Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 febbraio 2002, n. 88
Regolamento recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra societa' da essa derivante.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che all'articolo 4, comma 6, dispone che al personale dichiarato in esubero dal suddetto ente si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, secondo i criteri del succitato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il contratto collettivo del 24 gennaio 2001 con cui, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni di legge e secondo le intese intervenute con verbali di accordo del 19 aprile 2000, 18 maggio 2000 e 3 agosto 2000, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale gia' dipendente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a., o ad altra societa' ad essa derivante";
Sentite, nella riunione del 16 febbraio 2001 le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del citato contratto collettivo del 24 gennaio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 25 ottobre 2001;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Costituzione del Fondo
1. E' istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a. o ad altra societa' da essa derivante".
2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio.
Note alle premesse:
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in
particolare il comma 3, e' cosi' formulato:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
"Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) (lettera abrogata);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore di
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di servizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri, controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consiglio regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi alla
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
di conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce il questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.
- L'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 e' cosi' formulato:
"28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
delle competenti commissioni parlamentari, sono definite,
in via sperimentale, misure per il perseguimento del
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e
per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende
pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica
utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa
sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potesta' regolamentare il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appostiti fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione
della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
di una misura addizionale non superiore a tre volte quella
della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con
il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi".
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del
bilancio e della programmazione economica del 27 novembre
1997, n. 477 reca: "Regolamento recante norme in materia di
ammortizzatori per le aree non coperte da cassa
integrazione guadagni".
- L'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio
1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani e'
cosi' formulato:
"6. Al personale dichiarato in esubero e che abbia
almeno trenta anni di anzianita' contributiva o almeno
cinquantotto anni di eta' e quindici di anzianita'
contributiva si applicano gli istituti in materia di
sostengo del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei
processi di ristrutturazione aziendali secondo i criteri di
cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 447:
"1. Ciascun regolamento provvede ad istituite presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo con
gestione finanziaria e patrimoniale autonoma cui
affluiscono i contributi determinati dal regolamento
medesimo".



 
Art. 2.
Finalita' del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, gia' appartenenti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccati e poi trasferiti all'ETI S.p.a. o ad altra societa' da essa derivante, cosi' come previsto dal succitato decreto legislativo n. 283/1998, e che risultino in esubero nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attivita' di lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto
legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, di istituzione
dell'Ente Tabacchi italiani si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 3.
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un "Comitato amministratore" composto da dieci esperti, designati pariteticamente dall'ETI S.p.a. e da ciascuna delle organizzazioni sindacali nazionali, con le quali e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, individuati in ragione della loro specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.
2. Il presidente e' eletto dal comitato stesso tra i propri componenti.
3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni e la nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte. Scaduto tale periodo, essi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu' componenti del comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1.
5. Le funzioni di componente del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche sindacali nelle segreterie federali o confederali.
 
Art. 4.
Compiti del comitato amministratore del Fondo
1. Il comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberate sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti di cui all'articolo 5;
c) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
d) deliberare, in caso di mancata utilizzazione totale o parziale delle risorse derivanti dalla contribuzione prevista dall'articolo 6, l'utilizzo delle residue risorse disponibili per l'anno successivo, riducendo proporzionalmente per lo stesso anno l'apporto dell'Ente;
e) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sulla erogazione dei trattamenti, nonche', sull'andamento della gestione;
f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
g) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;
h) deliberare la revoca, totale o parziale, degli assegni straordinari nei casi di cumulo dei redditi di cui all'articolo 10.
 
Art. 5.
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. Oltre a tale assegno, il Fondo provvede all'erogazione di un bonus di ingresso al Fondo e di un bonus da corrispondersi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico. Qualora l'erogazione avvenga in unica soluzione, su richiesta del lavoratore al fine di intraprendere attivita' autonoma o cooperativistica, l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 70 per cento dell'importo mensile lordo che percepirebbe al momento della concessione, moltiplicato per il numero dei mesi ai quali avrebbe diritto al momento di detta erogazione e per i quali non verra' versata alcuna contribuzione, in quanto non spettante; in tale ipotesi resta escluso il bonus da erogarsi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico.
2. All'intervento sopra definito verranno ammessi, entro il 31 luglio 2007, i soggetti di cui all'articolo 2, i quali siano stati dichiarati in esubero nell'ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione dell'ETI S.p.a., in osservanza del decreto legislativo n. 283/98.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di ottantaquattro mesi dalla data fissata in sede di ammissione al trattamento, e comunque sino e non oltre la maturazione del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di ottantaquattro mesi, o inferiore a ottantaquattro mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovra' tenere conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione.
5. Il Fondo provvedera' a versare, altresi', la contribuzione dovuta di cui al precedente comma 1, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 2, comma 28, della legge n.
662/1996 si vedano le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283,
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 6.
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, l'ETI S.p.a. provvedera' all'erogazione di:
a) un contributo ordinario dello 0,5 per cento calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
b) un contributo straordinario, determinato dal comitato amministratore, relativamente ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, il cui ammontare e' determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Detto contributo sara' versato in rate trimestrali anticipate, la prima delle quali decorrente dal primo mese successivo all'emanazione del regolamento.
2. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,5 per cento e' sospeso, su deliberazione del comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, lettera c).
3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
4. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste, sono devolute alle forme di previdenza in essere presso l'ETI S.p.a. in conto contribuzione ordinaria.
5. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono essere portate a termine entro e non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
6. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 5, la stessa e' assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del Fondo cessa la sua funzione il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonche' il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
 
