Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 18 aprile 2002
Determinazione dei prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici con potenza fino a 3 MW, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 62/02).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 aprile 2002;
Premesso che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), "prevede [omissis] l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili";
Premesso che il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999, recante direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto ministeriale 11 novembre 1999), prevede per l'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento o riattivazione, in data successiva al 1 aprile 1999, misure di promozione e incentivazione per i primi otto anni di esercizio;
Visti:
la decisione della Commissione europea 31 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 30 gennaio 1992, n. C23, (di seguito: decisione 31 luglio 1991);
la direttiva 2001/1977/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/1991);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo n. 79/1999;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992, di approvazione della convenzione tipo prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (di seguito: decreto ministeriale 25 settembre 1992);
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: il CIP) 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 12 maggio 1992, recante prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'ENEL, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);
la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 novembre 1998, n. 137, pubblicata nella Gazzetia Ufficiale - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1999, recante linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (di seguito: deliberazione CIPE n. 137/98);
il decreto ministeriale 11 novembre 1999;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, recante cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2002, recante modifiche e integrazioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, concernente direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto ministeriale 18 marzo 2002);
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata e integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
la deliberazione dell'Autorita' 8 giugno 1999, n. 82/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 13 agosto 1999 (di seguito: deliberazione n. 82/99);
la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2000, n. 56/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000 (di seguito: deliberazione n. 56/00);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che:
l'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991, attribuisce al CIP la definizione di prezzi relativi alla cessione della nuova energia elettrica prodotta dagli impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa vigente assicurando prezzi incentivanti;
con decisione 31 luglio 1991, la Commissione europea ha approvato la concessione di aiuti di Stato ai sensi delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10;
l'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede, tra l'altro, che "Il gestore ritira altresi' l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato";
la deliberazione CIPE n. 137/98 ha fissato obiettivi di riduzione delle emissioni che assegnano alla produzione di energia da fonti rinnovabili un contributo importante;
le misure di promozione e incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, e richiamate in premessa, si applicano ai soli impianti di produzione entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in data successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, non comprendendo gli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili le cui convenzioni di cessione destinata siano scadute, negli impianti che non abbiano usufruito degli incentivi previsti dal provvedimento CIP n. 6/92;
tra gli impianti non contemplati dalle misure di promozione e di incentivazione rientrano gli impianti idroelettrici esistenti, ad acqua fluente e a bacino, con potenza nominale media annua fino a 3 MW;
con riferimento alla deliberazione n. 82/99, i soggetti esercenti gli impianti idroelettrici a bacino con potenza nominale media annua fino a 3 MW e le loro associazioni rappresentative hanno segnalato all'Autorita' che, poiche' la deliberazione medesima rideterminava i prezzi di cessione dell'energia elettrica per i soli impianti idroelettrici ad acqua fluente, allo scadere delle convenzioni di cessione destinata alla societa' ENEL S.p.a. e, a decorrere dal 1 gennaio 2001, alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete), agli impianti a bacino sarebbero stati applicati i prezzi di cessione di cui alla deliberazione n. 108/97 che non garantiscono livelli di economicita' e redditivita' degli impianti tali da consentire il mantenimento degli stessi impianti in esercizio;
i soggetti di cui al precedente alinea hanno segnalato, per il motivo sopraindicato, la necessita' di estendere i prezzi di cessione dell'energia elettrica previsti dalla deliberazione n. 82/99 anche agli impianti a bacino, lamentando una disparita' di trattamento;
i decreti ministeriali 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002 prevedono per l'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento o riattivazione, in data successiva al 1 aprile 1999, misure di promozione e incentivazione per i primi otto anni di esercizio;
l'Autorita' con la deliberazione n. 82/99 ha rideterminato i prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW al fine di garantire la copertura dei costi di produzione dei medesimi impianti in condizioni di economicita' e redditivita', con effetto dal 1 settembre 1999;
l'Autorita' con la deliberazione n. 56/00 ha esteso l'applicazione della deliberazione n. 82/99 con decorrenza dalla data in cui e' cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento CIP n. 6/92, al fine di assicurare agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW, relativamente alle cessioni di energia elettrica non regolate da convenzioni di cessione destinata stipulate ai sensi del decreto 25 settembre 1992, la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicita' e di redditivita';
l'Autorita' con la deliberazione n. 56/00 ha riconosciuto agli impianti titolari di convenzioni di cessione destinata, stipulate ai sensi del decreto di cui al precedeni alinea e scadute nel periodo compreso tra la data in cui e' cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento CIP n. 6/92 e la data di entrata in vigore della deliberazione n. 82/99, i prezzi di cessione dell'energia elettrica previsti dalla deliberazione n. 82/99, a decorrere dalla scadenza delle convenzioni medesime;
gli impianti idroelettrici a bacino con potenza nominale media annua fino a 3 MW, presentano costi di produzione uguali o superiori a quelli degli impianti idroelettrici ad acqua fluente;
Ritenuto che:
per effetto dei numerosi interventi di manutenzione, anche straordinaria, l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici oggetto della presente deliberazione costituisca nuova produzione ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991;
l'energia prodotta dagli impianti idroelettrici con potenza fino a 3 MW costituisca una forma di energia di significativo valore sotto il profilo della tutela dell'ambiente poiche' tale energia sostituisce in generale quella prodotta a mezzo di altre fonti con maggiore impatto negativo sull'ecosistema e contribuisce a ridurre il carico sulla rete elettrica nazionale, contenendo le perdite di trasmissione, trasformazione distribuzione;
sia opportuno ridefinire i prezzi di cessione del l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici, ad acqua fluente e a bacino, con potenza fino a 3 MW che garantiscano la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicita' redditivita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:
Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Gestore della rete e' il soggetto di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, concessionario delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento;
potenza nominale media annua e' la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua valutata sulla base della portata media annua, detratto il minimo deflusso vitale, per il salto idraulico teorico;
ore piene sono l'insieme delle ore di punta, di alto carico e di medio carico, come definite dal provvedimento CIP n. 45/90;
ore vuote sono le rimanenti ore dell'anno solare che non rientrano nella precedente definizione di ore piene;
parametro P e' la media del rapporto tra le ore piene e le ore annue del periodo 2002-2010, pari a 0,409 (40,9%);
parametro Ct e' il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui al comma 6.5 della deliberazione n. 70/97;
legge n. 9/1991 e' la legge 9 gennaio 1991, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 1991;
decreto 25 settembre 1992 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992;
decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
decreto ministeriale 11 novembre 1999 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999;
provvedimento CIP n. 45/90 e' il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - supplemento ordinario, n. 90 del 29 dicembre 1990;
provvedimento CIP n. 6/92 e' il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 12 maggio 1992;
deliberazione n. 70/97 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997;
deliberazione n. 82/99 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 82/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 13 agosto 1999;
deliberazione n. 56/00 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 16 marzo 2000, n. 56/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000;
testo integrato e' il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 e sue successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1 Le disposizioni della presente deliberazione si applicano agli impianti idroelettrici con potenza nominale media annua non superiore a 3 MW che cedono l'energia elettrica prodotta al Gestore della rete, ad eccezione:
a) degli impianti idroelettrici che cedono l'energia elettrica prodotta nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata di cui al decreto 25 settembre 1992, ancora in vigore fino alla scadenza delle medesime convenzioni;
b) degli impianti idroelettrici entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento, o riattivazione, in data successiva al 1 aprile 1999, che beneficiano delle misure di promozione e incentivazione previste dal decreto ministeriale 11 novembre 1999.
 
