Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 marzo 2002, n. 28
Testo del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 12 marzo 2002), coordinato con la legge di conversione 10 maggio 2002, n. 91 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 8) recante: "Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonche' alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Modifiche all'articolo 9 della legge
23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella 1 (( 01. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali". ))

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla (( presente legge.". )) (( 2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al secondo periodo, dopo le parole: "al pagamento", sono inserite le seguenti: ", anche in via provvisionale," e, in fine, sono aggiunte le parole: "ed e' prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno". ))
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda. (( Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "La dichiarazione deve essere resa anche se la parte e' ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge.". ))
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"5-bis. (( Entro trenta giorni )) dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procedera' alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale. (( L'invito puo' essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, puo' essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.". ))
5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, (( i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 )) ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione. Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonche' quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV, e V, del libro quarto del codice di procedura civile.". (( 6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti puo' valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione del 50 per cento. La parte che si avvale di tale facolta' effettua apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa".
6-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' aggiunto il seguente:
"11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento e' effettuato mediante marche da bollo ordinarie".
6-ter. Il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo e' dovuto nei seguenti importi:
a) nulla e' dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033;
b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad euro 5.165;
c) euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino ad euro 25.823;
d) euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad euro 51.646;
e) euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino ad euro 258.228;
f) euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino ad euro 516.457;
g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457".
7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura e' dovuto il contributo di cui alla lettera f) del comma 1".
8. Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, e' ridotto alla meta'. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno". ))

9. Dopo il (( comma )) 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonche' per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, (( capo )) VI, del codice di procedura civile, e' dovuto il contributo indicato alla lettera b) del (( comma )) 1 della presente tabella.".
10. Dopo il (( comma )) 5, della tabella 1, allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 103,30. Il contributo non e' dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.".
11. Dopo il (( comma )) 5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9 e della Tabella 1
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)] come modificato dalla legge qui
pubblicata:
(( "Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti
giudiziari). - 1. A tutti gli atti e provvedimenti dei
procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia
tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria
giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti,
necessari o funzionali, non si applicano le imposte di
bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di
cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa
dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese
quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al
presente comma richieste dalle parti del procedimento si
intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si
applicano ai procedimenti non giurisdizionali. ))

2. Nei procedimenti giurisdizionali civili e
amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di
volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun
grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato di
iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati
nella tabella 1 allegata alla presente legge.
(( 3. La parte che per prima si costituisce in giudizio,
o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei
procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o
la vendita dei beni pignorati e' tenuta all'anticipazione
del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte
che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale
o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo,
cui consegua l'aumento del valore della causa, e' tenuta a
farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo
pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori
indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. ))

4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento
penale non e' soggetto al pagamento del contributo di cui
al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia
di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la
parte civile, oltre all'affermazione della responsabilita'
civile del responsabile, ne chieda la condanna al
pagamento, (( anche in via provvisionale, )) di una somma a
titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al
comma 2 e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda,
in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza ((
ed e' prenotato a debito per essere recuperato nei
confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
))

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi
degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura
civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa
espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo. ((
La dichiarazione deve essere resa anche se la parte e'
ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione,
la ragione deve essere indicata nella dichiarazione.
Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore
del procedimento, la causa si presume del valore di cui
allo scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1
allegata alla presente legge.
5-bis. Entro trenta giorni dal momento in cui si
determina il presupposto del pagamento del contributo o
della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario
addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o
insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte
l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta
dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente
scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in
caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si
procedera' alla riscossione mediante ruolo con addebito
degli interessi al saggio legale. L'invito puo' essere
inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di
mancata elezione di domicilio, puo' essere depositato
presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. ))

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono approvate le variazioni alla misura del
contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di
valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente
legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle
variazioni del numero, del valore, della tipologia dei
processi registrate nei due anni precedenti. Con il
predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
versamento del contributo unificato e le modalita' per
l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di
generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di
giustizia.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme
similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal
pagamento del contributo di cui al presente articolo.
(( 8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente
articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di
competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura,
nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile, i
procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari
attivati in corso di causa, i procedimenti esecutivi
mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500, ed i
procedimenti di regolamento di competenza e di
giurisdizione. Non sono in ogni caso soggetti al contributo
di cui al presente articolo i procedimenti, anche
esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di
assegni per il mantenimento per la prole, nonche' quelli
comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al
titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro quarto del
codice di procedura civile. ))

