Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 17 aprile 2002 |
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valcalepio". |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1976, con il quale e' stata nconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valcalepio" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela "Moscato di Scanzo", intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Moscato di Scanzo", gia' sottozona autonoma ricompresa nella denominazione di origine controllata dei vini "Valcalepio" riconosciuta con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1976 e successive modifiche; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Moscato di Scanzo" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001; Ritenuto pertanto necessario dover adeguare, a seguito del predetto riconoscimento, il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Valcalepio"; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valcalepio" di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1976, e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 aprile 2002 Il direttore generale: Ambrosio |
| Allegato DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "VALCALEPIO" Disciplinare di produzione Art. 1. La denominazione di origine controllata "Valcalepio", e' riservata ai vini rosso, bianco e Moscato passito che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino "Valcalepio" rosso deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni: Cabernet sauvignon, dal 25 al 60%; Merlot, per la rimanente parte. Il vino "Valcalepio" bianco deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni: Pinot bianco e Chardonnay, dal 55 all'80%; Pinot grigio, per la rimanente parte. Il vino "Valcalepio" Moscato passito deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Moscato di Scanzo o Moscato. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini "Valcalepio" devono essere prodotte all'interno della zona cosi' delimitata: partendo dalla foce del torrente Rino sul lago d'Iseo, in comune di Predore, la linea di delimitazione risale il torrente stesso sino a incontrare la mulattiera per I Vasti, che segue in direzione ovest, sino alla valle Duago, toccando successivamente le quote 340, 504 e 501. Prosegue quindi per il sentiero a mezzacosta, sino a incontrare il confine amministrativo dei comuni di Sarnico e Predore. Prosegue su detto sentiero sino alla valle della Canola e poi, dopo aver risalito per breve tratto la valle stessa sino alla curva di livello di quota 225, segue la curva stessa sino a incontrare il sentiero per La Forcella in vicinanza del villaggio Holiday. Da questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero per La Forcella sino a quota 398; indi si identifica con la carreggiabile comunale che, superando il confine amministrativo tra i comuni di Sarnico e Viadanica, raggiunge quota 360. Da questo punto prosegue in direzione nord, sino alla valle Maggiore a quota 333. Piega quindi in direzione sud-est seguendo la carreggiabile per le frazioni Scotti, Riva, Case Rasetti e prosegue quindi fino a incontrare il torrente Guerna in prossimita' di quota 308, risale poi il corso del torrente Guerna e passando dalle localita' Ambrogi Forno e Dumengoni raggiunge la localita' Segrone Basso. Da questo punto segue il sentiero in direzione ovest sino a incontrare a quota 500 il tornante della strada per i colli di San Fermo, strada che segue in direzione sud-ovest sino a quota 548, indi segue la carrareccia che, passando per quota 576, localita' Costa e quota 604, raggiunge rio valle Fienile Biboli. Da questo punto la linea di delimitazione segue la mulattiera in direzione Mascherpigna, fino al col Croce, a quota 669, incontra il confine amministrativo tra i comuni di Foresto Sparso e Berzo San Fermo. Segue detto confine sino a campo Alto, indi prosegue lungo il confine amministrativo tra i comuni di Entratico e Berzo San Fermo e poi tra Entratico e Borgo di Terzo sino al fiume Cherio. Discende lungo detto fiume sino alla confluenza con il torrente Bragazzo. Risale tale torrente sino alla frazione Costa e imbocca quindi il sentiero a mezza costa sopra Redonina, che attraversando il confine amministrativo tra i comuni di Luzzana e Trescore