IL RETTORE
Visto l'art. 20 "Consiglio Studentesco" dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona; Visto l'art. 40 "Centri di Servizio di Ateneo" dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona; Considerato che nell'Universita' degli studi di Ancona sono stati costituiti, quali centri di servizio di Ateneo, il centro di Ateneo di documentazione, il centro di servizi multimediali ed informatici e il centro di supporto per l'apprendimento delle lingue; Ritenuto opportuno far partecipare una rappresentanza studentesca all'interno dei Comitati tecnici scientifici dei centri sopra citati; Vista la delibera n. 126 del 20 dicembre 2001 con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica da apportare allo Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona relativamente all'inserimento della suddetta rappresentanza; Vista la delibera n. 47 del 29 gennaio 2002 con la quale il Senato Accademico ha autorizzato la modifica da apportare allo Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona relativamente all'inserimento della suddetta rappresentanza; Vista la nota rettorale Prot. n. 10626 del 18 febbraio 2002 con la quale sono state trasmesse al M.U.R.S.T. le modifiche dello Statuto dell'Universita' degli studi di Ancona; Vista la nota Ministeriale prot. n. 789 del 18 marzo 2002 con la quale il M.U.R.S.T. esaminate le succitate modifiche allo Statuto dichiara di non avere osservazioni da formulare; Decreta di emanare le modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Ancona e di trasmetterle al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale come di seguito indicato: a) e' modificato il comma 3 dell'art. 20 del vigente Statuto in cui e' stata inserita la seguente frase: "e nel Consiglio tecnico-scientitico dei Centri di servizio di Ateneo" Pertanto l'art. 20 "Consiglio Studentesco" dello Statuto di autonomia dell'Universita' e' cosi' riformulato: 1. Il Consiglio studentesco, organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, svolge funzioni consultive ed in particolare di proposta e di controllo sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti. 2. E composto da venti componenti, piu due rappresentanti per ciascuna facolta', designati tra gli studenti eletti nei Consigli di facolta'. 3. II Consiglio studentesco designa, al proprio interno, i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nei Consigli di amministrazione dell'Universita' e dell'E.R.S.U. e nel Consiglio tecnico scientifico dei Centri di servizio di Ateneo. 4. I1 Consiglio studentesco elegge al proprio interno il presidente e una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento. 5. Le modalita' di designazione sono stabilite dal regolamento generale d'Ateneo. 6. Oltre ai pareri obbligatori cui e' tenuto dallo Statuto, il Consiglio studentesco puo' esprimere pareri sulle proposte concernenti le seguenti materie: a) piano di sviluppo; b) bilancio di Ateneo; c) regolamento didattico di Ateneo; d) determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; e) bando delle attivita' culturali studentesche; f) interventi di attuazione del diritto allo studio. 7. Puo' esprimere, altresi', il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. 8. 1 pareri obbligatori si considerano acquisiti se non espressi entro 20 giorni. 9. Sui suddetti pareri espressi dal Consiglio studentesco gli organi dell'universita' sono tenuti a fornire risposta scritta. 10. Il Consiglio studentesco inoltre promuove e cura i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei. 11. l'Universita', compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio e con quanto espressamente previsto nel bilancio stesso, garantisce al Consiglio studentesco le risorse necessarie all'espletamento dei propri compiti. b) e' modificato l'art. 40 del vigente Statuto in cui e' inserito il comma 2-bis. "Il Comitato tecnico-scientifico e' composto, tra gli altri, di due rappresentanti degli studenti che saranno designati ogni due anni accademici in occasione del rinnovo del Consiglio studentesco, ai sensi dell'art. 20, comma 3 dello Statuto". Pertanto l'art. 40 "Centri di Servizio di Ateneo" dello Statuto di autonomia e' cosi' riformulato: Per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse generale, il Senato Accademico, a maggioranza dei componenti e con parere favorevole del Consiglio di amministrazione, puo' istituire Centri di servizio di Ateneo. Sono organi dei centri di servizio: il Comitato Tecnico Scientifico il Direttore. Il Comitato Tecnico Scientifico e' composto, tra gli altri di n. 2 rappresentanti degli studenti che saranno designati ogni due anni accademici in occasione del rinnovo del Consiglio studentesco, ai sensi dell'art 20 comma 3 dello Statuto. Il Comitato tecnico scientifico elegge al proprio interno il Presidente. Il Direttore che partecipa alle sedute del Comitato tecnico scientifico e' nominato dal rettore tra il personale appartenente al ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, di II o I qualifica speciale e puo' essere coadiuvato da responsabili operativi di polo. A seguito delle modifiche suddette, nell'allegato "A" parte integrante del presente decreto, si riporta il testo coordinato dello Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona.
Ancona, 25 marzo 2002 II rettore: GOVERNA |