Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 3 aprile 2002 |
Annullamento parziale del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Effedue, unita' di Crispano. (Decreto n. 30876). |
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IL DIRETTORE GENERALE per le politiche previdenziali Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernenti misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, e. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed, in particolare, i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo all'individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista l'istanza della societa' S.r.l. Effedue inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 21 giugno 2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento; Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 aprile 2001, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 2 maggio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato - a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 205 unita' (di cui 14 con C.F.L.), su un organico complessivo di 216 unita'; Visto il decreto direttoriale datato 28 agosto 2001, n. 30289, con il quale e' stato concesso il trattamento di integrazione salariale ai sensi della legge n. 863/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei lavoratori dipendenti dalla suddetta S.r.l. Effedue per il periodo dal 2 maggio 2001 al 1 maggio 2002; Visto il verbale d'accordo stipulato in data 27 agosto 2001 tra la societa' di cui sopra e le organizzazioni sindacali in cui e' stato deciso di annullare il contratto di solidarieta' a decorrere dal 31 agosto 2001, convenendo di prendere in considerazione altre iniziative atte a salvaguardare i livelli occupazionali; Considerato, quindi, che il predetto contratto di solidarieta' ha cessato i suoi effetti a decorrere dal 30 agosto 2001; Ritenuto, pertanto, di annullare il citato decreto direttoriale del 28 agosto 2001, n. 30289, limitatamente al periodo dal 30 agosto 2001 al 1 maggio 2002; Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' annullato il decreto direttoriale n. 30289 datato 28 agosto 2001, limitatamente al periodo dal 30 agosto 2001 al 1 maggio 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 2002 Il direttore generale: Achille |
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