Art. 3.
Prezzi di cessione dell'energia elettrica
prodotta da impianti idroelettrici
con potenza nominale media annua fino a 3 MW
3.1 Agli impianti di cui all'art. 2 che non sono in grado di modulare l'energia elettrica prodotta tra ore piene e ore vuote si applicano i prezzi di cessione fissati nella tabella 1, differenziati per i diversi scaglioni di quantita' di energia elettrica progressivamente prodotta nel corso dell'anno solare e costituiti da due componenti:
a) una componente pari al parametro Ct, espresso in centesimi di euro/kh, ai sensi della deliberazione n. 70/97 e sue successive modificazioni e integrazioni;
b) una componente ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991, pari alla differenza tra il prezzo di cessione riportato nella tabella 1 e la componente di cui alla precedente lettera a).
Tabella 1 Prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti
idroelettrici fino a 3 MW non in grado di modulare l'energia
elettrica prodotta tra ore piene e ore vuote, espressi in
centesimi di euro/kh

=====================================================================
Produzione di | | | Prezzo di
energia | Componente di |Componente di cui| cessione
elettrica su | cui al comma | al comma 3.1, | (centesimi di
base annua |3.1, lettera a) | lettera b) | euro/kWh) ===================================================================== fino a 1 milione| | | di kWh | Ct | 8,23-Ct | 8,23 --------------------------------------------------------------------- oltre 1 fino a 2| | | milioni di kWh | Ct | 6,32-Ct | 6,32 --------------------------------------------------------------------- oltre 2 fino a 3| | | milioni di kWh | Ct | 5,78-Ct | 5,78 --------------------------------------------------------------------- oltre 3 fino a 4| | | milioni di kWh | Ct | 5,47-Ct | 5,47 --------------------------------------------------------------------- oltre 4 fino a 5| | | milioni di kWh | Ct | 5,20-Ct | 5,20 --------------------------------------------------------------------- oltre 5 fino a | | | 10 milioni di | | | kWh | Ct | 4,78-Ct | 4,78 --------------------------------------------------------------------- oltre 10 milioni| | | di kWh | Ct | 4,35-Ct | 4,35

