Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 5 marzo 2002 |
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sport RDP, unita' di Gordona. (Decreto n. 30811). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Visto il decreto n. 1/01 del 19 settembre 2001, emesso dal tribunale di Sondrio con il quale e' stata dichairata aperta la procedura di concordato preventivo cessio bonorum della S.p.a. Sports RDP; Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata societa' con la quale e' stata richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per 12 mesi decorrenti dall'8 agosto 2001, data di presentazione al predetto tribunale della domanda di ammissione al concordato peventivo cessio bonorum al 7 agosto 2002; Vista la successiva istanza, presentata in data 14 febbraio 2002, con la quale il liqudatore della societa' in questione ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 agosto 2002, al 18 settembre 2002, ai fini del raggiungimento dei 12 mesi previsti dall'art. 3 della legge n. 223/1991; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione della proroga del predetto trattamento, per il periodo residuale richiesto; Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata la corresponsione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 agosto 2002 al 18 settembre 2002 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sport RDP con sede legale in Gordona (Sondrio) e unita' di Gordona, per un massimo di 64 unita' lavorative. L'istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2002 Il direttore generale: Achille |
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