Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 marzo 2002
Riconoscimento alla sig.ra De Araujo Vera Lucia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la domanda con la quale la sig.ra De Araujo Vera Lucia ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapeuta conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Decreta:
1. Il titolo di fisioterapeuta rilasciato nel 1989 dalla Pontificia Universidade cattolica di Parana' (Brasile) alla sig.ra De Araujo Vera Lucia, nata a Parana' (Brasile) il giorno 21 dicembre 1960 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.
2. La sig.ra De Araujo Vera Lucia e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di fisioterapista.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2002
Il direttore generale: Mastrocola
 
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