Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 marzo 2002, n. 89
Regolamento concernente la disciplina del fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di interventi a favore dei minori vittime di abusi, a norma dell'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269;
Visto l'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
Visto l'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e per gli affari regionali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 22 novembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 luglio 2001;
Ritenuto di non poter accogliere completamente le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 luglio 2001, per la seguente considerazione:
quanto ai criteri di riparto del finanziamento, appare preferibile l'unico criterio dell'ultima rilevazione della popolazione minorile residente effettuata dall'ISTAT, essendo difficile avere dati statistici attendibili relativi ai reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata al sensi dell'articolo 17, comma 3, con nota n. 85086/19/8/22 del 5 febbraio 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Fondo per interventi in favore dei minori vittime di abusi o di
sfruttamento sessuale

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono assegnate annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con il provvedimento di riparto di cui all'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate per due terzi al finanziamento di progetti riconducibili a specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale.
3. Per l'anno 2001 dette risorse, gia' integrate dalle somme di cui al decreto di impegno in data 20 dicembre 2000, sono incrementate di 20 miliardi, ai sensi dell'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. La parte residua del fondo e' destinata a programmi di recupero di coloro che sono riconosciuti responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicata e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 3 agosto 1998, n. 269, recante "Norme contro
lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitu'", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1998, n. 185. Il testo
dell'art. 17 e' il seguente:
"Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice
penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5
della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 80, comma
15, e' il seguente:
"15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'art. 17, comma
2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e' attribuita una
somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota
prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di
specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero
psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti.
Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri
dell'interno, della giustizia e della sanita', provvede con
propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla
definizione dei programmi di cui al citato articolo 17,
comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle
condizioni e modalita' per l'erogazione dei finanziamenti e
per la verifica degli interventi.".
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 80, comma 15, della citata
legge n. 388 del 2000, si veda in note al titolo.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 269
del 1998, si veda in note al titolo.
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 20 e' il seguente:
"Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). -
1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di
politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalita' della presente legge il Fondo di
cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni per
l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di
lire 922.500 milioni a decorre dall'anno 2002. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a
lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500
milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a
lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con
l'estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui
all'art. 22 e' effettuata contestualmente a quella delle
risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche
sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla
spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel
rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per
l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi per
la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel
Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime
ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione
delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive
a favore dei comuni associati ai sensi dell'art. 8, comma
3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle
regioni e degli enti locali costituiscano quote di
cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e
prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine di
realizzare un sistema di progressiva perequazione della
spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli
obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli
interventi, nonche' modalita' per la revoca dei
finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli
enti destinatari entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data
di entrata in vigore del regolamento.
6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e' trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il
regolamento puo' essere emanato.
7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla
ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di
cui all'art. 15, sulla base delle linee contenute nel Piano
nazionale e dei parametri di cui all'art. 18, comma 3,
lettera n). In sede di prima applicazione della presente
legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui al citato art. 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base
dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera n). La
ripartizione garantisce le risorse necessarie per
l'adempimento delle prestazioni di cui all'art. 24.
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.
9. Alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'art. 24, confluiscono con specifica
finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali
anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento
delle prestazioni individuate dal medesimo decreto
legislativo.
10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali
affluiscono, altresi', somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da
organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato
Fondo nazionale.
11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano
all'impegno contabile della quota non specificamente
finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei
tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il
Ministro per la solidarieta' sociale, con le modalita' di
cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e
alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo
di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva
dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
- La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
- Il testo vigente dell'art. 45 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999 e' il seguente:
"Art. 45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con
particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
condizioni di bisogno e disagio delle persone, delle
famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento
per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di
immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in
ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge
15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero
esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il
servizio civile, di cui all'art. 10, commi 7 e seguenti,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il
Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'art. 88, sull'Agenzia per la
formazione e istruzione professionale.
4. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite
strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri, in
materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati;
dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
di vigilanza sul trattamento giuridico, economico,
previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche'
in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del
lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di
previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in materia di servizio
ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute
sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno,
iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di
prevenzione e studio sulle emergenze sociali.".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Il testo dell'art. 8 e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'art. 600-bis del codice penale e' il
seguente:
"Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - Chiunque
induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore
agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la
prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento
milioni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di eta'
compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di
denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non
inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un
terzo se colui che commette il fatto e' persona minore
degli anni diciotto.".
- Il testo dell'art. 600-ter del codice penale e' il
seguente:
"Art. 600-ter (Pornografia minorile). - Chiunque
sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare
esibizioni pornografiche o di produrre materiale
pornografico e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire
cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del
materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e
al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il
materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate
all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire
cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi
primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri,
anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto
mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni
diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con
la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.".
- Il testo dell'art. 600-quater del codice penale e' il
seguente:
"Art. 600-quater (Detenzione di materiale
pornografico). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi
previste nell'art. 600-ter, consapevolmente si procura o
dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo
sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e'
punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non
inferiore a lire tre milioni.
- Il testo dell'art. 600-quinquies del codice penale e'
il seguente:
"Art. 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque
organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di
attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da
sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a
lire trecento milioni.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 269
del 1998, si veda in note al titolo.
- Per il testo dell'art. 20 della citata legge n. 328
del 2000, si veda in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 600-bis del codice penale, si
veda in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 600-ter del codice penale, si
veda in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 600-quater del codice penale,
si veda in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 600-quinquies del codice
penale, si veda in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 80, comma 15, della citata
legge n. 388 del 2000, si veda in note al titolo.



