Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2002 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 23 aprile 2002 |
Aggiornamento per il bimestre maggio-giugno 2002 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 69/02). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 aprile 2002; Premesso che: rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 27 febbraio 2002, n. 24/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 14 marzo 2002 (di seguito: deliberazione n. 24/02) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo n. 79/1999; il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorita' con deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione 27 dicembre, n. 319/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione n. 24/02 richiamata in premessa; la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00); il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2001, n. 316/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 2002; la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2001, n. 318/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 2002; Considerato che: ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00 il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorita', all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97; ai sensi del comma 20.2, del Testo integrato i parametri \gamma, PG e PGT e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso; ai sensi del comma 22.5, del Testo integrato la componente PV e' pubblicata dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso; ai sensi del comma 34.6 del Testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati dall'Autorita'; Ritenuto che non sia necessario per il bimestre maggio-giugno 2002 modificare i valori delle componenti A e UC rispetto al bimestre precedente; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01 e sue successive modificazioni (di seguito: Testo integrato). |
| Art. 2. Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct 2.1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo dicembre 2001-marzo 2002, e' fissato pari a 1,611 centesimi di euro/Mcal. 2.2. Il parametro Ct per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 e' pari a 3,641 centesimi di euro/kWh. |
| Art. 3. Aggiornamento dei parametri \gamma, PG, PGT e della componente CCA 3.1. I valori dei parametri \gamma, PGT e delle componenti CCA per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2 allegate alla presente deliberazione. 3.2. Il parametro PG per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 e' pari a 5,698 centesimi di euro/kWh. |
| Art. 4. Aggiornamento delle componenti PV 4.1. I valori della componente PV sono fissati per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 come indicato nella tabella 4 allegata alla presente deliberazione. |
| Art. 5. Aggiornamento delle componenti A e UC 5.1. Per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 sono confermati i valori delle componenti A e UC, di cui alle tabelle 5 e 6 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 febbraio 2002, n. 24/02. |
| Art. 6. Disposizioni finali 6.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dal 1 maggio 2002. Milano, 23 aprile 2002 Il presidente: Ranci |
| ----> Vedere Tabelle da pag. 65 a pag. 67 della G.U. <---- |
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