Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 17 aprile 2002
Disciplina, modalita' e limiti per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

L'ISPETTORE GENERALE
CAPO dell'Ispettorato centrale repressione frodi

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari ed in particolare l'art. 10 il quale istituisce l'Ispettorato centrale repressione frodi articolato in 22 uffici periferici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359, concernente "Regolamento per i lavori in economia, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
Vista la legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, prevede che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali e opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita';
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia" che ha, tra l'altro abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
Considerata la necessita' di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni e i servizi con i relativilimiti di importo delle singole voci di spesa da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questo Ispettorato centrale repressione frodi;
Ritenuta l'opportunita' di disciplinare con il medesimo provvedimento i lavori da eseguirsi in economia secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del provvedimento
Il presente provvedimento disciplina le modalita', i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, di seguito per brevita' unitariamente intesi sotto il termine interventi.
L'acquisizione in economia degli interventi puo' essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 3 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
 
Art. 2.
Modalita' di esecuzione in economia
L'esecuzione in economia degli interventi puo' avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.
L'importo dei lavori affidati a cottimo non puo' superare i 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 130.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
 
Art. 3.
Lavori in economia
Sono eseguiti in economia nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti lavori:
a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, d'importo non superiore a 50.000 euro;
b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione dei locali con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario, d'importo non superiore a 50.000 euro;
c) interventi non programmabili per la sicurezza, nonche' quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
d) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quanto vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento.
 
Art. 4.
Beni e servizi in economia
E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:
a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Ispettorato centrale repressione frodi, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a 130.000 euro;
b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni per un importo fino a 130.000 euro;
c) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, anche telematici, per un importo finale fino a 50.000 euro;
d) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 30.000 euro;
e) lavori di traduzione e interpretariato, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale per un importo fino a 30.000 euro;
f) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a 50.000 euro;
g) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un importo fino a 30.000 euro;
h) acquisti di coppe, medaglie, diplomi, ed altri oggetti per premi, per un importo fino a 30.000 euro;
i) spese per cancelleria, riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, per un importo fino a 130.000 euro;
j) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, per un importo fino a 130.000 euro;
k) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, per un importo fino a 130.000 euro;
l) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a 130.000 euro;
m) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione per un importo fino a 130.000 euro;
n) polizze di assicurazione, per un importo fino a 130.000 euro;
o) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a 130.000 euro;
p) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a 130.000 euro;
q) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a 130.000 euro;
r) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a 130.000 euro;
s) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a 50.000 euro;
t) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzione autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino a 130.000 euro;
u) acquisizione di beni e servizi nelle misure strettamente necessarie, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonche' di esecuzione del contratto, per un importo fino a 130.000 euro.
 
Art. 5.
Divieto di frazionamento
Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente frazionata.
 
Art. 6.
Responsabile del servizio
L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal responsabile del servizio che e' individuato nell'Ispettore generale capo, che puo' delegare il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a cio' preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruita' dei prezzi stessi in sede di offerta.
 
Art. 7.
Forme di pubblicita'
L'amministrazione, con avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani e sul sito internet del Ministero, richiede periodicamente agli operatori economici di qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di spese in economia.
 
Art. 8. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi
L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.
Si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 5.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:
l'oggetto della prestazione;
le eventuali garanzie;
le caratteristiche tecniche;
la qualita' e la modalita' di esecuzione;
i prezzi;
le modalita' di pagamento;
le modalita' di scelta del contraente;
l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta', per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta piu' vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.
 
Art. 9.
Ordinazione e liquidazione di beni e servizi
L'acquisizione di beni e servizi puo' essere perfezionata da contratto, oppure da apposita lettera d'ordinazione con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:
la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
la quantita' ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
la qualita' e la modalita' di esecuzione;
la forma di pagamento;
le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonche' l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.
Le fatture dei beni o servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del responsabile del servizio.
I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.
L'amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi disporra' il pagamento delle spese di cui al presente provvedimento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedono, potranno disporne il pagamento sui fondi accreditati al cassiere.
Gli uffici periferici, invece, provvederanno al pagamento delle spese di cui al presente provvedimento coi fondi accreditati mediante le aperture di credito, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 10.
Verifica della prestazione
I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 5.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
Il collaudo e' eseguito da impiegati appositamente nominati dal responsabile del servizio.
Il collaudo non puo' essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.
 
Art. 11.
Lavori in economia mediante amministrazione diretta
Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente.
Egli provvede altresi', all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
 
Art. 12.
Lavori mediante cottimo
L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, e' preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque ditte ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554: per i lavori di importo inferiore a 5.000 euro, si puo' procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare:
1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
3) le condizioni di esecuzione;
4) il tempo di esecuzione dei lavori;
5) le modalita' di pagamento;
6) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Per i lavori d'importo inferiore a 10.329,14 euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.
Gli affidamenti tramite cottimo fiduciario sono soggetti alle forme di pubblicita' e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
 
Art. 13.
Contabilizzazione dei lavori
I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:
a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore delle bolle e delle relative fatture;
b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilita' ed atti relativi ove vengono annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.
 
Art. 14.
Perizia suppletiva
Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori simili oppure ricavandoli da nuove analisi.
In nessun caso la spesa complessiva puo' superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.
 
Art. 15.
Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta e' effettuata con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc., avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.
 
Art. 16.
Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo superiore a 30.000 euro e' in facolta' dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. E' vietata la corresponsione di acconti.
Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:
a) le date di inizio e fine dei lavori;
b) le eventuali perizie suppletive;
c) le eventuali proroghe autorizzate;
d) le assicurazioni degli operai;
e) gli eventuali infortuni;
f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
h) le eventuali riserve dell'impresa;
i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalita' esecutive di particolare complessita', puo' essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.
 
Art. 17.
Collaudo dei lavori
Il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
 
Art. 18.
Lavori d'urgenza
Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e' determinata dalla necessita' di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
Il verbale e' compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale e' trasmesso con una perizia estimativa all'amministrazione centrale per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
 
Art. 19.
Provvedimenti nei casi di somma urgenza
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette unitamente al verbale di somma urgenza, all'amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
Qualora un opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione della competente amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
 
Art. 20.
Garanzie
Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.329,14 euro.
 
Art. 21.
Inadempimenti
Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dell'inadempienza.
Nel caso, d'inadempimento grave, l'amministrazione puo' altresi', previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
 
Art. 22.
Entrata in vigore
Il presente provvedimento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio.
Roma, 17 aprile 2002
L'ispettore generale capo: Lo Piparo
 
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