Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 28 marzo 2002 |
Termini, modalita' e procedure per il finanziamento delle societa' finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. |
|
|
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio; Visto l'articolo 24 del predetto decreto legislativo che prevede interventi a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, come modificato dall'articolo 54, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", con uno stanziamento pari a 80 miliardi; Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 24 che prevede il finanziamento delle societa' finanzia- rie, costituite da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, per l'esercizio di talune attivita'; Visto l'articolo 9, comma 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto 30 marzo 2001, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2001 con il quale e' stato approvato il regolamento recante i criteri e le modalita' per il finanziamento delle societa' finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, in attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 400 del 30 marzo 2001, occorre provvedere alla predisposizione dello schema di domanda per la richiesta delle agevolazioni e delle successive erogazioni, individuare l'eventuale documentazione da allegare alla domanda e fissare i termini per la presentazione della domanda per la richiesta delle agevolazioni; Considerato inoltre che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 400 del 30 marzo 2001, occorre determinare la quota delle risorse disponibili da destinare a ciascuno degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale medesimo nonche' quelle necessarie per le spese di cui al comma 2, del medesimo articolo 7;
Decreta:
Art. 1. Termini di presentazione delle domande
1. Le societa' finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 possono presentare le domande per la richiesta delle agevolazioni a partire dal 1 giugno 2002 fino al 31 luglio 2002 per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400 e a partire dal 15 settembre 2002 fino al 31 dicembre 2002, per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d).
Art. 2. Modalita' di presentazione delle domande
1. Le domande per la richiesta delle agevolazioni, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' presentata al Ministero delle attivita' produttive secondo gli schemi riportati in allegato ed entro i termini di cui al precedente articolo 1. Le domande, in regola con l'imposta di bollo, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore speciale della societa' finanziaria e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
Art. 3. Risorse finanziarie disponibili
1. Le risorse disponibili, pari a euro 38.424.393 sono ripartite tra gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale n. 400 del 30 marzo 2001 nelle misure seguenti: a) a favore degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): euro 23.240.561,00; b) a favore degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): euro 3.098.741,00; c) a favore degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): euro 9.812.681,00; d) a favore degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d): euro 2.272.410,00. 2. Le risorse necessarie per la concessione di un contributo a titolo di rimborso spese a favore delle societa' finanziarie beneficiarie delle agevolazioni determinato con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto ministeriale n. 400 del 30 marzo 2001 sono pari a euro 2.892.158,00. 3. Le risorse destinate a ciascuno intervento eventualmente non impegnate entro il 31 marzo 2003 potranno essere nuovamente ripartite per gli interventi in relazione ai quali le richieste di contributo siano eccedenti rispetto alle rispettive risorse assegnate.
Roma, 28 marzo 2002 Il Ministro: MARZANO |
| Allegato 1
SCHEMI E MODALITA' DI RICHIESTA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
PARTE I: CONTRIBUTI DIRETTI AD INTEGRARE LA DISPONIBILITA' DEI FONDI DI GARANZIA CONSORTILE E INTERCONSORTILE
I.1 La domanda per la richiesta delle agevolazioni, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere formulata secondo lo schema 1A di seguito riportato per le domande relative alla gestione dei fondi di garanzia interconsortili e secondo lo schema 1B per quanto riguarda le domande relative a programmi riguardanti operazioni di fusione che coinvolgono i soci delle societa' finanziarie. