Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 3 aprile 2002 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.&T Costruzioni Generali, unita' di Cascine Vica, Lamezia Terme, Milano, Roma. (Decreto n. 30880). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista la sentenza n. 66830 del 13 giugno 2001 pronunciata dal tribunale di Roma che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. T&T Costruzioni Generali; Visto l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 20 novembre 2001; Acquisito il prescritto parere; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. T&T Costruzioni Generali, sede in Roma, unita' in: Cascine Vica (Torino) per un massimo di 101 unita' lavorative; Lamezia Terme (Catanzaro) per un massimo di n. 2 unita' lavorative; Milano per un massimo di 3 unita' lavorative; Roma per un massimo di 44 unita' lavorative; e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 novembre 2001 al 19 novembre 2002. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 2002 Il direttore generale: Achille |
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