IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto il proprio decreto del 19 aprile 2002 che ha disposto per il 30 aprile 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2002; Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori "specialisti in titoli di Stato" e' pari al prezzo medio ponderato d'asta; Decreta: Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2002 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantaquattro giorni e' risultato pari a 98,277. La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a Euro 132.643.911,71 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 ottobre 2002. A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno. Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e' risultato pari a 97,788. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 maggio 2002 p. Il direttore generale: Cannata |