Art. 7.
Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' degli accordi citati in premessa, comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso.
2. L'accesso alle prestazioni del Fondo comportera', per i lavoratori interessati, la tacita rinuncia a chiedere la riammissione in servizio all'ETI S.p.a., alle eventuali societa' da esso derivanti, o nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283/98.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, di istituzione
dell'Ente Tabacchi italiani:
"4. Il personale trasferito all'Ente e alle societa'
per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi
dell'art. 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito
di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi
anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione
dell'ente in societa' per azioni, ha diritto di essere
riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni
dalla comunicazione di esubero, nei ruoli
dell'amministrazione finanziaria, si sensi dell'art. 3,
comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre
1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche
amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione,
viene presentato un piano di utilizzazione del personale.
La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale del personale, attivate
ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), della legge 15
marzo 1997, n. 59, ferma restando l'appartenenza alle
qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della
trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni
giuridiche conseguenti all'esercizio della facolta' di
chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al
personale interessato resta a carico dell'ente o delle
societa' derivate. Al predetto personale vengono
riconosciute l'anzianita' corrispondente al servizio
prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito
presso l'amministrazione finanziaria se non fosse
transitato nell'Ente o nelle societa'".



 
Art. 8.
Individuazione dei lavoratori in esubero
1. I criteri di individuazione dei lavoratori in esubero o eccedentari tengono conto delle effettive esigenze di personale manifestate dall'ETI S.p.a. alle organizzazioni sindacali nazionali con le quali e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, nel corso della procedura preliminare alla costituzione del Fondo stesso e definite con gli accordi del 19 aprile 2000, del 18 maggio 2000 e del 3 agosto 2000.
 
Art. 9.
Prestazioni: criteri e misure
1. Per i lavoratori ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo di cui all'articolo 5 si provvedera' ad erogare:
a) l'importo dell'assegno rateale che sara' pari all'80 per cento del trattamento economico goduto dal soggetto all'atto della maturazione del diritto d'accesso al Fondo e sara' calcolato esclusivamente con riferimento alle seguenti voci: stipendio tabellare, indennita' integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianita' (tutte calcolate per tredici mensilita), nonche' indennita' aziendale (calcolata per dodici mensilita). Detti importi sono lordi e verranno erogati al netto delle ritenute di legge;
b) un bonus di ingresso al Fondo, pari al 10 per cento del trattamento economico che complessivamente verra' percepito dal soggetto in applicazione di quanto previsto nel precedente punto a) e rapportato all'intero periodo di permanenza nel Fondo stesso;
c) un bonus ulteriore, da corrispondersi al momento della maturazione del requisito pensionistico, pari alla differenza tra quanto indicato nella tabella a) dell'accordo del 3 agosto 2000 e quanto corrisposto in attuazione del precedente punto b).
2. L'importo dell'assegno straordinario come sopra determinato, erogato sia in forma rateale sia in unica soluzione, e' comprensivo dell'indennita' sostitutiva del preavviso.
3. Nell'ipotesi in cui i rapporti di lavoro degli aventi diritto al Fondo siano in futuro disciplinati da altra contrattazione collettiva in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 283/98, l'ammontare delle voci retributive utili per la quantificazione dell'assegno sara' convenzionalmente considerato con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del "Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo" e sue successive evoluzioni, ovvero dai contratti delle societa' di provenienza.
4. Il periodo di tempo durante il quale dovessero essere sospesi l'assegno ed il versamento della contribuzione si computa ai fini della determinazione del periodo massimo di intervento del Fondo, previsto dall'articolo 5, comma 3.
5. La contribuzione correlata e' versata da parte del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo, alla gestione pensionistica obbligatoria, secondo la normativa vigente.
6. La contribuzione correlata verra' versata con riferimento ad un imponibile previdenziale pari al totale degli elementi retributivi considerati per l'individuazione del trattamento economico di sostegno, integrati dalla media individuale delle indennita' accessorie percepite negli ultimi sei mesi, in costanza di prestazione, escluso il corrispettivo relativo al fondo produttivita' collettiva.
7. Il versamento della contribuzione dovuta alla gestione pensionistica obbligatoria per gli assegni di sostegno del reddito e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia per tutto il periodo di permanenza nel Fondo. La contribuzione correlata, per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati, e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianita', e per la determinazione della sua misura.



Nota all'art. 9:
- Per il testo del decreto legislativo del 9 luglio
1998, n. 283, di istituzione dell'Ente tabacchi italiani si
vedano le note dell'art. 5.



 
Art. 10.
Cumulabilita' della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile percepita dall'interessato, ragguagliata ad anno, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
2. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
3. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente o autonomo, con corrispondente riduzione dei versamenti dovuti.
4. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ETI S.p.a. e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro o dell'attivita', ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
5. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 4, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, otre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996.



Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 2, comma 28, della legge n.
662/1996 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 11.
Contributi sindacali
1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'organizzazione sindacale di appartenenza sara' salvaguardato, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola, inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni del Fondo.
 
Art. 12.
Scadenza
1. Il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a. o ad altra societa' da essa derivante", in osservanza del decreto legislativo n. 283/98, ha durata fino al 31 luglio 2014, con accesso alle prestazioni entro e non oltre il 31 luglio 2007, ed e' liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 5 e 6.



Nota all'art. 12:
- Per il testo del decreto legislativo del 9 luglio
1998, n. 283, di istituzione dell'Ente Tabacchi italiani si
vedano le note dell'art. 5.



 
Art. 13.
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del regolamento quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 febbraio 2002
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 247



Nota all'art. 13:
- Per il testo del decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
27 novembre 1997, n. 447, si vedano le note alle premesse.



 
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