Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 aprile 2002
Annullamento parziale del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Effedue, unita' di Crispano. (Decreto n. 30876).

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche previdenziali
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernenti misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, e. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed, in particolare, i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo all'individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della societa' S.r.l. Effedue inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 21 giugno 2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 aprile 2001, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 2 maggio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato - a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 205 unita' (di cui 14 con C.F.L.), su un organico complessivo di 216 unita';
Visto il decreto direttoriale datato 28 agosto 2001, n. 30289, con il quale e' stato concesso il trattamento di integrazione salariale ai sensi della legge n. 863/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei lavoratori dipendenti dalla suddetta S.r.l. Effedue per il periodo dal 2 maggio 2001 al 1 maggio 2002;
Visto il verbale d'accordo stipulato in data 27 agosto 2001 tra la societa' di cui sopra e le organizzazioni sindacali in cui e' stato deciso di annullare il contratto di solidarieta' a decorrere dal 31 agosto 2001, convenendo di prendere in considerazione altre iniziative atte a salvaguardare i livelli occupazionali;
Considerato, quindi, che il predetto contratto di solidarieta' ha cessato i suoi effetti a decorrere dal 30 agosto 2001;
Ritenuto, pertanto, di annullare il citato decreto direttoriale del 28 agosto 2001, n. 30289, limitatamente al periodo dal 30 agosto 2001 al 1 maggio 2002;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' annullato il decreto direttoriale n. 30289 datato 28 agosto 2001, limitatamente al periodo dal 30 agosto 2001 al 1 maggio 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2002
Il direttore generale: Achille
 
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