Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 18 febbraio 2002, n. 88 |
Regolamento recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra societa' da essa derivante. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che all'articolo 4, comma 6, dispone che al personale dichiarato in esubero dal suddetto ente si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, secondo i criteri del succitato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il contratto collettivo del 24 gennaio 2001 con cui, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni di legge e secondo le intese intervenute con verbali di accordo del 19 aprile 2000, 18 maggio 2000 e 3 agosto 2000, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale gia' dipendente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a., o ad altra societa' ad essa derivante"; Sentite, nella riunione del 16 febbraio 2001 le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del citato contratto collettivo del 24 gennaio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 25 ottobre 2001;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. Costituzione del Fondo 1. E' istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a. o ad altra societa' da essa derivante". 2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Note alle premesse: - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 3, e' cosi' formulato: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti): "Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e) (lettera abrogata); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore di ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di servizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri, controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consiglio regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi alla legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte di conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce il questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria. - L'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' cosi' formulato: "28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento del politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potesta' regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appostiti fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento; b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita', modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi; c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo; d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa; e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali; f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi". - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 27 novembre 1997, n. 477 reca: "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni". - L'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani e' cosi' formulato: "6. Al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianita' contributiva o almeno cinquantotto anni di eta' e quindici di anzianita' contributiva si applicano gli istituti in materia di sostengo del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 447: "1. Ciascun regolamento provvede ad istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma cui affluiscono i contributi determinati dal regolamento medesimo".
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| Art. 2. Finalita' del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, gia' appartenenti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccati e poi trasferiti all'ETI S.p.a. o ad altra societa' da essa derivante, cosi' come previsto dal succitato decreto legislativo n. 283/1998, e che risultino in esubero nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attivita' di lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, di istituzione dell'Ente Tabacchi italiani si vedano le note alle premesse.
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| Art. 3. Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un "Comitato amministratore" composto da dieci esperti, designati pariteticamente dall'ETI S.p.a. e da ciascuna delle organizzazioni sindacali nazionali, con le quali e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, individuati in ragione della loro specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. 2. Il presidente e' eletto dal comitato stesso tra i propri componenti. 3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 4. I componenti del comitato durano in carica due anni e la nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte. Scaduto tale periodo, essi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu' componenti del comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1. 5. Le funzioni di componente del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche sindacali nelle segreterie federali o confederali. |
| Art. 4. Compiti del comitato amministratore del Fondo 1. Il comitato amministratore deve: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberate sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti di cui all'articolo 5; c) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 2; d) deliberare, in caso di mancata utilizzazione totale o parziale delle risorse derivanti dalla contribuzione prevista dall'articolo 6, l'utilizzo delle residue risorse disponibili per l'anno successivo, riducendo proporzionalmente per lo stesso anno l'apporto dell'Ente; e) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sulla erogazione dei trattamenti, nonche', sull'andamento della gestione; f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; g) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS; h) deliberare la revoca, totale o parziale, degli assegni straordinari nei casi di cumulo dei redditi di cui all'articolo 10. |
| Art. 5. Prestazioni 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. Oltre a tale assegno, il Fondo provvede all'erogazione di un bonus di ingresso al Fondo e di un bonus da corrispondersi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico. Qualora l'erogazione avvenga in unica soluzione, su richiesta del lavoratore al fine di intraprendere attivita' autonoma o cooperativistica, l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 70 per cento dell'importo mensile lordo che percepirebbe al momento della concessione, moltiplicato per il numero dei mesi ai quali avrebbe diritto al momento di detta erogazione e per i quali non verra' versata alcuna contribuzione, in quanto non spettante; in tale ipotesi resta escluso il bonus da erogarsi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico. 2. All'intervento sopra definito verranno ammessi, entro il 31 luglio 2007, i soggetti di cui all'articolo 2, i quali siano stati dichiarati in esubero nell'ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione dell'ETI S.p.a., in osservanza del decreto legislativo n. 283/98. 3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di ottantaquattro mesi dalla data fissata in sede di ammissione al trattamento, e comunque sino e non oltre la maturazione del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di ottantaquattro mesi, o inferiore a ottantaquattro mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovra' tenere conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione. 5. Il Fondo provvedera' a versare, altresi', la contribuzione dovuta di cui al precedente comma 1, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996 si vedano le note alle premesse. - Per il decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 6. Finanziamento 1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, l'ETI S.p.a. provvedera' all'erogazione di: a) un contributo ordinario dello 0,5 per cento calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; b) un contributo straordinario, determinato dal comitato amministratore, relativamente ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, il cui ammontare e' determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Detto contributo sara' versato in rate trimestrali anticipate, la prima delle quali decorrente dal primo mese successivo all'emanazione del regolamento. 2. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,5 per cento e' sospeso, su deliberazione del comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, lettera c). 3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. 4. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste, sono devolute alle forme di previdenza in essere presso l'ETI S.p.a. in conto contribuzione ordinaria. 5. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono essere portate a termine entro e non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo. 6. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 5, la stessa e' assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del Fondo cessa la sua funzione il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonche' il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. |
| Art. 7. Accesso alle prestazioni 1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' degli accordi citati in premessa, comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso. 2. L'accesso alle prestazioni del Fondo comportera', per i lavoratori interessati, la tacita rinuncia a chiedere la riammissione in servizio all'ETI S.p.a., alle eventuali societa' da esso derivanti, o nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283/98.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, di istituzione dell'Ente Tabacchi italiani: "4. Il personale trasferito all'Ente e alle societa' per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'ente in societa' per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, si sensi dell'art. 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione, viene presentato un piano di utilizzazione del personale. La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale, attivate ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facolta' di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o delle societa' derivate. Al predetto personale vengono riconosciute l'anzianita' corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'Ente o nelle societa'".
