Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 marzo 2002
Riconoscimento alla sig.ra Ospina Cobo Maria del Socorro di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane
e delle professioni sanitarie
Vista la domanda con la quale la sig.ra Ospina Cobo Maria del Socorro ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapeuta conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 18 gennaio 2002;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Decreta:
1. Il titolo di fisioterapeuta rilasciato nel 1987 dalla Universidad del Valle di Cali (Colombia) alla sig.ra Ospina Cobo Maria del Socorro, nata a Cali (Colombia) il giorno 21 marzo 1960 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.
2. La sig.ra Ospina Cobo Maria del Socorro e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2002
Il direttore generale: Mastrocola
 
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