dei contribuenti che siano in possesso di tutti i sottoelencati requisiti alla data del 1 gennaio 2001:
aver compiuto 65 anni d'eta'; possedere, oltre ad un'eventuale cantina, garage o posto auto, solo l'unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione; disporre di un reddito complessivo imponibile, comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, al netto degli oneri deducibili ai fini IRPEF ed escluso il reddito da fabbricato, non superiore a L. 15.000.000 annui euro 7.746,85 (come da dichiarazione dei redditi 2001); non avere fra i componenti del nucleo familiare soggetti proprietari di altri immobili; nel caso in cui l'unita' immobiliare per cui si chiede la maggiore detrazione sia adibita ad abitazione principale di piu' soggetti, ognuno di questi deve essere in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.
(Omissis).
02X00309;
Il comune di VERGATO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare, (omissis), le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel seguente modo:
a) aliquota ridotta: 6 per mille, da utilizzarsi per le seguenti fattispecie:
abitazione principale (unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata);
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l'unita' immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito al coniuge, ancorche' separato o divorziato, a parenti fino al 3o grado o ad affini fino al 2o grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
l'unita' immobiliare posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
b) aliquota ordinaria: 7 per mille, per tutte le altre fattispecie;
2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale come segue:
euro 170,50 ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalita' esposte negli allegati "A" e "B" che della presente deliberazione formano parte integrale e sostanziale;
euro 124,00 per i restanti casi.
Allegato A)
L'Amministrazione Comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta, ai cittadini tenuti al pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2002, l'aumento della detrazione di euro 46,50 da aggiungersi alla detrazione di euro 124,00 gia' prevista per le abitazioni principali, per un totale di detrazione di euro 170,50, sull'imposta comunale immobili (I.C.I.) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'abitazione principale. I destinatari dell'aumento da euro 124,00 a euro 170,50 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
A) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 16.000.000 (euro 8.263,31) annui lordi riferito all'anno 2001, e siano in condizione non lavorativa;
B) pensionati e portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile riferito all'anno 2001, ai fini dell'Irpef, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.500.000 (euro 12.136,74) piu' L. 1.770.000 (euro 914,13) per ogni persona a carico;
C) disoccupati con reddito annuale imponibile riferito all'anno 2001, ai fini dell'lRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 23.500.000 (euro 12.136,74) piu' L. 1.770.000 (euro 914,13) per ogni persona a carico;
D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2002;
nucleo familiare composto da 6 o piu' componenti al 1 gennaio 2002;
reddito familiare riferito all'anno 2001 non superiore a L. 87.000.000 (euro 44.931,75) lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 14.500.000 (euro 7.488,63) lordi annui per ogni componente superiore a 6;
E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti.
Sia nel caso della lettera B) (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera C) (disoccupati) ed alla lettera D) (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedono alcuna proprieta' immobiliare.
Procedura
1) I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata all'ufficio Tributi del Comune, entro il mese di giugno (o entro il 20 dicembre per chi ne abbia diritto nel secondo semestre) di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta-autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dei diritti alla maggiore detrazione I.C.l. come da fac-simile allegato alla presente deliberazione (allegato "B").
2) I contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I., tenere gia' conto della detrazione nella misura richiesta.
Allegato B
Al comune di Vergato
Ufficio Tributi
Piazza Capitani della Montagna, 1
40038 Vergato (BO)
Oggetto: Domanda per usufruire dell'aumento della detrazione abitazione principale ai fini I.C.I. (art. 8, terzo comma, D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni) per l'anno 2002. Io sottoscritto .......................... nato a ..................... il ......................... residente in Vergato, via ......................, codice fiscale ...................... quale titolare del diritto di ..................... del fabbricato sito in Vergato, via ............................., adibito ad abitazione principale, chiedo di poter usufruire dell'aumento della detrazione abitazione principale ai fini I.C.I. da euro 124,00 a euro 170,50 per l'anno 2002, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'abitazione principale. A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del codice penale,
dichiaro
sotto la mia personale responsabilita', di trovarmi nella condizione n. ..... del seguente elenco:
1) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 16.000.000 (euro 8.263,31) annui lordi riferito all'anno 2001, e siano in condizione non lavorativa;
2) pensionati e portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile riferito all'anno 2001, ai fini dell'Irpef, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.500.000 (euro 12.136,74) piu' L. 1.770.000 (euro 914,13) per ogni persona a carico;
3) disoccupati con reddito annuale imponibile riferito all'anno 2001, ai fini dell'Irpef, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 23.500.000 (euro 12.136,74) piu' L. 1.770.000 (euro 914,13) per ogni persona a carico;
4) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2002 con:
- nucleo familiare composto da 6 o piu' componenti al 1 gennaio 2002;
- reddito familiare riferito all'anno 2001 non superiore a L. 87.000.000 (euro 44.931,75) lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 14.500.000 (euro 7.488,63) lordi annui per ogni componente superiore a 6;
5) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti.
