Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 maggio 2002
Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro per le finanze, con il quale vengono fissate, ai fini dell'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno abbia validita' annuale;
Visto l'art. 3, lettera a), della citata legge n. 762 del 1973, con il quale e' stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, con il quale la misura stessa e' stata elevata a lire 450 al litro, nel limite massimo;
Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel contempo, sopprime il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero delle finanze;
Visto il decreto del 16 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2001, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2002, sulla benzina, petrolio, gasolio e altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1 novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, che, nel sostituire l'art. 3, lettera a) della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato il nuovo ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di Euro 233 per mille litri di benzina e di Euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;
Considerato che il comune di Livigno, avendo determinato con deliberazione della giunta comunale n. 65 del 15 marzo 2002, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilita', l'applicazione del diritto speciale sulla benzina nella misura massima prevista di Euro 0,2330 al litro e avendo altresi' determinato, per quanto riguarda il petrolio ed il gasolio, in rapporto alle attuali esigenze di bilancio, di programmare l'aumento del suddetto diritto, entro i limiti fissati dal predetto decreto-legge n. 452 del 2001, stabilendone il nuovo ammontare in Euro 0,0361 al litro, ha deliberato di proporre al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale integrativo che permetta l'applicazione, infra anno, del disposto di cui all'art. 3, primo comma, lettera a) della citata legge n. 762 del 1973, come modificato dal decreto-legge n. 452 del 2001, le seguenti misure del diritto speciale:
benzina Euro 0,2330 per litro;
petrolio e gasolio Euro 0,0361 per litro;
Ritenuta la necessita' di adeguare le aliquote del diritto speciale relative ai suddetti prodotti, gia' stabilite con il decreto ministeriale del 16 novembre 2001, nelle misure, rispettivamente, di L. 400 (Euro 0,21) al litro per la benzina e di L. 15 (Euro 0,01) al litro per il petrolio e per il gasolio, alla proposta formulata dal comune di Livigno;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dalla data del presente decreto, la misura del diritto speciale previsto dall'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, e successive modifiche, per la benzina, il petrolio e il gasolio, e' determinato in Euro 0,2330 per litro, per la benzina, e in Euro 0,0361 per litro, per il petrolio e il gasolio.
L'Ufficio delle entrate di Tirano e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2002
Il Ministro: Tremonti
 
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