IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE per la Lombardia Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: "Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1"; Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentite al riguardo il Garante del contribuente; Vista la nota prot. n. 19808 del 27 marzo 2002, del direttore dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio medesimo per il giorno 27 marzo 2002; Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi e' dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalla FP-CGIL, dalle ore 10 alle ore 12, della maggior parte del personale, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali; Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 26 aprile 2002, prot. n. 764, ha espresso parere favorevole con conferma della suddetta circostanza; Dispone: E' accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi dalle ore 10 alle ore 12 del giorno 27 marzo 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 2 maggio 2002 p. Il direttore compartimentale: Iudica |