Balneario prosegue sino alla Madonna del Mirabile passando per quota 482 e la sorgente La Piazzola a quota 412. Dalla Madonna del Mirabile la linea di delimitazione segue la curva di livello a quota 400 sino alla val di Carpan, prosegue in direzione ovest sul sentiero per Sant'Ambrogio e, oltrepassato il confine amministrativo tra il comune di Trescore Balneario e quello di Cenate Sopra, si congiunge con la carrareccia per cascina Zagni. Da qui segue in direzione nord il sentiero che raggiunge la sorgente Cop, indi per quota 620, quota 508, localita' Plasso e Foppa arriva al fondovalle della val Calchera. Prosegue quindi per il sentiero che, passando per la localita' Locanda, quota 398 e 454, raggiunge Ca' Pessina quota 537). Da qui percorre il sentiero che, passando per Pian Bianchet, quota 583 e quota 686, attraversa il confine amministrativo tra i comuni di Cenate Sopra e Scanzorosciate e raggiunge quota 502. Da questo punto imbocca in direzione ovest la mulattiera esistente, che percorre attraversando il confine amministrativo tra i comuni di Scanzorosciate e Nembro sino a raggiungere quota 633. Imbocca in direzione nord-ovest il sentiero sino al ponte sul fiume Serio che segue per tutto il tratto che si identifica con il confine amministrativo tra i comuni di Nembro e Villa al Serio fino a incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Nembro e Alzano Lombardo. Confine che segue in direzione nord sino a quota 378, indi in direzione ovest sino a quota 698, indi in direzione sud sino a incontrare la cascina Frontale. Da questo punto la linea di delimitazione segue la carreggiabile Alzano-Lonno in direzione Mottarello e quindi la strada per Brumano, che segue in direzione nord, fino a quota 559. Segue quindi la mulattiera che, partendo da quota 559, attraversa la valle del Nese e arriva a quota 551. Segue quindi la strada rotabile di nuova costruzione per il monte di Nese fino al bivio per Olera. Da qui prosegue, fino alla localita' Stocchi, sulla rotabile Olera-Busa. In prossimita' della localita' Stocchi devia lungo il confine amministrativo tra Ponteranica e Alzano Lombardo e prosegue lungo il confine tra Ponteranica e Ranica e quindi lungo il confine tra Ponteranica e Torre Boldone, fino a quota 657 ove imbocca la carreggiabile che porta a Ca' della Maresana. Da questa localita' segue la mulattiera che, passando per quote 486 e 437 raggiunge il torrente Maria. Risale detto torrente sino in prossimita' di quota 558 (Buso della Porta), prosegue lungo il sentiero esistente sino al castello della Moretta, ove prosegue in direzione nord-est sulla carrareccia per Ca' del Latte. Segue quindi il tracciato che, passando per Roccolo e attraversando il confine tra Ponteranica e Sorisole a quota 760, raggiunge successivamente quota 644, localita' Comunelli, Catene, val di Bareden e poi prosegue lungo la strada della valle fino a via Bolla a quota 524. Da quota 524 la linea di delimitazione prosegue lungo il sentiero che, passando per Morti della Calchera, raggiunge la carrareccia di colle Barbino, che segue fino a quota 432. Da questa quota segue per breve tratto la curva di livello a quota 432 sino al confine amministrativo tra i comuni di Sorisole e Villa d'Alme', ove incontra e segue il sentiero che, passaando per le localita' Foresto Secondo, Piazzola e cascina Belvedere arriva a Bruntino Alto. Da qui segue il tracciato che raggiunge a quota 368 l'acquedotto di Algua. Si identifica con detto acquedotto fino a localita' Ventolosa, ove imbocca per breve tratto la strada di valle Brembana fino al bivio per valle Imagna. Prosegue per detta strada fino a incontrare il fiume Brembo e il confine amministrativo tra Almenno San Salvatore e Villa d'Alme'. Segue detto confine risalendo il fiume Brembo sino alla confluenza con il torrente Imagna, ove incontra il confine tra Almenno San Salvatore e Ubiale Clanezzo, confine che segue fino a incontrare quello tra Strozza e Ubiale Clanezzo. Prosegue quindi lungo il confine amministrativo da Strozza e Almenno San Salvatore fino a incontrare e seguire la mulattiera esistente per Ca' Madonnina, attraversa il confine tra Almenno San Salvatore e Almenno San Bartolomeo e passa successivamente per le localita' Ca' Capuricchio, Albelasco, Cageroli