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| Art. 8. Individuazione dei lavoratori in esubero 1. I criteri di individuazione dei lavoratori in esubero o eccedentari tengono conto delle effettive esigenze di personale manifestate dall'ETI S.p.a. alle organizzazioni sindacali nazionali con le quali e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, nel corso della procedura preliminare alla costituzione del Fondo stesso e definite con gli accordi del 19 aprile 2000, del 18 maggio 2000 e del 3 agosto 2000. |
| Art. 9. Prestazioni: criteri e misure 1. Per i lavoratori ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo di cui all'articolo 5 si provvedera' ad erogare: a) l'importo dell'assegno rateale che sara' pari all'80 per cento del trattamento economico goduto dal soggetto all'atto della maturazione del diritto d'accesso al Fondo e sara' calcolato esclusivamente con riferimento alle seguenti voci: stipendio tabellare, indennita' integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianita' (tutte calcolate per tredici mensilita), nonche' indennita' aziendale (calcolata per dodici mensilita). Detti importi sono lordi e verranno erogati al netto delle ritenute di legge; b) un bonus di ingresso al Fondo, pari al 10 per cento del trattamento economico che complessivamente verra' percepito dal soggetto in applicazione di quanto previsto nel precedente punto a) e rapportato all'intero periodo di permanenza nel Fondo stesso; c) un bonus ulteriore, da corrispondersi al momento della maturazione del requisito pensionistico, pari alla differenza tra quanto indicato nella tabella a) dell'accordo del 3 agosto 2000 e quanto corrisposto in attuazione del precedente punto b). 2. L'importo dell'assegno straordinario come sopra determinato, erogato sia in forma rateale sia in unica soluzione, e' comprensivo dell'indennita' sostitutiva del preavviso. 3. Nell'ipotesi in cui i rapporti di lavoro degli aventi diritto al Fondo siano in futuro disciplinati da altra contrattazione collettiva in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 283/98, l'ammontare delle voci retributive utili per la quantificazione dell'assegno sara' convenzionalmente considerato con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del "Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo" e sue successive evoluzioni, ovvero dai contratti delle societa' di provenienza. 4. Il periodo di tempo durante il quale dovessero essere sospesi l'assegno ed il versamento della contribuzione si computa ai fini della determinazione del periodo massimo di intervento del Fondo, previsto dall'articolo 5, comma 3. 5. La contribuzione correlata e' versata da parte del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo, alla gestione pensionistica obbligatoria, secondo la normativa vigente. 6. La contribuzione correlata verra' versata con riferimento ad un imponibile previdenziale pari al totale degli elementi retributivi considerati per l'individuazione del trattamento economico di sostegno, integrati dalla media individuale delle indennita' accessorie percepite negli ultimi sei mesi, in costanza di prestazione, escluso il corrispettivo relativo al fondo produttivita' collettiva. 7. Il versamento della contribuzione dovuta alla gestione pensionistica obbligatoria per gli assegni di sostegno del reddito e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia per tutto il periodo di permanenza nel Fondo. La contribuzione correlata, per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati, e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianita', e per la determinazione della sua misura.
Nota all'art. 9: - Per il testo del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, di istituzione dell'Ente tabacchi italiani si vedano le note dell'art. 5.
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| Art. 10. Cumulabilita' della prestazione straordinaria 1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile percepita dall'interessato, ragguagliata ad anno, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. 2. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo. 3. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente o autonomo, con corrispondente riduzione dei versamenti dovuti. 4. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ETI S.p.a. e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro o dell'attivita', ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata. 5. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 4, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, otre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 11. Contributi sindacali 1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'organizzazione sindacale di appartenenza sara' salvaguardato, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola, inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni del Fondo. |
| Art. 12. Scadenza 1. Il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a. o ad altra societa' da essa derivante", in osservanza del decreto legislativo n. 283/98, ha durata fino al 31 luglio 2014, con accesso alle prestazioni entro e non oltre il 31 luglio 2007, ed e' liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 5 e 6.
Nota all'art. 12: - Per il testo del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, di istituzione dell'Ente Tabacchi italiani si vedano le note dell'art. 5.
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| Art. 13. Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del regolamento quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 febbraio 2002 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 247
Nota all'art. 13: - Per il testo del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 447, si vedano le note alle premesse.
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