IL RETTORE Visto lo statuto della libera Universita' Commerciale Luigi Bocconi, emanato con decreto rettorale dell'11 luglio 1998, n. 4545, e successivamente modificato, con decreto rettorale n. 5656 del 23 luglio 2001; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in particolare l'art. 17, comma 95; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare gli articoli 1 e 3; Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Accertata la necessita' di modificare alcuni articoli dello statuto; Richiamata la proposta di modifiche statutarie, sottoposta a parere del consiglio di facolta' il 27 novembre 2001 ed approvata dal consiglio di amministrazione il 6 dicembre 2001, e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 6 della predetta legge 9 maggio 1989, n. 168, per il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, prot. n. 577 del 27 marzo 2002, con la quale si comunica di non avere osservazioni da formulare con riferimento alle deliberazioni del consiglio di facolta' e del consiglio di amministrazione; Decreta: Allo statuto della libera Universita' Commerciale Luigi Bocconi sono apportate le seguenti modifiche: la lettera e) dell'art. 7, comma 3, e' cosi modificata: "7.3 In particolare spetta al consiglio di amministrazione: e) deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, facolta' e classi e dei relativi corsi di studio"; l'art. 15 (Le facolta), comma 1, e' cosi modificato: "15.1 Alle facolta' competono - secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo - le decisioni in merito all'organizzazione delle attivita' didattiche per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 509/1999: laurea (L), laurea specialistica (LS), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), nonche' per il conseguimento del master universitario di primo e secondo livello e degli altri corsi di alta specializzazione e di perfezionamento istituiti"; l'art. 16 (Organi delle facolta), comma 1, e' cosi' modificato: "16.1 Sono organi delle facolta': il consiglio di facolta'; il preside; i consigli di classe; i comitati ed i direttori dei corsi di studio"; l'art. 17 (Consiglio di facolta' - Composizione), comma 2, e' cosi' modificato: "17.2 Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, intervengono alle adunanze del consiglio di facolta', con diritto di parola e di proposta, tre rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea, due rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea specialistica, un rappresentante degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, eletti sulla base di apposito regolamento. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita' della seduta"; l'art. 20 (Comitati di corso di studio), comma 1, e' cosi' modificato: "20.1 Nelle facolta' che comprendono piu' corsi di studio possono essere istituiti i comitati di corso di studio". l'art. 21 (Direttori dei corsi di studio), comma 1, e' cosi' modificato: "21.1 I direttori dei corsi di studio sono nominati dal consiglio di facolta' di afferenza, su proposta dei docenti che compongono il rispettivo comitato di corso di studio. La durata della carica e le possibilita' di conferma sono definite nel regolamento generale di Ateneo, le competenze nel regolamento didattico di Ateneo"; l'art. 24 scuole di specializzazione, e' cosi' modificato: "Art. 24 (Corsi di specializzazione) - 24.1 Per le attivita' di formazione rivolte ai laureati e finalizzate al conseguimento del diploma di specializzazione, di cui all'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale n. 509/1999, possono essere istituiti corsi di specializzazione"; 24.2 abrogato e sostituito dal seguente: "24.2 I corsi di specializzazione sono disciplinati: per l'organizzazione, nel regolamento generale di Ateneo; per l'ordinamento didattico, nel regolamento didattico di Ateneo"; l'art. 26 (Dipartimenti e istituti), comma 4, e' cosi modificato: "26.4 Sono organi del dipartimento e dell'Istituto: il direttore; il consiglio di dipartimento e di Istituto"; l'art. 30 (Organi consultivi e di verifica - Individuazione), comma 1, e' cosi' modificato: "30.1 Sono organi consultivi e di verifica dell'Universita': il consiglio degli studenti; il nucleo di valutazione di Ateneo; il collegio dei revisori dei conti". Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 11 aprile 2002 Il rettore: Secchi |