Vergato, .........................
Il dichiarante:
.................................
Firmato in presenza del pubblico ufficiale dal dichiarante legalmente riconosciuto:
..................................
N.B.: Nel caso in cui l'istanza venga recapitata a mezzo del servizio postale, occorre allegare alla stessa la fotocopia di un valido documento di identita'.
(Omissis).
02X00310;
Il comune di VERMEZZO (provincia di Milano) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 2002, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come segue:
Tipologia Aliquota
-- -- Aliq. I.C.I. abit. principale 5,5 per mille Aliq. I.C.I. altre categorie di immobili 5,5 per mille
Detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente.
(Omissis).
02X00311;
Il comune di VESTENANOVA (provincia di Verona) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 6 per mille.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) altre unita' immobiliari 6 per mille;
c) aree fabbricabili 6 per mille;
3. di determinare per l'anno 2002 in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
02X00312;
Il comune di VESTRENO (provincia di Lecco) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di approvare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni I.C.I. nella misura seguente:
abitazione principale: 6 per mille;
1) sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate;
d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorche' possedute a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale;
2. sono altresi' equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito:
a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
b) al coniuge, ancorche' separato o divorziato;
c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).
tutti gli altri fabbricati: 6 per mille;
aree fabbricabili: 6 per mille;
detrazione d'imposta per l'abitazione principale: euro 103,29 (L. 200.000);
2. di dare atto che il gettito derivante dalla presente imposta, ammontante presuntivamente a euro 56.014,00, verra' introitato alla risorsa codice 110010 dell'esercizio corrente.
(Omissis).
02X00313;
Il comune di VIARIGI (provincia di Asti) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, senza applicazione di alcuna riduzione tra quelle facoltative proposte dalla legge n. 662/96, cosi' come esposto nella deliberazione di giunta n. 63 del 26 ottobre 2001.
(Omissis).
02X00314;
Il comune di VICO NEL LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili comunali (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con detrazione, per abitazione principale, nella misura prevista per legge di L. 200.000.
(Omissis).
02X00315;
Il comune di VICOLI (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Aliquota I.C.I.:
5 per mille, unica; senza diversificazione e con detrazione per la sola abitazione principale di euro 103,29 (L. 200.000);
5,5 per mille per immobili diversi dalla abitazione principale o posseduti in aggiunta alla abitazione principale.
(Omissis).
02X00316;
Il comune di VICOPISANO (provincia di Pisa) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure, per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:
a) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,5 per mille;
b) per tutte le altre unita' immobiliari: 6,6 per mille;
2. di stabilire, altresi', anche per l'anno 2002, un'aliquota agevolata pari al 2 per mille per i casi previsti daIl'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che si riportano integralmente:
"a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori";
3. di aumentare per l'anno 2002 da euro 103,29 (L. 200.000), a euro 258,228 (L. 500.000) la detrazione dell'I.CI. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione solo per i seguenti soggetti:
a) per i soggetti passivi con eta' superiore a 65 anni (sessantacinque) con reddito familiare imponibile medio fino a euro 5.708,00 (L. 11.052.000) per ogni componente il nucleo familiare, elevato a euro 8.562,00 (L. 16.578.000) nel caso di unico componente il nucleo familiare, con le prescrizioni indicate in premessa che qui si intendono riportate integralmente;
b) per i soggetti passivi di qualsiasi eta' che possiedono nell'ambito familiare solo un unico reddito da lavoro dipendente o assimilato con un limite di reddito imponibile di euro 5.708,00 (L. 11.052.000) per ogni componente il nucleo familiare e con le prescrizioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate integralmente, precisando che gli interessati, al fine di ottenere la suddetta agevolazione, dovranno produrre all'ufficio Tributi del Comune una autocertificazione relativa alla quantificazione dei redditi entro il 31 ottobre 2002;
4. di stabilire che i contribuenti che si avvarranno delle agevolazioni previste a norma dell'art. 8 del richiamato regolamento I.C.I. (abitazioni concesse a parenti in uso gratuito), al fine del loro ottenimento, presentino all'ufficio Tributi entro il 31 dicembre 2002, comunicazione scritta contenente le indicazioni stabilite in premessa, che qui si intendono riportate integralmente;
(Omissis).
