Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 1 marzo 2002 |
Approvazione del programma di cui all'art. 10, legge n. 223/1991, della S.p.a. Tor di Valle Costruzioni, unita' di Olbia. (Decreto n. 30807). |
|
|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10 recante norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia; Considerato che il suddetto art. 10 dispone che il trattamento di integrazione salariale, previa la sussistenza dei necessari requisiti, e' concesso per i primi tre mesi dall'INPS e che tale trattamento e' prorogabile, per periodi trimestrali, la cui durata massima non puo' essere complessivamente superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera quale risulta dalle clausole contrattuali; Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10; Visto l'art. 6, comma 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2 della legge n. 236/1993, la precedente delibera; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista la proposta formulata dal Ministero dei lavori pubblici ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha trasmesso l'istanza di proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tor di Valle Costruzioni S.p.a. impegnati nella realizzazione dei lavori di completamento dell'allacciamento del porto di Olbia alla viabilita' esterna; Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; Vista la nota datata 8 agosto 2001, con la quale l'INPS ha comunicato di aver autorizzato, in favore dei predetti lavoratori, la concessione del trattamento di CIGO, come previsto dal citato art. 10 della legge n. 223/1991 per il primo periodo trimestrale decorrente dalle sospensioni, ovvero dal 15 novembre 1999 al 13 febbraio 2000; Ritenuto di accertare la sussistenza dei presupposti normativi per la concessione detta proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni, in favore dei lavoratori edili in questione; Decreta: E' accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 15 novembre 1999, dipendenti della Tor di Valle Costruzioni S.p.a., con sede in Roma, impegnata nei lavori di completamento dell'allacciamento del porto di Olbia alla viabilita' esterna - cantiere di Olbia (Sassari). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 marzo 2002 Il Ministro: Maroni |
|
|
|