3.2 Agli impianti di cui all'art. 2 in grado di modulare, anche solo parzialmente, l'energia elettrica prodotta tra ore piene e ore vuote si applicano i prezzi di cessione fissati nella tabella 2, differenziati tra ore piene e ore vuote e differenziati per i diversi scaglioni di quantita' di energia elettrica progressivamente prodotta nel corso dell'anno solare.
Tabella 2 Prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti
idroelettrici fino a 3 MW in grado di modulare, anche solo
parzialmente, l'energia elettrica prodotta tra ore piene e ore
vuote, espressi in centesimi di euro/kh

===================================================================== Produzione di energia | |
elettrica su base |Prezzo di cessione in | Prezzo di cessione in
annua | ore vuote | ore piene ===================================================================== fino a 1 milione di | | kWh | Ct | (8,23-Ct)/P+Ct --------------------------------------------------------------------- oltre 1 fino a 2 | | milioni di kWh | Ct | (6,32-Ct)/P+Ct --------------------------------------------------------------------- oltre 2 fino a 3 | | milioni di kWh | Ct | (5,78-Ct)/P+Ct --------------------------------------------------------------------- oltre 3 fino a 4 | | milioni di kWh | Ct | (5,47-Ct)/P+Ct --------------------------------------------------------------------- oltre 4 fino a 5 | | milioni di kWh | Ct | (5,20-Ct)/P+Ct --------------------------------------------------------------------- oltre 5 fino a 10 | | milioni di kWh | Ct | (4,78-Ct)/P+Ct --------------------------------------------------------------------- oltre 10 milioni di | | kWh | Ct | (4,35-Ct)/P+Ct

3.3 I soggetti produttori titolari degli impianti di cui al precedente art. 2 devono dichiarare al Gestore della rete, in occasione dell'emissione della prima fatturazione mensile in applicazione del presente provvedimento e, successivamente, all'inizio di ciascun anno solare, se intendono avvalersi, per l'intero anno, dei prezzi di cessione previsti dal precedente comma 3.1 o di quelli previsti dal comma 3.2.
 
Art. 4.
Aggiornamento dei prezzi di cessione
4.1 I prezzi di cessione di cui al precedente art. 3, comma 3.1, sono aggiornati, su base annuale, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il 40% del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.
4.2 I prezzi di cessione di cui al precedente art. 3, comma 3.2, sono aggiornati, su base bimestrale, per il parametro Ct e, su base annuale, seguendo il criterio definito al precedente comma 4.1, per il valore numerico contenuto nella formula che individua il prezzo di cessione in ore piene che coincide con il prezzo totale di cessione di cui alla tabella 1 dell'art. 3, comma 3.1.
 
Art. 5.
Disposizioni in materia di cassa
conguaglio per il settore elettrico
5.1 I prezzi di cessione di cui all'art. 3 sono posti a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate amministrato dalla cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi dell'art. 42 del testo integrato.
 
Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
6.1 I prezzi di cessione della presente deliberazione si applicano con decorrenza dalla data in cui e' cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento CIP n. 6/92, agli impianti di cui all'art. 2, comma 2.1, limitatamente alle cessioni di energia elettrica, previste dall'art. 22, comma 3, della legge n. 9/1991, non definite da convenzioni di cessione destinata stipulate ai sensi del decreto 25 settembre 1992.
6.2 I prezzi di cessione della presente deliberazione si applicano, altresi', agli impianti di cui all'art. 2, comma 2.1, della medesima deliberazione che cedono energia elettrica in virtu' di convenzioni di cessione destinata stipulate ai sensi del decreto 25 settembre 1992 scadute successivamente alla data in cui e' cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento del CIP n. 6/92, con decorrenza dalla data di scadenza delle medesime convenzioni.
6.3 La fatturazione dell'energia elettrica di cui ai precedenti commi 6.1 e 6.2 deve far riferimento al criterio di scelta dei prezzi di cessione adottato nella prima fatturazione mensile in applicazione del presente provvedimento di cui all'art. 3, comma 3.
6.4 La presente deliberazione viene pubblicata nel sito Internet dell'Autorita' l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quella di pubblicazione. Con effetto dalla stessa data sono revocate la deliberazione n. 82/99 e la deliberazione n. 56/00.
Milano, 18 aprile 2002
Il presidente: Ranci
 
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