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale della societa' finanziaria e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni. I.2 Ai fini di cui sopra e relativamente alle domande riguardanti interventi per la promozione di operazioni di fusione tra i confidi, il consorzio o la cooperativa risultante dalla fusione (per le operazioni gia' realizzate alla data di presentazione della domanda) ovvero il consorzio o la cooperativa delegata dagli altri soggetti partecipanti all'operazione di fusione (per le operazioni non ancora realizzate alla data di presentazione della domanda) presentano alla societa' finanziaria apposita richiesta di accesso alle agevolazioni nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 secondo lo schema 1C di seguito riportato, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale del consorzio o cooperativa medesimo. I.3 In relazione alla richiesta delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della societa' finanziaria; b) indicazione delle modalita' e dei criteri adottati dalla societa' finanziaria per la concessione delle controgaranzie a favore dei confidi soci. I.4 Il Ministero delle Attivita' Produttive accerta, avvalendosi della procedura automatica ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la completezza e la regolarita' delle domande e, controllate le disponibilita' finanziarie, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, concede il contributo, sulla base delle richieste effettivamente pervenute. Il contributo, in caso di insufficienza di risorse finanziarie, e' ridotto proporzionalmente al fabbisogno conseguente alle domande presentate. I.5 In relazione ai programmi riferiti ad operazioni di fusione si precisa che: a) non sono agevolabili le operazioni di fusione realizzate anteriormente all'anno solare di presentazione della domanda; b) le operazioni di fusione non ancora realizzate alla data di presentazione della domanda devono comunque essere ultimate entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo; c) la data di ultimazione dell'operazione di fusione e' quella di registrazione del relativo atto/dell'atto di fusione; d) la consistenza del fondo di garanzia consortile del confidi risultante dalla fusione cui e' commisurato il contributo e' quella prevista, per le operazioni di fusione non ancora realizzate alla data di presentazione della domanda, e/o quella effettiva alla data di presentazione della domanda, per le operazioni di fusione gia' ultimate a tale data. I.6 Con riferimento alle domande relative all'attivita' di gestione di fondi di garanzia interconsortile, entro trenta giorni dalla data di concessione, il contributo e' erogato alla societa' finanziaria. I.7 Con riferimento alle domande relative all'attivita' di promozione di operazioni di fusione tra confidi, ai fini dell'erogazione, il consorzio o la cooperativa risultante dalla fusione trasmette alla societa' finanziaria, entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'operazione di fusione ovvero dalla data di concessione del contributo nel caso in cui la fusione sia stata gia' realizzata alla data di presentazione della domanda, la richiesta di erogazione secondo lo schema 1D allegando copia autenticata dell'atto di fusione regolarmente registrato. La societa' finanziaria, entro i successivi trenta giorni, accerta la regolarita' della documentazione ricevuta e presenta al Ministero delle Attivita' Produttive domanda di erogazione secondo lo schema di cui all'allegato1E. Sulla base di tale certificazione, il Ministero delle Attivita' Produttive, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante al consorzio o cooperativa risultante dalla fusione. L'ammontare dei contributi erogati non puo' essere superiore a quello concesso.
PARTE II: CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA OPERATIVA DEI SOGGETTI COSTITUENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA
II.1 La domanda per la richiesta delle agevolazioni, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere formulata secondo lo schema 1F di seguito riportato per quanto riguarda le domande relative a interventi per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza operativa della societa' e dei confidi soci e secondo lo schema 1G per quanto riguarda le domande relative ad attivita' di realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale della societa' finanziaria e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni. II.2 Ai fini di cui sopra, ciascun consorzio o cooperativa socio della societa' finanziaria interessato nel caso di programmi riguardanti il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza operativa ovvero la societa' partecipata dalla societa' finanziaria nel caso di attivita' di realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica presentano alla societa' finanziaria medesima apposita richiesta di accesso alle agevolazioni in relazione al progetto che intendono realizzare nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente secondo gli schemi 1H e 1I di seguito riportati, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale del consorzio, cooperativa o societa' partecipata. II.3 In relazione alla richiesta delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della