Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 26 aprile 2002
Approvazione di due modelli, da utilizzare in relazione al periodo d'imposta 2001, per comunicare i dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento;
Dispone: 1. Approvazione dei modelli.
1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli M ed N per la comunicazione dei dati relativi ai contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2002, anche in forma unificata. I modelli M ed N vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli per la comunicazione dei dati relativi alle diverse attivita' esercitate attenendosi alle indicazioni fornite nelle istruzioni di compilazione. I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai contribuenti che hanno facoltativamente proceduto alla separata annotazione.
1.2. Con la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1, si assolve, per il periodo d'imposta 2001, all'obbligo di annotazione separata per quanto riguarda i dati contabili e quelli extra contabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.
1.3. I modelli di cui al punto 1.1 sono predisposti in duplice versione per la compilazione in lire o in euro.
1.4. Per la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco. 2. Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.
2.1. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati al punto 1.1, possono comunicare al contribuente i dati annotati separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalita' risulta piu' agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovra' comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti piu' agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.
2.2. Lo schema di cui al punto 2.1 va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna fac-ciata deve essere stampata l'avvertenza: "Attenzione: da non staccare". Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
2.3. I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.
2.4. La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
2.5. I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale di dieci ctr per pollice e verticale di sei righe per pollice. 3. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli.
3.1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei punti 1 e 2, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati al punto 1.1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo.
3.2. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.
3.3. I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento. 4. Modalita' per la trasmissione dei dati.
4.1. I modelli, debitamente compilati e sottoscritti, in base all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore, devono essere trasmessi all'amministrazione finanziaria unitamente alla dichiarazione dei redditi.
4.2. La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. 5. Asseverazione.
5.1. I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
5.2. L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
c) relativi alle unita' immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attivita'. Motivazioni.
Il presente provvedimento, previsto dall'art. 5 dei decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 16 marzo 2001, 20 marzo 2001, 27 marzo 2001, 15 febbraio 2002, 8 marzo 2002 e 25 marzo 2002, con i quali sono stati complessivamente approvati centosessantotto studi di settore, stabilisce:
a) le modalita' con cui i contribuenti comunicano all'amministrazione finanziaria i dati annotati separatamente;
b) le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per comunicare, anche meccanograficamente, i dati annotati separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
c) le caratteristiche e le modalita' di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'amministrazione finanziaria.
I modelli approvati con il presente provvedimento sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2002 analogamente ai centoventotto modelli gia' approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 12 febbraio 2002, ai nove modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 22 febbraio 2002, ai diciassette modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 13 marzo 2002, ai tredici modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 19 marzo 2002 e al modello SG68U approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 3 aprile 2002. Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
b) Disciplina degli studi di settore:
decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, (art. 62-bis): istituzione degli studi di settore;
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
legge 8 maggio 1998, n. 146, (art. 10): individuazione delle modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: emanazione del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
decreto dirigenziale 24 dicembre 1999: modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 16 marzo, 20 marzo 2001, 27 marzo 2001, 15 febbraio 2002, 8 marzo 2002 e 25 marzo 2002: approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore del commercio, dei servizi, delle manifatture e ad attivita' professionali;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002: approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attivita' professionali;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002: approvazione di nove modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche delle manifatture e del commercio da utilizzare per il periodo d'imposta 2001;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 13 marzo 2002: approvazione di diciassette modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attivita' professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2001;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 19 marzo 2002: approvazione di tredici modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attivita' professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2001;
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002: approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 3 aprile 2002: approvazione di un modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG68U da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2002
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 48 a pag. 70 della G.U. <----
 
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