Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 febbraio 2002, n. 87
Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, 4, 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e, in particolare l'articolo 3 il quale dispone che devono essere concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o che svolgono effettivamente attivita' formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti;
Visti gli articoli 20, 20-bis e 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessita' di favorire l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei penitenziari anche alla luce della finalita' del reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 367/U.U.L.- 6/1-14 del 18 febbraio 2002;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Alle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e' concesso un credito mensile di imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.
2. Per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1, assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 6 della
legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire
l'attivita' lavorativa dei detenuti);
"Art. 3. - 1. Sgravi fiscali devono essere concessi
alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un
periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che
svolgono effettivamente attivita' formative nei confronti
dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le
agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche
nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di
detenzione.".
"Art. 4. - 1. Le modalita' ed entita' delle
agevolazioni e degli sgravi di cui all'art. 3 sono
determinate annualmente, sulla base delle risorse
finanziarie di cui all'art. 6, con apposito decreto del
Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro delle finanze, entro il
31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari".
"Art. 6. - 1. All'onere derivante dalla attuazione
della presente legge, determinato nel limite massimo di
lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente
utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000
milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo degli articoli 20, 20-bis e 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta):
"Art. 20 (Lavoro). - Negli istituti penitenziari devono
essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e
degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi
di formazione professionale. A tal fine, possono essere
istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da
imprese pubbliche o private e possono essere istituiti
corsi di formazione professionale organizzati e svolti da
aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate
con la regione.
Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed
e' remunerato.
Il lavoro e' obbligatorio per i condannati e per i
sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola
e della casa di lavoro.
I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di
cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario
possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a
finalita' terapeutiche.
L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario
devono riflettere quelli del lavoro nella societa' libera
al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione
professionale adeguata alle normali condizioni lavorative
per agevolarne il reinserimento sociale.
Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener
conto esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione
durante lo stato di detenzione o di internamento, dei
carichi familiari, della professionalita', nonche' delle
precedenti e documentate attivita' svolte e di quelle a cui
essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con
l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime
di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della
presente legge.
Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno
dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate
in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra
per qualifica o mestiere.
Per la formazione delle graduatorie all'interno delle
liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il
collocamento, e' istituita, presso ogni istituto, una
commissione composta dal direttore, da un appartenente al
ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di
polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale
educativo, eletti all'interno della categoria di
appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato
dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul
piano nazionale, da un rappresentante designato dalla
commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente
competente e da un rappresentante delle organizzazioni
sindacali territoriali.
Alle riunioni della commissione partecipa senza potere
deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli
internati, designato per sorteggio secondo le modalita'
indicate nel regolamento interno dell'istituto.
Per ogni componente viene indicato un supplente eletto
o designato secondo i criteri in precedenza indicati.
Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina
generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonche'
l'art. 19, legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si
applica la disciplina generale sul collocamento.
Le amministrazioni penitenziarie, centrali e
periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti
pubblici o privati o cooperative sociali interessati a
fornire a detenuti o internati opportunita' di lavoro. Le
convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di
svolgimento dell'attivita' lavorativa, la formazione e il
trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza
pubblica.
Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga
alle norme di contabilita' generale dello Stato e di quelle
di contabilita' speciale, possono, previa autorizzazione
del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle
lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore
al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei
prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato
all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto.
I detenuti e gli internati che mostrino attitudini
artigianali, culturali o artistiche possono essere
esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad
esercitare per proprio conto, attivita' artigianali,
intellettuali o artistiche.
I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni
tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.
La durata delle prestazioni lavorative non puo'
superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia
di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il
riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai
detenuti e agli internati che frequentano i corsi di
formazione professionale di cui al comma primo e'
garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la
tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle
disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.
Agli effetti della presente legge, per la costituzione
e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonche' per
l'assunzione della qualita' di socio nelle cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si
applicano le incapacita' derivanti da condanne penali o
civili.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e
giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione
circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge
relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.".
"Art. 20-bis (Modalita' di organizzazione del lavoro).
- 1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione
penitenziaria puo' affidare, con contratto d'opera, la
direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee
all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la
specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e
concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti,
d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite,
a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se
necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o
private ed acquistando le relative progettazioni.
2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre,
applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'undicesimo comma dell'art. 20, promuove la vendita dei
prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o
private, che abbiano una propria rete di distribuzione
commerciale.
3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i
privati che commissionano forniture all'Amministrazione
penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilita'
generale dello Stato e a quelle di contabilita' speciale,
effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le
consuetudini vigenti.
4. Sono abrogati l'art. 1 della legge 3 luglio 1942, n.
971, e l'art. 611 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 maggio 1920, n. 1908.".
"Art. 21 (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli
internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli
scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di
persona condannata alla pena della reclusione per uno dei
delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis,
l'assegnazione al lavoro esterno puo' essere disposta dopo
l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di
non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati
all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire dopo
l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro
all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza
scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi
di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro
all'esterno previa autorizzazione della competente
autorita' giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve
svolgersi sotto il diretto controllo della direzione
dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento
di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo
l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la
disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo
dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli
internati ammessi a frequentare corsi di formazione
professionale all'esterno degli istituti penitenziari.".
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 21 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, vedi note alle premesse.



