Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2002 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 10 maggio 2002, n. 92 |
Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente l'attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualita' delle acque di balneazione; Considerato che con numerosi provvedimenti normativi e' stato consentito alle regioni di derogare, a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11 dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneita' delle acque di balneazione; Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249, che ha prorogato al 31 dicembre 2001, tale disciplina derogatoria; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire ulteriormente il predetto termine, considerato il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1 Differimento termini ossigeno disciolto
1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, e' differita al 31 dicembre 2003. |
| Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 maggio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della salute Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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