9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi
verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100
milioni.
(( 10. (Comma abrogato dall'art. 33, comma 8, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388).
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
dal 1 marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo e per i
quali e' stato depositato il ricorso a decorrere dalla
medesima data. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo o
per i quali e' stato depositato il ricorso alla data del 1
marzo 2002, una delle parti puo' valersi delle disposizioni
del presente articolo versando l'importo del contributo di
cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione
del 50 per cento. La parte che si avvale di tale facolta'
effettua apposita dichiarazione sul valore del
procedimento. Non si fa luogo al rimborso o alla
ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo,
di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria,
di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il
pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi
dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello
Stato, il pagamento e' effettuato mediante marche da bollo
ordinarie.
Tabella 1
(Art. 9, comma 2)
1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti
giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto
disposto dall'art. 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione
civile in sede penale, il contributo unificato di
iscrizione a ruolo e' dovuto nei seguenti importi:
a) nulla e' dovuto per i processi di valore inferiore
ad euro 1.033;
b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro
1.033 e fino ad euro 5.165;
c) euro 155 per i processi di valore superiore ad
euro 5.165 e fino ad euro 25.823;
d) euro 310 per i processi di valore superiore ad
euro 25.823 e fino ad euro 51.646;
e) euro 414 per i processi di valore superiore ad
euro 51.646 e fino ad euro 258.228;
f) euro 672 per i processi di valore superiore ad
euro 258.228 e fino ad euro 516.457;
g) euro 930 per i processi di valore superiore ad
euro 516.457". ))

2. I processi amministrativi, quando non sia
determinabile il valore della domanda, si considerano
ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma
1 della presente tabella.
3. I processi di valore indeterminabile si considerano
ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma
1 della presente tabella. Nei procedimenti giudiziari
contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di
competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo
unificato e' dovuto nella misura prevista per lo scaglione
di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella.
(( 3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza
dichiarativa di fallimento alla chiusura e' dovuto il
contributo di cui alla lettera f) del comma 1.
4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali
previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento, e' ridotto alla meta'.
Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti
di sfratto per morosita' si determina in base all'importo
dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto
di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di
finita locazione si determina in base all'ammontare del
canone per ogni anno".
4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione
nonche' per i procedimenti speciali di cui al libro quarto,
titolo II, capo VI, del codice di procedura civile, e'
dovuto il contributo indicato alla lettera b) del comma 1
della presente tabella.". ))

5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare e'
dovuto esclusivamente il contributo indicato alla lettera
c) del comma 1 della presente tabella. Per gli altri
procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto e'
quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente
tabella, ridotto alla meta'.
(( 5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti
esecutivi il contributo dovuto e' pari ad euro 103,30. Il
contributo non e' dovuto per i procedimenti esecutivi per
consegna e rilascio.
5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione,
comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di
delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro
103,30. ))

6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte
degli uffici giudiziari, e' dovuto un unico diritto fisso
pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di piu'
fogli o piu' pagine".
- Per opportuna conoscenza i capi I, II, III, IV, V e
VI del titolo II del libro quarto del codice di procedura
civile, trattano rispettivamente:
della separazione personale dei coniugi;
dell'interdizione e dell'inabilitazione;
disposizioni relative all'assenza e alla
dichiarazione di morte presunta;
disposizioni relative ai minori, agli interdetti e
agli inabilitati;
dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
disposizioni comuni ai procedimenti in camera di
consiglio.
 
Art. 2.
Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Gratuita' del procedimento). - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 e' esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (( Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 e' esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.". ))
Riferimenti normativi:
- La legge 24 marzo 2001, n. 89, reca: "Previsioni di
equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del
codice di procedura civile".
- Per il titolo della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 3.
Modifiche all'articolo 71 delle norme
di attuazione del codice di procedura civile
1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, le parole: "l'indicazione delle parti," sono sostituite dalle seguenti: (( "l'indicazione delle parti, nonche' le generalita' ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo,". ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 71 delle norme di
attuazione del codice di procedura civile, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 71 (Nota d'iscrizione a ruolo). - La nota
d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere
(( l'indicazione delle parti, nonche' le generalita' ed il
codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la
causa a ruolo, ))
del procuratore che si costituisce,
dell'oggetto della domanda, della data di notificazione
della citazione, e dell'udienza fissata per la prima
comparizione delle parti.".
 
Art. 4.
Norma transitoria
1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
 
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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