02X00317;
Il comune di VIGNOLA FALESINA (provincia di Trento) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare ai fini I.C.I. per l'anno 2002 l'aliquota unica del 5 per mille per tutti gli immobili; 2. di fissare per il 2002 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in L. 500.000 e fino alla concorrenza dell'imposta.
(Omissis).
02X00318;
Il comune di VIGUZZOLO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di Viguzzolo nella misura unitaria del 5,7 per mille; 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/92 come modificato dal comma 5 dell'art. 3 legge n. 662/96 e' determinata nella misura di euro 103,29; 3. di dare atto che il regime fiscale delle pertinenze e' (omissis) con particolare riferimento alle abitazioni principali, quello dell'immobile principale; 4. di dare atto che, con riferimento al regime fiscale dei terreni agricoli, (omissis), fermi i requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento ai parametri reddituali, il regime agevolativo dei titolari di terreni agricoli e' estensibile altresi' a soggetti percepenti trattamenti pensionistici agricoli.
(Omissis).
02X00319;
Il comune di VILLA CELIERA (provincia di Pescara) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di stabilire per l'anno 2002, le seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'I.C.I.:
1. 5,5 per mille con detrazione di L. 250.000 e 129,11 per i fabbricati adibiti ad abitazione principale;
2. 6,5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili (sia terreni che fabbricati).
(Omissis).
02X00320;
Il comune di VILLA COLLEMANDINA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis).
02X00321;
Il comune di VILLAdiSERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per abitazione principale nella misura di e 103,30.
(Omissis).
02X00322;
Il comune di VILLAFALLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Aliquota Soggetti passivi
-- -- 6 per mille aliquota base; 4 per mille per i fabbricati destinati ad attivita'
artigianali, industriali e commerciali; 4 per mille per le unita' immobiliari abitative
realizzate per la vendita e non vendute
dalle imprese aventi per oggetto esclusivo
o prevalente l'attivita' di costruzione e
alienazione di immobili, per un periodo non
superiore a tre anni dall'ultimazione dei
lavori; 7 per mille per le unita' immobiliari abitative vuote,
non utilizzate; 7 per mille per i terreni destinati dal P.R.G.C. ad aree
produttive (P) ed aree residenziali (R) fatti
salvi quelli posseduti da coltivatori diretti
o da imprenditori agricoli e dai medesimi
condotti, per i quali si applica l'aliquota
base del 6 per mille; la stessa aliquota del
6 per mille si applica ai terreni suddetti,
limitatamente all'area interessata, dal momento
del rilascio della concessione edilizia o
dell'approvazione in via definitiva del PEC; 2,5 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili che sono oggetto di interventi di
ristrutturazione volti al loro recupero (per
la durata di tre anni dall'inizio dei lavori
ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
art. 1, comma 5).
Detrazione per abitazione principale L. 200.000 euro103,29.
(Omissis).
02X00323;
Il comune di VILLA SANTINA (provincia di Udine) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
ha determinato con atto della Giunta Comunale, delibera n. 199 del 31 dicembre 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, del 4,5 per mille, con le normali riduzioni e detrazioni previste dalla legge.
(Omissis).
02X00324;
Il comune di VILLAFRANCA TIRRENA (provincia di Messina) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille e con detrazione di imposta di L. 200.000 sull'abitazione principale, l'aliquota I.C.I. cosi' determinata con la delibera di C.C. n. 26 del 24 febbraio 1998 e confermata per gli anni seguenti.
(Omissis).
02X00325;
Il comune di VILLAMAR (provincia di Cagliari) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di confermare con il presente atto la determinazione dell'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2002, adottata con atto G.C. n. 21 del 30 gennaio 2002, come segue:
si conferma, per l'anno 2002, nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, gia' adottata nell'anno 2001, sia sulle abitazioni principali che sulle seconde case abitate;
si da' atto che la detrazione per la prima casa e' stabilita nella misura di e 103,29;
si stabilisce l'aliquota del 7 per mille per le seconde case abitabili e sfitte, stabilendo che la denuncia e il versamento saranno ragguagliati al periodo di possesso e utilizzo, mentre l'accertamento sara' effettuato dall'Ufficio Tributi attraverso l'acquisizione dei dati relativi alla denuncia dei redditi;
tuttavia se nella denuncia, per le seconde case, verranno dichiarate e documentate le relative locazioni, le stesse verranno assoggettate all'aliquota del 5 per mille;
di determinare l'aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili su cui non esiste un immobile;
(Omissis).