societa' finanziaria, laddove non gia' presentata in relazione ad alla richiesta di contributi di cui alla parte I del presente allegato, e/o eventuali dichiarazioni di variazione regolarmente registrate. II.4 Il Ministero delle Attivita' Produttive accerta, avvalendosi della procedura automatica ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la completezza e la regolarita' delle domande e, controllate le disponibilita' finanziarie, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, concede il contributo, sulla base delle richieste effettivamente pervenute. Il contributo, in caso di insufficienza di risorse finanziarie, e' ridotto proporzionalmente al fabbisogno conseguente alle domande presentate. II.5 Con riferimento alle domande relative alla promozione di interventi di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei soggetti costituenti e della societa' finanziaria, ai fini dell'erogazione: a) per i progetti realizzati direttamente dalla societa' finanziaria, la stessa presenta al Ministero delle Attivita' Produttive, entro sessanta giorni dalla realizzazione degli investimenti, domanda di erogazione del contributo secondo lo schema 1L, allegando idonea documentazione di spesa. Il Ministero delle Attivita' Produttive verifica la regolarita' formale della domanda e la completezza della documentazione ed entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante alla societa' finanziaria; b) per i progetti realizzati dai consorzi e dalle cooperative soci, gli stessi, realizzati gli investimenti ammissibili inclusi nel programma agevolato, trasmettono alla societa' finanziaria, entro sessanta giorni dalla predetta realizzazione, richiesta di erogazione secondo lo schema 1M allegando idonea documentazione di spesa. A partire dalla data di concessione e con cadenza trimestrale la societa' finanziaria accerta l'ammissibilita' e la regolarita' delle spese sostenute dai singoli soci e presenta al Ministero delle Attivita' Produttive domanda di erogazione relativa ai soli progetti ultimati in ciascun trimestre dai singoli soci secondo lo schema 1L. Sulla base di tale certificazione di spesa della societa' finanziaria, il Ministero delle Attivita' Produttive, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante ai singoli soci. II.6 Con riferimento alle domande relative alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi ai fini dell'erogazione, sia per i progetti realizzati direttamente dalla societa' finanziaria, sia per i progetti realizzati dalle societa' partecipate, si rimanda a quanto indicato al precedente punto II.4 utilizzando rispettivamente gli schemi 1N e 1O di seguito riportati. II.7 Ai fini di cui sopra, si fa presente che la data di ultimazione dei progetti di investimento e' quella dell'ultimo titolo di spesa e che gli stessi si intendono realizzati quando siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: 1. i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e per i servizi e' stato stipulato apposito contratto di fornitura e gli stessi sono stati forniti; 2. il relativo costo agevolabile e' stato interamente fatturato al soggetto richiedente; 3. il soggetto richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi. II.8 Alle richieste di erogazione presentate rispettivamente dai soci costituenti e dalle societa' partecipate alla societa' finanziaria e dalla societa' finanziaria al Ministero delle attivita' produttive, e' allegata la seguente documentazione di spesa: a) elenco delle fatture; b) copia delle fatture; c) copia dei contratti di fornitura delle consulenze in materia gestionale, finanziaria e organizzativa, ivi compresa la prestazione di attivita' di formazione professionale a favore del personale addetto all'attivita' consortile e/o all'attivita' di progettazione e assistenza tecnica a favore degli operatori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi; d) copia autenticata della certificazione di qualita' in base alle norme ISO 9000 e/o copia autenticata della certificazione di bilancio e/o del rating da parte di societa' autorizzate dalla Banca d'Italia; e) dichiarazioni liberatorie dei fornitori. II.9 Con riferimento alle richieste di erogazione della societa' finanziaria, dei confidi soci e delle societa' partecipate, a conclusione dell'intero programma agevolato ed entro i successivi trenta giorni, la societa' finanziaria presenta al Ministero delle attivita' produttive apposito rendiconto finale, redatto secondo lo schema 1P, nonche' apposita relazione tecnica sui programmi realizzati, le spese sostenute e gli obiettivi conseguiti. La data di conclusione dell'intero programma agevolato e' quella relativa all'ultimo titolo di spesa cui si riferisce l'ultima richiesta di erogazione da parte del beneficiario finale del contributo.
----> vedere SCHEMI da pag. 10 a pag. 64 del S.O. <---- |
|
|
|