e Camutaglio sino a incontrare il confine amministrativo tra Almenno San Bartolomeo e Palazzago. Prosegue quindi su detto confine in direzione sud sino al ponte sul torrente Borgogna, risale il torrente stesso sino al ponte a valle della parrocchiale di Plazzago sulla strada per la frazione Brocchione, indi il tratto del torrente stesso a monte, sino alla mulattiera che a ponente del monte Brocchione raggiunge il sentiero della frazione omonima al monte Valmora. Segue il sentiero suddetto sino al confine amministrativo tra i comuni di Palazzaga e Pontida, indi il confine tra i suddetti comuni sino al confine con il comune di Caprino Bergamasco. Da qui segue il confine fra il suddetto comune e Pontida sino alla strada statale Bergamo-Lecco, indi la suddetta strada verso est sino al monastero di Pontida, poi la strada che dal monastero porta alla frazione Canto e poi la mulattiera da detta frazione verso la cascina Porcile sino al confine amministrativo tra Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII e poi detto confine sino a quello di Carvico. Segue poi il confine tra Carvico e Pontida sino al confine amministrativo di Villa d'Adda indi il confine tra Villa, d'Adda e Pontida sino alla strada Odiago-Villa d'Adda. Segue detta strada sino a Villa d'Adda-Carvico-Brusicco-Gerole Catolari e poi il sentiero che da detta strada porta sino alla frazione Piana. Successivamente segue la strada da tale frazione a Camaitone sino alla strada Villa Gromo-Camozzaglio e poi tale strada sino alla deviazione per la Ca' Rossa. Indi devia per la Ca' Rossa e poi per il sentiero e la carrareccia sino a Mapello. Segue poi la strada Mapello-Ambivere sino al confine con il comune di Palazzago, indi il confine tra Palazzago e Ambivere sino alla strada Val San Martino. La linea di delimitazione prosegue poi sulla strada per Brughiera e Gromlongo sino alla deviazione per la localita' Baracche. Quindi devia per detta localita' e segue la strada per San Sosimo-Barzana-Palazzago sino al confine tra Palazzago e Barzana. Segue detto confine sino al confine con il comune di Almenno San Bartolomeo e poi lungo il torrente Lesina sino alla strada comunale Barzara-Almenno San Bartolomeo. Segue detta strada sino alla localita' Quadrivio e da detta localita' la carrareccia che, passando a valle del cimitero di Almenno San Bartolomeo, raggiunge il torrente Tornago, che segue sino a incontrare il fiume Brembo. Prosegue quindi lungo il confine amministrativo dei comuni di Alme' e Paladina, sino a incontrare il torrente Guisa a quota 281. Da qui prosegue lungo la strada che attraversando Sombreno e passando per quote 277 e 275 e cascina Merleta, arriva a cascina Morlani in prossimita' di quota 287. Da qui segue in direzione ovest il confine amministrativo tra i comuni di Valbrembo e Mozzo sino a quota 257. Da questo punto prosegue in direzione sud lungo la strada, che passando per quota 254, attraversando il centro di Mozzo e passando per quota 251, arriva alla ferrovia Bergamo-Ponte San Pietro. Prosegue in direzione ovest lungo detta ferrovia sino alla stazione di Bergamo a quota 248. Prosegue quindi in direzione nord-est lungo la sede ferroviaria in disarmo (segnata con lineette nere) della ferrovia valle Seriana che, passando per quote 261, 269 e 278 raggiunge il confine amministrativo tra i comuni di Torre Boldone e Ranica. Da qui prosegue lungo detto confine sino a incontrare la roggia Guidana da dove prosegue lungo il confine tra i comuni di Ranica e Gorle sino a incontrare il fiume Serio. Prosegue quindi in direzione nord-est lungo la nuova strada per Scanzorosciate, sino a incontrare la roggia Borgogna, che segue in direzione sud-est passando per quote 257 e 250. Raggiunge la strada di circonvallazione sino alla strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola. Da questa punto la linea di delimitazione segue la strada statale n. 42 in direzione ovest sino a incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Albano Sant'Alessandro e Pedrengo. Segue quindi per breve tratto detto confine in direzione sud, sino a incontrare la ferrovia Bergamo-Brescia, prosegue lunga detta ferrovia in direzione ovest sino a incontrare la strada di Comonte. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo la suddetta strada in direzione sud passando per quota 246 e localita' Comonte. Arriva a incontrare la strada per Brusaporto e Bagnatica all'altezza del km 7. Prosegue in direzione sud-est lungo detta strada passando per quota 232, Brusaporto, quota 223 e Bagnatica sino a incontrare a quota 217 la strada per Montello. Prosegue in direzione nord-est lungo la strada per Montello e, passando per quota 222, arriva a incrociare la ferrovia Bergamo-Brescia. Segue detta ferrovia in direzione sud-est passando per quota 228 e 227 sino a incontrare il fiume Cherio (quota 226). Prosegue in direzione sud lungo il fiume Cherio fino a incontrare l'autostrada Bergamo-Brescia. Prosegue quindi lungo detta autostrada in direzione sud-est fino a incontrare la ferrovia Bergamo-Brescia all'altezza di quota 201. Da qui la linea di delimitazione prosegue in direzione sud-est lungo la linea ferroviaria Bergamo-Brescia sino a incontrare il confine tra le province di Bergamo e di Brescia. Da questo punto prosegue in direzione nord lungo il suddetto confine sino al ponte sul fiume Oglio nel comune di Sarnico in prossimita' di quota 188. Da qui segue in direzione est la riva bergamasca del lago d'Isea, sino ad arrivare alla foce del torrente Rino in comune di Predore, da dove la delimitazione ha avuto inizio. Dall'area sopra descritta sono escluse le seguenti due zone: 1) dal cimitero di Palazzago si segue la strada per la frazione Brocchione proseguendo sino al ponte da cui si diparte la mulattiera per il monte Picco che si percorre sino a detto monte; si imbocca quindi il sentiero sino alla cascina Posvolta, quindi la mulattiera sino alla frazione Montebello, il tratto verso valle del torrente Borgogna sino al confine tra Barzana e Palazzago che si segue sino a quello con Almenno San Bartolomeo poi a monte si segue il torrente Lesina sino alla frazione Carosso e al cimitero di Palazzago; 2) dal confine tra i comuni di Mapello e Ambivere si segue la strada che collega i due detti centri abitati sino al confine tra Ambivere e Palazzago, quindi il confine di detti comuni fino alla localita' Baracchino, indi la strada per Brughiera Gromlongo-Cerchiera e quella della valle San Martino sino al monastero di Pontida; si imbocca la strada per la frazione Canto sino a quota 357, poi il sentiero e la carrareccia sulla dorsale tra la valle San Martino e la val di Gerra sino alla strada per la frazione Canto; successivamente si percorre la strada medesima sino a detta frazione e poi la mulattiera dalla frazione Canto verso cascina Porcile, poi si segue il confine amministrativo tra i comuni di Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII prima e tra Mapello e Ambivere poi sino alla strada Mapello-Ambivere. Resta pertanto incluso l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Villongo, Credaro, Gandosso, Cenate Sotto, Carobbio degli Angeli, San Paolo d'Argon, Torre de' Roveri, Villa di Serio, Ranica, Entratico e parte di quelli di: Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Foresto Sparso, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Telgate, Bolgare, Chiuduno, Gorlago, Zandobbio, Trescore Baineario, Luzzana, Cenate Sopra, Costa Mezzate, Montello, Bagnatica, Brusaparto, Seriate, Albano Sant'Alessandro, Scanzorosciate, Nembro, Alzano Lombardo, Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa d'Alme', Paladina, Valbrembo, Mozzo, Curno, Palazzago, Pontida, Barzana, Mapello, Villa d'Adda, Carvico e Sotto il Monte Giovanni XXIII. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Valcalepio" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da considerarsi idonei unicamente i terreni pedecollinari e collinari di buona esposizione, di natura preminentemente silicio-argillosa. Sono esclusi i terreni esposti a nord, i fondo-valle, quelli umidi nonche' quelli a quote superiori ai 500 metri s.l.m. per le uve Merlot e Cabernet sauvignon e a metri 600 s.l.m. per le uve Pinot bianco, Chardonnay e Pinot grigio. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, specie per i nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore a q.li 100 per il vino "Valcalepio" rosso, q.li 90 per il "Valcalepio" bianco, q.li 65 per il "Valcalepio" Moscato passito. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale dei vigneti non superi del 20% i limiti medesimi. La regione Lombardia puo' modificare dette rese ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11% ai tipi rosso e bianco e del 12% al tipo rosso "riserva". Le uve destinate alla vinificazione della tipologie Moscato passito, prima dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,5%. Ai fini della vinificazione le stesse uve devono essere sottoposte ad appassimento in pianta o dopo la raccolta, con sistemi tradizionali in ambienti adatti. Il periodo di appassimento delle uve non puo' essere inferiore a ventuno giorni e, comunque, anche oltre tale limite, il periodo deve essere protratto sino ad assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 17%. Ai fini della vinificazione della tipologia del vino "Valcalepio" Moscato passito integrabile con il nome di uno dei comuni di cui al successivo art. 7, comma 7, le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime. Art. 5. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i tipi rosso e bianco e al 40% per il tipo Moscato passito. Il vino "Valcalepio" rosso prima dell'immissione al consumo deve subire un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a decorrere dal 1 novembre successivo alla vendemmia con una permanenza in fusti di legno di almeno tre mesi. Il vino "Valcalepio" rosso con almeno tre anni di invecchiamento di cui almeno uno in botti di rovere puo' portare in etichetta la menzione aggiuntiva "riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre successivo alla vendemmia. Il vino "Valcalepio" Moscato passito non puo' essere immesso al consumo prima del 12 maggio del secondo anno successivo a quello della vendemmia. Art. 6. I vini "Valcalepio" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Rosso: colore: rosso rubino piu' o meno carico con riflessi tendenti al granato; odore: profumo etereo, intenso, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille; Bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille; Moscato passito: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, che puo' tendere al cerasuolo con riflessi granati; odore: delicato, intenso, persistente, caratteristico; sapore: dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% di cui almeno 15% svolto; il contenuto di zuccheri residui deve essere compreso fra 30 e 80 g/l; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Il vino "Valcalepio" rosso "riserva" ottenuto da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 e sottoposto all'invecchiamento obbligatorio di cui all'art. 5, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%. Art. 7. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valcalepio" e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. Per i vini "Valcalepio" rosso, rosso riserva e bianco e' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992. Per indicare il vino Moscato passito ottenuto da uve provenienti dalla zona di produzione della denominazione di origine controllata "Valcalepio" dovra' essere utilizzata in etichetta esclusivamente la dizione Moscato passito. La dizione "Valcalepio" Moscato passito puo' essere integrata dai nomi dei seguenti comuni: Gandosso, Grumello del Monte, Cenate Sotto, Torre de' Roveri, Albano Sant'Alessandro e Carobbio degli Angeli solo per indicare i vini della stessa tipologia ottenuti con uve ivi prodotte. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine di origine controllata "Valcalepio" deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve. Art. 8. I contenitori di capacita' non superiore a litri 5 contenenti i vini "Valcalepio" di cui al presente disciplinare di produzione debbono essere, per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio; pertanto, dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero e le bottiglie dovranno essere di tipo bordolese o borgognona per il vino rosso e di tipo bordolese o renana per il vino bianco. Tali disposizioni non si applicano, tuttavia, per capacita' non superiori ai 250 ml. Per il tipo Moscato passito sono obbligatorie bottiglie di vetro scuro di capacita' non superiore ai 750 ml. Art. 9. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Valcalepio", vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. |
|
|
|