 
Art. 2.
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 e' concesso anche alle imprese che:
a) svolgono attivita' di formazione nei confronti di detenuti o internati negli istituti penitenziari o ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, della legge n. 354 del 1975, a condizione che detta attivita' comporti, al termine del periodo di formazione, l'assunzione dei detenuti o internati formati;
b) svolgono attivita' di formazione mirata a fornire professionalita' ai detenuti o agli internati da impiegare in attivita' lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.
2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attivita' formativa.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 21 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, vedi note alle premesse.



 
Art. 3.
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 spettano a condizione che le imprese:
a) assumano i detenuti o gli internati presso gli istituti penitenziari o i detenuti ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni;
b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, vedi note alle premesse.



 
Art. 4.
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto.
 
Art. 5.
1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilita' degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 63 e 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' comunque rimborsabile.
3. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono cumulabili con altri benefici ed in particolare con l'incentivo di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 63 e 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
"Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
che concorrono a formare il reddito e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e
degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli
55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di
rivalutazione monetaria che per disposizione di legge
speciale non concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di
valute estere si computano per la sola parte che eccede i
relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per
l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il
reddito dell'esercizio;
d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera
si computano per l'intero ammontare anche se per
convenzione internazionale o per disposizione di legge non
concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si
computano nella misura ivi stabilita;
f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si
computano nei limiti degli incrementi formati
nell'esercizio;
g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui
all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito,
salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni
pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da
cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere
dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi
in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi
che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei
commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi
previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti
corrispondente a, quello degli interessi passivi non
ammessi in deduzione.
4. Gli interessi passivi non computati nella
determinazione del reddito a norma del presente articolo
non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo
prevista alle lettere e) e d) del comma 1 dell'art. 10.".
"Art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). -1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del
presente capo non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo
all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili
quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme del presente capo che
dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri
specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur
non risultando imputati al conto dei profitti e delle
perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite
scritture nel successivo comma 6.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad
attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad
attivita' o beni produttivi di proventi non computabili
nella determinazione del reddito sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'art. 63.
5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti
gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63
che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a
concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese
e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte
del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal
predetto art. 63, non si tiene conto di un ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d)all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
"Art. 7 (Incentivi per l'incremento dell'occupazione).
- 1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1
ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero
dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e' concesso un credito di imposta. Sono
esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta e' commisurato, nella misura
di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per
ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori
con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in
ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con
contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente
occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il
30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base
annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a
tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i
lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo,
risulta inferiore o pari al numero complessivo dei
lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo
compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per
le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo
parziale, il credito d'imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale. Il credito d'imposta e' concesso anche
ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che
incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno
occupato per almeno 230 giornate all'anno.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato
al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359
del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono
la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 ottobre
2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento della base occupazionale. I lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si
assumono nella base occupazionale in misura proporzionale
alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla
formazione del reddito e del valore della produzione
rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2001,
esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a
condizione che:
a) i nuovi assunti siano di eta' non inferiore a 25
anni;
b) i nuovi assunti non abbiano svolto attivita' di
lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o
siano portatori di handicap individuati ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati i contratti collettivi nazionali
anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato
diritto al credito d'imposta;
d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive
modificazioni, nonche' dai successivi decreti legislativi
attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella
gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati,
comunque assegnata, il credito d'imposta spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu'
rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni
non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di
importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale
e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero
violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonche' dai
successivi decreti legislativi attuativi di direttive
comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro,
commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni
del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti
definitivi della magistratura contro il datore di lavoro
per condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della
legge 20 maggio 1997, n. 300, le agevolazioni sono
revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle
violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero
delle minori imposte versate o del maggiore credito
riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono
cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad
effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti
delle disposizioni di cui al presente articolo,
identificando la nuova occupazione generata per area
territoriale, sesso, eta' e professionalita'.
10. Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i
datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio
2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato
da destinare a unita' produttive ubicate nei territori
individuati nel citato art. 4 e nelle aree di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelle delle
regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito
d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che e' pari a
L. 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la
disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore
credito di imposta di cui al presente comma si applica la
regola de minimis di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del
6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici
eventualmente concessi ai sensi della predetta
comunicazione purche' non venga superato il limite massimo
di lire 180 milioni nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente
articolo, i soci lavoratori di societa' cooperative sono
equiparati ai lavoratori dipendenti.".



 
Art. 6.
1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e' concesso fino alla concorrenza di 2.065.827,6 euro per il triennio 2000-2002.
2. Il Ministero della giustizia predispone, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le necessarie procedure per il controllo costante dei crediti d'imposta erogati, al fine di evitare il superamento delle risorse a disposizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2002
Il Ministro della giustizia
Castelli

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 343
 
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