Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 12 aprile 2002 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Certidop S.r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana". |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto 5 dicembre 2001 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "Certidop S.r.l." con decreto 4 dicembre 1998, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 dicembre 2001, in attesa della presentazione del piano di controllo predisposto per la DOP "Mozzarella di Bufala Campana" da parte dell'organismo di controllo "C.S.Q.A. S.r.l.", designato dal Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana con nota del 15 novembre 2001; Considerato che la peculiarita' del processo produttivo del formaggio DOP "Mozzarella di Bufala Campana" non ha consentito all'organismo di controllo "C.S.Q.A. S.r.l." la predisposizione del piano di controllo entro il termine sopra indicato; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta proroga e il differimento della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo la predisposizione del piano di controllo; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 dicembre 1998; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Certidop S.r.l.", con sede in San Nicola la Strada (Caserta), viale Carlo III n. 128, con decreto 4 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreto 5 dicembre 2001, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 14 aprile 2002. |
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Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 dicembre 1998. |
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Art. 3. La presente proroga cessa a decorrere dalla data del provvedimento autorizzatorio con il quale l'organismo di controllo "C.S.Q.A. S.r.l." viene autorizzato ad effettuare i controlli sulla DOP "Mozzarella di Bufala " Campana". Roma, 12 aprile 2002 Il direttore generale: Ambrosio |
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