02X00326;
Il comune di VILLAMARZANA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille, mantenendo la detrazione relativa alla prima casa nella misura prevista per legge.
(Omissis).
02X00327;
Il comune di VILLAR PEROSA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria 7 per mille; b) aliquota relativa alle unita' immobiliari locate con contratto registrato ed utilizzate come abitazione principale dal conduttore: 5,5 per mille; c) aliquota relativa alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 4,8 per mille; d) euro 108,00 la derazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02X00328;
Il comune di VILLONGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 nella misura 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo Comune rispettivamente sugli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale ed a tutte le unita' immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale; 2. di rideterminare la detrazione I.C.I. nel seguente modo:
per particolari situazioni di carattere sociale di cui alla citata delibera C.C. n. 63/96 che qui si intende richiamata e trascritta, e 155,00;
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 104;
per l'unita' ceduta in uso gratuito ai figli e 104,00.
(Omissis).
02X00329;
Il comune di VINADIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di fissare nel 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002; di determinare il valore della detrazione per la prima casa in e 103,00.
(Omissis).
02X00330;
Il comune di VINOVO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non utilizzati a titolo di abitazione principale per i quali non e' stato stipulato contratto di locazione o di comodato;
b) aliquota del 2 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali in attuazione della legge n. 431/98;
c) aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di determinare in e 150,00 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02X00331;
Il comune di VISCHE (provincia di Torino) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.
(Omissis).
02X00332;
Il comune di VISTRORIO (provincia di Torino) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle seguenti misure:
5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale).
Sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il II grado;
6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati.
(Omissis).
02X00333;
Il comune di VITTORIO VENETO (provincia di Treviso) ha adottato, il 15 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire, (omissis), l'aliquota ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002. nelle misure seguenti:
a) aliquota ridotta nella misura del 5 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e degli alloggi regolarmente assegnati dagli ATER, esclusivamente per l'abitazione principale e relative pertinenze cosi' come definite rispettivamente agli articoli 10 e 11 del Regolamento Comunale in materia di I.C.I. adottato con deliberazione del C.C. n. 128 del 28 dicembre 1998;
b) aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille da applicare a tutti gli altri immobili;
2. di stabilire che l'importo della detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2002 e' fissato in euro 108,00 (L. 209.117).
(Omissis).
02X00334;
Il comune di ZAMBRONE (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 9 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, gia' in vigore per l'anno 2001; 2. di confermare ancora per l'anno 2002 l'ammontare della detrazione nella misura di e 103,29 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02X00335;
Il comune di ZECCONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 3 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e le sue pertinenze (art. 2 Regolamento 101) e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura unica di L. 200.000 (pari ad e 103,29).
(Omissis).
02X00336;
Il comune di ZENEVREDO (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
6 per mille nella misura unica;
di stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
02X00337;
Il comune di ZERBO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 (e 103,29).
(Omissis).
02X00338;
Il comune di ZONE (provincia di Brescia) ha adottato il 16 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille; 2. di dare atto che le pertinenze sono soggette alla medesima aliquota dei fabbricati; 3. di determinare altresi' l'aliquota per l'abitazione principale dei residenti nella misura del 5 per mille con una detrazione di e 103,29 (L. 200.000) sull'imposta da versare; 4. di determinare l'aliquota per l'abitazione data in uso gratuito ai parenti nella misura del 5 per mille con una detrazione di e 103,29 (L. 200.000) sull'imposta da versare, purchE' abbiano la residenza nell'abitazione stessa e abbiano intestate le utenze di servizi pubblici (ENEL, Gas, Acqua, Telefono e Tassa Rifiuti).
(Omissis).
02X00339;
Il comune di ZUGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato il 24 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nelle seguenti misure, gia' in vigore nel 2001:
a) aliquota ordinaria 6 per mille per gli immobili diversi da quelli indicati al punto seguente;
b) aliquota ridotta del 4,3 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche:
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
quella concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1o grado (genitore/figlio) e da questi effettivamente utilizzata come abitazione principale, a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza. I contribuenti potranno usufruire di detta agevolazione a partire dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta';
di confermare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili nella misura di euro 103,29.
(Omissis).
02X00340;
 
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