 
Art. 2.
Programmi di intervento
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche alla luce di quanto previsto nel progetto-obiettivo materno-infantile adottato con decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000, in tema di maltrattamenti, di abuso e di sfruttamento sessuale dei minori, sulla base delle risorse assegnate, predispongono programmi di intervento finalizzati alla realizzazione di progetti specifici concernenti:
a) azioni di prevenzione;
b) azioni di presa in carico;
c) azioni formative e informative, anche rivolte alle vittime e agli autori di reato.
2. I programmi indicano in linea generale:
a) le azioni prioritarie da promuovere da parte delle amministrazioni competenti e i risultati attesi;
b) i soggetti responsabili dell'iniziativa e dell'attuazione degli interventi;
c) le modalita' della collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati operanti nel settore della tutela dei minori dagli abusi, con particolare riguardo alla collaborazione tra comuni, aziende unita' sanitarie locali e i centri di giustizia minorile;
d) i criteri di ripartizione del fondo sul territorio interessato e per ogni azione prioritaria;
e) le modalita' per l'utilizzazione dei finanziamenti e per l'eventuale revoca.
3. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 269 del 1998 e dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e sue successive modifiche, l'attivita' di monitoraggio dei programmi di intervento e' svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le amministrazioni statali interessate e con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nello svolgimento dell'attivita' di monitoraggio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge n. 451 del 1997.



Note all'art. 2:
- Il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000,
recante "Adozione del progetto-obiettivo materno-infantile
relativo al "Piano sanitario nazionale per il triennio
1998-2000 ", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
giugno 2000, n. 89, supplemento ordinario.
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 269
del 1998, si veda in note al titolo.
- Per il testo dell'art. 45 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, si veda in note alle premesse.
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante
"Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia
e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia", e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
302.



 
Art. 3.
P r o g e t t i
1. I progetti sono realizzati in ambiti territoriali che consentano l'integrazione degli interventi con la rete dei servizi sociali e sanitari del territorio.
2. Le attivita' contenute nei progetti prevedono il coordinamento e l'intervento professionale di psicologi, l'impegno di educatori, la presenza di operatori assistenziali, di personale medico e infermieristico in relazione alle esigenze delle persone assistite.
3. Nei progetti che prevedono l'attivazione di centri di accoglienza a ciclo residenziale o diurno sono comunque assicurati gli standard di prestazioni previsti dalla legislazione nazionale e regionale per le residenze destinate ai minori.
4. Gli interventi sono gestiti da organismi pubblici e privati che dispongano di una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e della tutela dei minori vittime di abusi. Sono da considerarsi privilegiati gli interventi attivati in collaborazione fra gli enti locali, le aziende unita' sanitarie locali, le istituzioni scolastiche e le associazioni e le organizzazioni di utilita' sociale con esperienza nel settore dell'aiuto e della tutela dei minori vittime di abusi.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli organismi privati devono dimostrare di aver svolto, per almeno due anni, attivita' nel settore dell'assistenza ai minori, comprovata da convenzioni stipulate con gli enti locali o con le aziende unita' sanitarie locali e attestazione, da parte dei medesimi enti, circa la puntuale esecuzione delle convenzioni medesime. Per le attivita' non operanti in convenzione l'esperienza e' dimostrata mediante attestazione dell'ente locale o dell'azienda unita' sanitaria locale.
 
Art. 4.
Verifica degli interventi
1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione degli interventi effettuati e sulla loro efficacia, nonche' sulla spesa sostenuta.
 
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 marzo 2002
Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 274
 
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