Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 febbraio 2002
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services, unita' di Ancona, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Roma, Taranto, Torino e Venezia-Mestre (fino al 31 maggio 2001). (Decreto n. 30750).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale n. 30665, datato 2 gennaio 2002 con il quale e stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;
Visto il decreto direttoriale n. 30674 del 3 gennaio 2002 e successivi, con i quali e stato concesso, a decorrere dal 24 gennaio 2000, il suddetto trattamento;
Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 settembre 2001;
Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
Art. 1.
A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30665, datato 2 gennaio 2002, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services con sede in Milano, unita' di:
Ancona, per un massimo di sei unita' lavorative;
Cagliari per un massimo di dodici unita' lavorative;
Catanzaro per un massimo di diciannove unita' lavorative;
Firenze per un massimo di trentasette unita' lavorative;
Genova per un massimo di tredici unita' lavorative;
Messina per un massimo di cinque unita' lavorative;
Milano per un massimo di quindici unita' lavorative;
Napoli per un massimo di ventisei unita' lavorative;
Roma per un massimo di cinquantacinque unita' lavorative;
Taranto per un massimo di quarantaquattro unita' lavorative;
Torino per un massimo di venticinque unita' lavorative, per il periodo dal 24 gennaio 2001 al 23 luglio 2001;
Venezia-Mestre per un massimo di nove unita' lavorative, per il periodo dal 24 gennaio 2001 al 31 maggio 2001.
 
Art. 2.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dal 24 luglio 2001 al 23 gennaio 2002, unita' di:
Ancona per un massimo di sei unita' lavorative;
Cagliari per un massimo di sette unita' lavorative;
Catanzaro per un massimo di diciannove unita' lavorative;
Firenze per un massimo di ventinove unita' lavorative;
Genova per un massimo di nove unita' lavorative;
Messina per un massimo di cinque unita' lavorative;
Milano per un massimo di sedici unita' lavorative;
Napoli per un massimo di ventiquattro unita' lavorative;
Roma per un massimo di quarantasei unita' lavorative;
Taranto per un massimo di quarantatre' unita' lavorative;
Torino per un massimo di venticinque unita' lavorative.
Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazione temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2002
Il direttore generale: Achille
 
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