Gazzetta n. 106 del 8 maggio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
DECRETO 11 ottobre 2001 |
Istituzione di un tesserino di riconoscimento per i funzionari diplomatici in servizio a Roma. |
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto l'art. 6, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967 n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato; Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che modifica l'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967; Considerata l'opportunita' di introdurre una tessera di riconoscimento per i funzionari della carriera diplomatica in relazione alle specifiche funzioni d'istituto svolte sul territorio della Repubblica; Decreta: Art. 1. Ai funzionari della carriera diplomatica viene rilasciata una tessera di riconoscimento per l'esercizio delle funzioni specifiche di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. Detta tessera e' rilasciata a cura del Ministero degli affari esteri esclusivamente ai predetti funzionari della carriera diplomatica in servizio a Roma. |
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Art. 2. La tessera di riconoscimento di cui all'art. 1 ha le dimensioni di cm. 7 x 10 e consta di due sezioni: la prima (allegato A - frontespizio) riproduce la fotografia, la firma, i dati anagrafici, il grado ricoperto dal titolare della tessera, le funzioni svolte (campo opzionale), nonche' la data di rilascio e di scadenza; la seconda (allegato A - retro) reca la dicitura "Il funzionario diplomatico titolare della presente tessera e' autorizzato, nell'esercizio delle sue funzioni d'istituto quali specificate nel decreto ministeriale n. 4251/01", a richiedere in caso di necessita' l'ausilio delle Autorita' civili e militari" e la firma dell'autorita' che rilascia il documento. La tessera e' realizzata su carta filigranata con stampa litografica a due colori (blu e celeste). In alto a sinistra del frontespizio e' stampato tipograficamente il numero della tessera composto di sei cifre. In basso a sinistra del frontespizio e' presente un ologramma personalizzato "MAE". |
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Art. 3. La tessera diplomatica e' utilizzata, ove occorra, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni d'istituto. Per funzioni d'istituto s'intendono tutte quelle attivita' nelle quali il funzionario diplomatico svolge in Italia compiti istituzionalmente propri del Ministero degli affari esteri quali visite di personalita' straniere, conferenze o altri eventi di rilevanza internazionale. |
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Art. 4. La tessera ha validita' triennale. In caso di smarrimento, furto o precoce logorio viene emessa in duplicato. |
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Art. 5. Il presente decreto, vistato dagli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2001 Il Ministro: Ruggiero |
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Allegato A
----> Vedere allegato a pag. 13 della G.U. <---- |
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