IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kruczynska Anna, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di fizjoterapeuta, conseguito in Polonia il 17 giugno 1998 presso la Accademia di educazione fisica di Wroclaw (Polonia), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte di cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 18 gennaio 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 319/1994; Visto il D.D. in data 5 febbraio 2002, con il quale e' stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformita' a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994; Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio 2002 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sigra Kruczynska Anna e' risultata idonea; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo; Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994; Decreta: 1. Il titolo di fizjoterapeuta, conseguito in Polonia il 17 giugno 1998 presso la Accademia di educazione fisica di Wroclaw (Polonia) dalla sig.ra Kruczynska Anna, nata a Wroclaw il 3 maggio 1974, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' professionale di fisioterapista. 2. La sig.ra Kruczynska Anna e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di fisioterapista. 3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 2002 Il direttore generale: Mastrocola |