Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2002 (vai al sommario) |
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LEGGE 10 maggio 2002, n. 91 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonche' alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonche' alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. All'onere derivante dalle modifiche apportate ai commi 5 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 4.220 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. All'onere derivante dal comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 maggio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza: Il decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 12 marzo 2002. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 27. LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1217): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della giustizia (Castelli) il 12 marzo 2002. Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 marzo 2002 con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a e 6a. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 13 marzo 2002. Esaminato dalla 2a commissione il 20 marzo 2002; il 2, 3, 9 aprile 2002. Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 2002. Camera dei deputati (atto n. 2639): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 aprile 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e VI. Esaminato dalla II commissione il 17, 24 aprile 2002. Relazione scritta annunciata il 24 aprile 2002 (atto n. 2639/A - relatore on. Falanga). Esaminato in aula il 6 maggio 2002 e approvato l'8 maggio 2002.
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| Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28
All'articolo 1: al comma 1, e' premesso il seguente: 01. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente: "1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali"; al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: "i valori indicati nella tabella 1 allegata alla" e' inserita la seguente: "presente"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: 2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al secondo periodo, dopo le parole: "al pagamento", sono inserite le seguenti: ", anche in via provvisionale," e, in fine, sono aggiunte le parole: "ed e' prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno". al comma 3, e' aggiunto il seguente periodo: "Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "La dichiarazione deve essere resa anche se la parte e' ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge."; al comma 4, capoverso 5-bis, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'invito puo' essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, puo' essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario." al comma 5, capoverso 8, dopo le parole: "in corso di causa," sono inserite le parole: "i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i preocedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonche' quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro quarto del codice di procedura civile"; il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente: "11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti puo' valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione del 50 per cento. La parte che si avvale di tale facolta' effetua apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa""; dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' aggiunto il seguente: "11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento e' effettuato mediante marche da bollo ordinarie". 6-ter. Il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente: "1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esrcizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo e' dovuto nei seguenti importi: a) nulla e' dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033; b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad euro 5.165; c) euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino ad euro 25.823; d) euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad euro 51.646; e) euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino ad euro 258.228; f) euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino ad euro 516.457; g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457"; Il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente: "3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura e' dovuto il contributo di cui alla letters f) del comma 1": il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente: "4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, e' ridotto alla meta'. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno"; al comma 9, all'alinea, la parola: "numero" e' sostituita dalla seguente: "comma" e al capoverso 4-bis le parole "ad eccezione del capo I" sono sostituite dalle seguenti: "capo IV" e la parola: 2numero" e' sostituita dalla seguente: "comma"; ai commi 10 e 11, all'alinea, la parola: "numero" e' sostituita dalla seguente: "comma". All'articolo 2, capoverso, dopo le parole: "Art. 5-bis" e' inserita la seguente rubrica: "(Gratuita' del procedimento)" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 e' esente dalla imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario". All'articolo 3, comma 1, le parole. "l'indicazione delle generalita' delle parti e del codice fiscale," sono sostituite dalle seguenti: "l'indicazione delle parti, nonche' le generalita' ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo,". All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione" e le parole da: "e per i procedimenti, gia' iscritti" fino a: "nella misura del 50 per cento" sono soppresse. |
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